Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.153/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_153/2019

Sentenza del 16 aprile 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tutti e quattro patrocinati dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

ricorrenti,

contro

1. E.________Sagl,

2. F.________,

3. G.________,

tutti e tre patrocinati dall'avv. Claudio Cereghetti,

4. H.________,

5. I.________,

entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,

6. J.________SA,

patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,

opponenti.

Oggetto

risarcimento danni,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2019 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2017.11).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con petizione 26 luglio 2012 A.________, B.________, C.________ e D.________
hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la
E.________Sagl, F.________, G.________, H.________, I.________ e la
J.________SA con un'azione tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 1'523'717.10 (aumentati in sede di conclusioni a fr.
1'596'331.98), oltre accessori, quale risarcimento del danno subito da una
colata detritica. Il Pretore ha integralmente respinto la petizione con
sentenza 5 dicembre 2016.

2. 

In parziale accoglimento di un appello presentato dagli attori, la II Camera
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato con sentenza 27
febbraio 2019 la predetta decisione e ha ritornato gli atti di causa al giudice
di prime cure per la continuazione della causa nel senso dei considerandi.
Contrariamente al Pretore, la Corte cantonale ha ritenuto sufficientemente
sostanziate alcune posizioni del danno e ha quindi rinviato la causa al giudice
di primo grado affinché completi l'istruttoria con riferimento a tali posizioni
ed emani una nuova decisione.

3. 

Con ricorso 3 aprile 2019 A.________, B.________, C.________ e D.________ sono
insorti al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza di
appello e il rinvio dell'incarto alla Pretura di Lugano affinché questa, dopo
aver modificato la decisione ordinatoria processuale del 23 luglio 2014,
provveda alla completazione dell'istruttoria e all'emanazione di una nuova
decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. 

4.1. La sentenza impugnata, che rinvia la causa al Pretore per completazione
dell'istruttoria e nuova decisione, non pone fine al procedimento e non
costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF). Essa non può nemmeno
essere considerata una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF, poiché la
Corte cantonale non statuisce formalmente nel dispositivo sulle posizioni del
danno ritenute insufficientemente sostanziate nella motivazione del giudizio,
ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza
4A_655/2015 dell'11 dicembre 2015).

La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale
federale se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b). Il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato
(completamente) con una futura decisione favorevole ai ricorrenti; non
costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero
inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei
suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii).

4.2. Nella fattispecie il sussistere dei predetti presupposti non è ravvisabile
e i ricorrenti non spendono una parola per dimostrarne l'esistenza. Ne segue
che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile (DTF 142 V 26 consid.
1.2) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura
semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la
richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo
di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 aprile 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti