Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.27/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_27/2019

Sentenza del 3 luglio 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, Ramelli, Giudice supplente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,

opponente.

Oggetto

composizione del tribunale,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2017.93).

Fatti:

A. 

Il 13 dicembre 2013 il Pretore aggiunto di Bellinzona ha respinto l'azione di
responsabilità con la quale A.________, agendo per sé e quale cessionaria delle
pretese della sorella C.________, chiedeva che la B.________SA fosse condannata
a risarcirle fr. 178'647.60 in relazione con l'esecuzione di un mandato di
consulenza agli investimenti. Il successivo appello dell'attrice è stato
respinto, per quanto ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di
appello ticinese il 6 novembre 2015.

B. 

Con sentenza del 9 giugno 2016 (4A_679/2015) questa Corte ha accolto un primo
ricorso in materia civile dell'attrice. La ricorrente si lagnava del fatto che,
sebbene il processo di prima istanza fosse stato condotto e istruito fin
dall'inizio dal Pretore aggiunto Federici, giudice unico, la decisione era
stata presa dal Pretore aggiunto Bernasconi, che in precedenza aveva soltanto
diretto il dibattimento finale. Il Tribunale federale ha dapprima ricordato le
condizioni alle quali l'art. 30 cpv. 1 Cost. ammette l'avvicendamento del
giudice durante il processo; poi, costatato che la sentenza impugnata non
diceva nulla sui motivi per i quali il Pretore aggiunto Federici, assente il
giorno del dibattimento finale per un corso di formazione, non avesse in
seguito potuto emanare la sentenza, l'ha annullata e ha ritornato la causa
all'autorità cantonale affinché completasse gli accertamenti a tale riguardo.

C. 

Il 25 luglio 2016 la II Camera civile ticinese, accertato che le condizioni
poste dalla giurisprudenza per giustificare la sostituzione del giudice " non
erano assolutamente date ", ha a sua volta annullato la sentenza di primo grado
e invitato il Pretore aggiunto Federici a indire un nuovo dibattimento finale e
a emanare la sentenza.

Il Pretore aggiunto Federici ha dato seguito all'invito e il 23 maggio 2017 ha
respinto la petizione. Il successivo appello dell'attrice è stato ancora
respinto, nella misura in cui è stato ritenuto ricevibile, dalla II Camera
civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 27 novembre 2018.

D. 

A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 18 gennaio 2019. Prevalendosi della violazione del diritto federale e
dell'accertamento arbitrario dei fatti, chiede che la convenuta sia condannata
a pagarle fr. 178'000.-- oppure che la causa sia rinviata " a un tribunale
inferiore per un nuovo giudizio "; postula inoltre la riforma dei giudizi su
spese ripetibili delle due istanze cantonali.

La convenuta propone di respingere integralmente il ricorso e di confermare la
sentenza d'appello con risposta del 13 marzo 2019. L'auto rità cantonale non ha
preso posizione.

Diritto:

1. 

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF); è perciò ammissibile.

2. 

Davanti all'autorità cantonale la ricorrente ha rimproverato al Pretore
aggiunto Federici di avere semplicemente ricopiato la precedente sentenza del
Pretore aggiunto Bernasconi, violando così l'art. 5 cpv. 3 e gli art. 9 e 30
Cost. La Corte cantonale ha respinto la censura. Ha osservato che la prima
sentenza è stata annullata, ma nulla impediva al Pretore aggiunto Federici " di
far proprie, se e nella misura in cui lo ritenga corretto e giustificato, le
argomentazioni che vi erano esposte, il fatto che possa persino aver copiato in
maniera più o meno ampia i suoi considerandi non significando che non abbia
esaminato, tanto meno con la necessaria serenità, autonomia e indipendenza di
giudizio, la fattispecie". Ha aggiunto che "il nuovo giudizio non è affatto
identico, specialmente nelle parti topiche in diritto, a quello precedente,
facendo ora riferimento anche, ma non solo, al nuovo allegato conclusionale
dell'attrice (a p. 6, 8, 9 e 15) e soprattutto contenendo la trattazione di
altre questioni che in precedenza non erano state oggetto di disamina (a p. 15.
16 e 17) ".

3. La ricorrente rinnova la censura formale davanti al Tribunale federale.
Afferma che la sentenza impugnata lede il diritto di essere giudicati da un
tribunale fondato sulla legge, composto regolarmente, competente nel merito,
indipendente e imparziale; il diritto di essere sentiti e il principio di buona
fede garantiti dall'art. 5 cpv. 3 e dagli art. 9, 29, 30 cpv. 1 Cost. e 52 CPC;
nonché l'obbligo del giudice di trattare la causa in modo autonomo e sotto la
sua responsabilità istituito dagli art. 33 cpv. 1 e 34 della legge ticinese
sull'organizzazione giudiziaria. La ricorrente sostiene che il Pretore aggiunto
Federici non ha effettuato nessuna " riflessione autonoma "; ha copiato
passivamente la prima sentenza, effettuando in sostanza un semplice " lavoro di
cancelleria " del tipo "t aglia/incolla ". Raffronta nell'ordine i considerandi
delle due sentenze pretorili evidenziandone l'identicità e rilevando anche i
pochi cambiamenti, che definisce " aggiunte marginali ".

4. 

La sezione " in diritto " della sentenza del Pretore aggiunto Federici del 23
maggio 2017 è effettivamente, per buona parte, la riproduzione letterale di
quella della sentenza del Pretore aggiunto Bernasconi del 13 dicembre 2013. I
considerandi da 1 a 4 (da pag. 4 a pag. 15) sono identici a quelli della prima
sentenza, fatta eccezione di quanto segue: ai considerandi 3 pag. 6 e 3.2 pag.
9 è stato inserito il riferimento alle note scritte dell'attrice del 31 gennaio
2017; il considerando 3.4 pag. 12 è stato completato con la riproduzione di un
passaggio della sentenza del 6 novembre 2015 della Corte cantonale, annullata
dal Tribunale federale, concernente l'apprezzamento di alcune prove; al
considerando 3.6.1 a pag. 13, ultime due righe, è stata sostituita una frase;
al considerando 4 pag. 15 è stato ancora rinviato alla sentenza del 6 novembre
2015 della Corte cantonale.

Nuovo è invece il considerando 5, nel quale il Pretore aggiunto Federici ha
preso posizione su un'argomentazione giuridica concernente la qualificazione
del contratto, reputata nuova dai giudici ticinesi, avan zata dall'attrice con
le conclusioni scritte del 31 gennaio 2017 prodotte in occasione del secondo
dibattimento finale. Lo è anche il considerando 6 concernente la valuta nella
quale andava formulata la domanda di causa (euro o franchi), tema che non era
stato affrontato nel primo giudizio. Nuovo è infine il considerando 7, nel
quale il Pretore aggiunto Federici, rispondendo alle contestazioni mosse
dall'attrice durante l'udienza finale del 31 gennaio 2017 in merito alla
credibilità delle deposizioni testimoniali dei dipendenti della convenuta, ha
rinviato genericamente ai documenti commentati in precedenza e all'istruttoria
che " non ha confermato la tesi da essa fatta valere in causa ".

5. 

Nella sentenza del 25 luglio 2016 la II Camera civile ticinese, statuendo su
rinvio del Tribunale federale, aveva invitato il Pretore aggiunto Federici a
riprendere in mano la fase finale del processo, ovvero a convocare le parti per
un secondo dibattimento finale e a emanare una nuova sentenza; aveva annullato
quella precedente del Pretore aggiunto Bernasconi perché le condizioni affinché
egli potesse sostituire validamente il Pretore aggiunto Federici " non erano
assolutamente date ".

È piuttosto sorprendente che, per eseguire tali istruzioni, chiare, il Pretore
aggiunto Federici abbia in pratica riprodotto tale e quale la deci sione del
collega Bernasconi, annullata appunto dall'autorità cantonale. Ed è difficile
seguire quest'ultima laddove osserva che i due giudizi di primo grado non sono
identici, "specialmente nelle parti topiche", lasciando intendere che il
Pretore aggiunto Federici avrebbe fatto proprie le considerazioni del collega
soltanto nella misura in cui lo abbia ritenuto "corretto e giustificato". Al
contrario, il corpo della sentenza, nel quale il giudice ha dato riscontro
dell'istruttoria e apprezzato le prove traendo le conclusioni giuridiche
determinanti, è stato ripreso letteralmente dalla prima sentenza. Sono le poche
precisazioni e aggiunte apportate al primo giudizio, che la ricorrente
evidenzia correttamente, a non essere affatto di rilievo: consistono, come
detto, nella semplice citazione delle conclusioni scritte del 31 gennaio 2017 e
della sentenza del 6 novembre 2015 della Corte cantonale, atti entrambi
successivi al primo giudizio pretorile; nella presa di posizione su due
argomentazioni proposte dall'attrice nell'ambito del secondo dibattimento
finale del 31 gennaio 2017; e nell'esame, solo abbondanziale,
dell'ammissibilità di una parte della domanda di causa formulata in franchi
invece che euro.

6. 

Il diritto costituzionale di essere giudicato da un tribunale (o da un giudice
unico) fondato sulla legge (art. 30 cpv. 1 Cost.) significa, tra l'altro, che
la sentenza deve essere emanata dal giudice al quale la causa è stata
attribuita, che è di principio quello che ha condotto e istruito il processo
(si veda la sentenza di rinvio 4A_679/2015 del 9 giugno 2016, consid. 4.1 e la
giurisprudenza ivi citata). Nelle circostanze particolari del caso in esame (v.
consid. 4) questa regola non è stata rispettata: ratificare la sentenza
impugnata che valida la sentenza del Pretore aggiunto Federici vanificherebbe
in definitiva l'annullamento, cresciuto in giudicato, di quella del Pretore
aggiunto Bernasconi pronunciato dalla Corte cantonale il 25 luglio 2016.

Ne viene che la censura di violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. è fondata. È
superfluo esaminare la vicenda alla luce delle altre norme invo cate dalla
ricorrente. In ragione del carattere formale dei diritti che la garanzia
costituzionale conferisce al cittadino, la sentenza impugnata va annullata a
prescindere dalla fondatezza nel merito del ricorso. Spetterà alla Corte
cantonale provvedere nella nuova sentenza che la predetta garanzia
costituzionale venga adempiuta.

7. 

Le spese della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68
cpv. 1 LTF). Quelle delle istanze inferiori saranno rivedute dall'autorità
cantonale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata
all'autorità cantonale per nuova decisione.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà alla ricorrente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3luglio 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti