Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.133/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_133/2019,

4A_143/2019

Sentenza del 10 dicembre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, Ramelli, Giudice supplente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

4A_133/2019

1. A.________SA,

2. B.________s.r.l.,

entrambe patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e John Dell'Oro,

attrici e ricorrenti,

contro

C.________,

patrocinato dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,

convenuto e opponente,

e

4A_143/2019

C.________,

patrocinato dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,

convenuto e ricorrente,

contro

1. A.________SA,

2. B.________s.r.l.,

entrambe patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e John Dell'Oro,

attrici e opponenti.

Oggetto

contratto di appalto; indennità per il lavoro svolto,

ricorsi contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2019 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2017.68).

Fatti:

A. 

L'8 febbraio 2011 C.________ ha stipulato un Contratto generale di appalto con
la A.________SA e la B.________s.r.l. per la costruzione di uno stabile
residenziale sul fondo xxx di Y.________ al prezzo complessivo di fr.
6'690'000.--. Nel corso della primavera 2011 A.________SA e B.________s.r.l.
hanno emesso diverse fatture per l'importo totale di fr. 1'285'200.--;
C.________ ha pagato soltanto la prima di fr. 97'200.--. Il 9 giugno 2011 egli
ha segnalato numerose inadempienze alla A.________SA. Ne è seguito uno scambio
epistolare che non ha risolto le divergenze. Il 26 agosto 2011 C.________ ha
disdetto per motivi gravi il contratto.

In precedenza, il 9 febbraio 2011, la A.________SA aveva subappaltato le opere
di scavo al Consorzio D.________SA + E.________SA. Per i lavori effettuati
questo consorzio ha inviato diverse fatture alla A.________SA, la quale,
dell'importo totale di fr. 750'000.--, ha pagato soltanto fr. 120'000.--.
Confrontato con il rischio d'iscrizione di ipoteche legali dell'artigiano,
C.________ ha liquidato le pretese del subappaltatore pagandogli direttamente
fr. 592'500.--.

B. 

Dopo che il Pretore aggiunto di Locarno-Città aveva ordinato l'iscrizione di
ipoteche legali provvisorie di fr. 501'875.-- sulle quote di comproprietà per
piani del fondo-base xxx di Y.________, allora appartenenti a C.________, con
petizione del 31 gennaio 2012 la A.________SA e la B.________s.r.l. hanno
promosso l'azione per l'iscrizione delle ipoteche legali definitive. L'azione
creditoria da loro avviata contemporaneamente è stata scorporata, su ordine del
Pretore aggiunto, perché non era stata preceduta dal tentativo di
conciliazione.

La A.________SA e la B.________s.r.l. hanno avviato due procedure di
conciliazione: una per ottenere la condanna di C.________ a pagare loro fr.
1'700'000.-- di risarcimento dei danni consecutivi alla disdetta anticipata del
contratto di appalto; l'altra per il pagamento di fr. 501'875.-- di
retribuzione per le opere eseguite fino alla rottura e fr. 3'780.-- di
rifusione degli oneri processuali e di registro fondiario relativi alla
procedura d'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria. Fallite entrambe le
conciliazioni, con petizione unica dell'8 agosto 2012 esse hanno chiesto la
condanna di C.________ al pagamento delle predette somme di fr. 501'875.-- e
fr. 3'780.-- oltre a fr. 300'000.-- a titolo di risarcimento danni parziale.

Questa procedura è stata congiunta con quella già pendente relativa
all'iscrizione delle ipoteche legali definitive. Il 24 giugno 2013 il Pretore
aggiunto ha autorizzato C.________ a sostituire le ipoteche legali con il
deposito di fr. 630'000.-- presso la Pretura.

C. 

Con sentenza del 27 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha respinto le due azioni e
ordinato la liberazione del deposito. Il 12 febbraio 2019 la II Camera civile
del Tribunale di appello ticinese ha accolto parzialmente l'appello di
A.________SA e B.________s.r.l. e condannato C.________ a pagare fr. 215'597.70
con interessi al 5 % dall'8 agosto 2012. Ha inoltre liberato a loro favore il
deposito per quell'importo e ordinato la restituzione della somma rimanente al
convenuto.

D. 

La B.________s.r.l. e la A.________SA (dette in seguito ricorrenti 1, attrici o
appaltatrici) insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia
civile del 18 marzo 2019 (ricorso 1). Chiedono, oltre alla concessione
dell'effetto sospensivo, che in parziale accoglimento del loro appello
C.________ sia condannato a pagare fr. 557'203.25 con interessi al 5 % dal 26
agosto 2011, subordinatamente dal 7 febbraio 2012, e che il deposito presso la
Pretura sia liberato per tale importo.

C.________ (in seguito ricorrente 2, convenuto o committente) insorge a sua
volta con ricorso in materia civile del 25 marzo 2019 (ricorso 2), con il quale
chiede che sia respinto l'appello della controparte e che sia confermata la
sentenza del Pretore aggiunto.

Entrambe le parti hanno risposto che il gravame avverso sia respinto nella
misura in cui fosse ammissibile e hanno confermato le rispettive domande
nell'ambito di un secondo scambio di scritti. L'autorità cantonale non ha preso
posizione.

E. 

La Presidente di questa Corte ha concesso effetto sospensivo al ricorso 1 con
decreto del 12 aprile 2019, non essendosi l'autorità inferiore e il convenuto
opposti a tale misura.

Diritto:

1. 

I due ricorsi sono diretti contro la medesima sentenza cantonale, si
riferiscono ai medesimi fatti e coinvolgono le medesime parti. Si giustifica
pertanto di congiungere le procedure (DTF 133 IV 215 consid. 1).

2. 

I ricorsi sono di per sé ammissibili. Sono presentati tempestivamente dalle
parti soccombenti parzialmente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76
cpv. 1 lett. a LTF) e sono volti contro una sentenza finale (art. 90 LTF)
emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in
una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000 (art. 72 cpv. 1 e
74 cpv. 1 lett. b LTF).

3. 

Con l'appello le attrici hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a
pagare loro la somma di fr. 501'875.-- come mercede per il lavoro svolto, fr.
3'780.-- di rifusione delle spese processuali e d'iscrizione dell'ipoteca
legale provvisoria nonché fr. 300'000.-- a titolo di risarcimento del danno.
Davanti al Tribunale federale esse limitano le loro contestazioni all'
"indennizzo dei lavori già effettuati". Il convenuto obietta perciò con ragione
che le conclusioni del ricorso che superano l'importo di fr. 501'875.-- sono
inammissibili.

Le attrici sembrano prevalersi della giurisprudenza secondo cui, qualora un
danno sia costituito di diversi elementi, il Tribunale federale è vincolato
soltanto dall'ammontare totale. Questa regola non è tuttavia applicabile,
poiché le tre pretese fatte valere in sede di appello avevano cause giuridiche
diverse (cfr. sentenza 5A_970/2017 del 7 giugno 2018 consid. 3.2).

4. 

Le parti ricorrenti 1 e 2 sono consapevoli che il Tribunale federale può
rivedere i fatti soltanto a determinate condizioni, ma sembrano scordarsene
nelle motivazioni dei loro ricorsi e soprattutto nei rispettivi scritti di
risposta, replica e duplica. In tutti questi loro atti descrivono, commentano e
valutano la vicenda liberamente, con ampi riferimenti a elementi
dell'istruttoria e a fatti che non risultano affatto dalla sentenza impugnata.
In tutti questi scritti si distinguono a malapena gli argomenti di fatto da
quelli di diritto. È perciò opportuno ricordare alcune regole.

4.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti
nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2). Esso fonda invece il suo
ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono
stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare
l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

4.2. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106
cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si
pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta
opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il
Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome
il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi
invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e
la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere
conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite,
oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di
causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140
III 16 consid. 1.3.1).

4.3. Nel contestare gli accertamenti dell'autorità inferiore le ricorrenti 1
invocano anche gli art. 157 CPC e 8 CC. Queste norme, tuttavia, nulla mutano al
carattere vincolante dei fatti accertati dall'autorità cantonale; la prima non
dispensa dall'obbligo di dimostrare l'arbitrio (DF 140 III 264 consid. 2.3); la
seconda è priva d'oggetto quando i fatti sono stati accertati per apprezzamento
delle prove (DTF 141 III 241 consid. 3.2).

4.4. Fatte queste premesse, di seguito saranno esaminate soltanto le censure di
fatto e di diritto individuabili con sufficiente chiarezza.

5. 

Il Tribunale di appello ha premesso che il Pretore aggiunto ha qualificato il
rapporto contrattuale di appalto generale, con prezzo forfettario, non
sottoposto alla regolamentazione della SIA. La qualificazione non è rimessa in
discussione davanti al Tribunale federale. Il ricorrente 2 asserisce soltanto
che la causa andava decisa in applicazione della norma SIA 118, alla quale
rinvia il contratto. La sentenza cantonale non ha però esaminato la questione,
"non essendo controversa in appello". Il convenuto non contesta né considera
questa motivazione, per cui la censura non è ammissibile.

6. 

La Corte cantonale ha ricordato che il Pretore aggiunto aveva esaminato il
comportamento delle attrici sotto l'angolo della clausola 7.10 del contratto;
disposizione che dava diritto al committente di rescindere il contratto in ogni
tempo qualora, tra l'altro, le appaltatrici si fossero rese responsabili di
"ripetuta negligenza o ritardi nell'eseguire le opere a loro appaltate o
nell'adempiere alle loro mansioni, in modo tale da recare pregiudizio all'esito
dell'opera". Il primo giudice - si legge nella sentenza impugnata - aveva
accertato tre inadempienze: le attrici non avevano consegnato i capitolati per
l'impiantistica, causando ritardi nella sottoscrizione dei contratti d'appalto
e nell'aggiudicazione dei lavori; non avevano presentato il programma dei
lavori e il diagramma della manodopera, ritardando l'inizio della costruzione
grezza; non avevano allestito i rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori,
impedendo al committente di effettuare i dovuti controlli.

6.1. La Corte cantonale ha respinto l'appello delle attrici su questi aspetti
del giudizio di prima istanza per ragioni in parte di forma in parte di merito.
Essa è giunta a concludere che "la rescissione contrattuale da parte del
committente a seguito della mora delle appaltatrici"era stata "giuridicamente
valida e corretta". Era stata anche "tempestiva", ha precisato, dal momento che
la clausola 7.10 del contratto permetteva di "rescindere il contratto in ogni
tempo"e, comunque, il comportamento delle appaltatrici aveva reso inutile la
fissazione di un termine per l'adempimento secondo l'art. 108 n. 1 CO.

Non è necessario approfondire questi temi, poiché le ricorrenti 1 dichiarano
espressamente che la "legittimità della rescissione", sebbene non condivisa,
non è più oggetto del ricorso. Stupisce perciò la contestazione ch'esse
formulano nondimeno a tale riguardo nella risposta al gravame del ricorrente 2.

6.2. Il ricorrente 2 afferma che debbano essere considerate "tutte le
violazioni contrattuali accertate, e non soltanto quelle ritenute dal giudice
di prime cure e dal Tribunale di appello". A parer suo le attrici, oltre alle
omissioni citate, non avevano svolto diversi lavori preparatori: non avevano
predisposto la copertura assicurativa; non avevano rispettato i piani dello
studio di ingegneria progettista dell'impiantistica; inoltre, essendo prive di
struttura, manodopera ed esperienza, si erano rivelate incapaci di condurre i
lavori.

Queste argomentazioni sono inammissibili d'entrata, perché riguardano fatti che
non risultano dalla sentenza impugnata, quindi nuovi secondo l'art. 99 cpv. 1
LTF. Sono tali i fatti che, sebbene allegati, non sono stati considerati
dall'autorità cantonale. Il ricorrente 2 avrebbe tutt'al più potuto censurare,
con motivazione appropriata (art. 106 cpv. 2 LTF), un accertamento dei fatti
arbitrariamente lacunoso (sentenza 4A_469/2011 del 22 dicembre 2011 consid.1.3
e rinvii). I fatti in questione sarebbero comunque stati privi di rilevanza
giuridica (v. consid. 7.2).

7. 

Controverso è il diritto delle appaltatrici di essere retribuite per il lavoro
svolto fino alla rescissione del contratto. Per il ricorrente 2 la fattispecie
va sussunta sotto l'art. 377 CO. Egli sostiene che anche il Pretore aggiunto,
pur avendo menzionato l'art. 366 CO, intendeva in realtà applicare l'art. 377
CO. Ne deduce che le attrici, partendo dal presupposto errato che la sentenza
di primo grado fosse fondata sull'art. 366 CO, e avendola criticata con
l'appello soltanto sotto tale profilo, non in base all'art. 377 CO, non si
sarebbero confrontate con la motivazione del giudizio. Per il ricorrente 2 la
Corte cantonale, addentrandosi "nei meandri di ragionamenti estrapolati da
altri contesti ed esposti in modo fumoso", invece di dichiararli irricevibili,
ha violato gli art. 310 e 311 CPC.

Le ricorrenti 1 osservano semplicemente che non è necessario approfondire i
presupposti per l'applicazione degli art. 366 e 377 CO, giacché in ogni caso la
rinuncia alla prestazione tardiva non libera il committente dall'obbligo di
pagare la mercede per l'opera eseguita e utilizzata. 

7.1. La censura formale del ricorrente 2 - piuttosto curiosa - è infondata. Il
ragionamento del Pretore aggiunto, giusto o sbagliato che fosse, era
indubbiamente basato sull'art. 366 cpv. 1 CO. Una volta stabilito che il
comportamento delle attrici permetteva la rescissione del contratto in
applicazione della clausola 7.10 (v. sopra consid. 6), egli aveva ammesso la
tempestività del comportamento del convenuto alla luce degli art. 107 - 109 CO,
annotando che tali norme "completano il disposto dell'art. 366 cpv. 1 CO". Il
primo giudice aveva per finire negato alle attrici il "diritto alla
retribuzione dei lavori già eseguiti, conformemente a quanto previsto dall'art.
366 CO".

Il Tribunale di appello ha condiviso l'impostazione giuridica del Pretore
aggiunto fondata sull'art. 366 cpv. 1 CO. Con ragione.

7.2. È assodato che le attrici erano in mora con l'esecuzione di diverse
prestazioni contrattuali (v. consid. 6 e 6.1). In forza dell'art. 366 cpv. 1 CO
il committente aveva pertanto la facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto ed esercitare il diritto di opzione dell'art. 107 cpv. 2 CO (sentenza
4A_96/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.1 e 3.2, con rinvii). La soluzione
non sarebbe stata diversa se le appaltatrici avessero commesso anche le altre
inadempienze addotte dal ricorrente 2, quelle non considerate dalla Corte
cantonale (v. consid. 6.2). In tale caso sarebbero tutt'al più state adempiute
le condizioni per pretendere l'esecuzione sostitutiva secondo l'art. 366 cpv. 2
CO, ma il committente avrebbe comunque potuto avvalersi anche dell'art. 107
cpv. 2 CO (DTF 126 III 230 consid. 7a/bb pag. 234 seg.).

7.3. Per determinare quale delle tre opzioni avesse esercitato il committente
occorre interpretare le dichiarazioni di volontà secondo le regole usuali, in
particolare il principio dell'affidamento, considerando circostanze quali le
conclusioni delle parti e il tipo di danno reclamato (DTF 126 III 230 consid.
7a/cc e 7b pag. 237).

La sentenza cantonale accerta d'un canto che il 26 agosto 2011 il convenuto
aveva dichiarato alle appaltatrici "la disdetta con effetto immediato di ogni e
qualsivoglia rapporto contrattuale", giustificandola con le "gravissime
violazioni contrattuali reiteratamente commesse"; d'altro canto che davanti al
Pretore aggiunto, nella causa avviata dalle appaltatrici, egli aveva posto in
compensazione il "pregiudizio subito con la sottoscrizione del nuovo
contratto". In sostanza il committente aveva quindi deciso di rinunciare alla
prestazione contrattuale e chiedere il risarcimento del danno positivo, in
conformità con l'art. 107 cpv. 2 CO, seconda opzione, come ha stabilito
correttamente la Corte d'appello.

8. 

I giudici cantonali hanno soggiunto - citando GAUCH, Der Werkvertrag, 5aed.
2011, n. 685 - che la predetta scelta del committente non lo liberava
dall'obbligo di pagare all'appaltatore la parte effettivamente eseguita
dell'opera, nella misura in cui essa poteva essere utilizzata. L'applicazione
di queste regole ha portato i giudici ticinesi a riconoscere alle attrici il
diritto alla retribuzione per le opere di scavo.

8.1. Il ricorrente 2, che in via subordinata affronta la causa anche sotto
l'angolo dell'art. 366 cpv. 1 CO, concede che l'obbligo di retribuire sussiste
se l'opera può essere utilizzata, ma obietta che le attrici non hanno
"sostenuto, giustamente, alcuna applicazione per analogia dell'art. 372 cpv. 2
CO". Asserisce di avere già pagato quanto dovuto al subappaltatore per i lavori
di scavo, che non erano però stati portati a termine, e contesta
l'effettuazione di altre prestazioni utili, in particolare di lavori
preparatori. Rimprovera anche all'autorità cantonale di non essersi confrontata
con questi argomenti, violando il suo diritto di essere sentito.

8.2. Le allegazioni di fatto del ricorrente 2 si scontrano contro le
costatazioni della sentenza impugnata, la quale accerta che i lavori di scavo
erano stati "regolarmente effettuati". Il subappaltatore al quale le opere
erano state affidate aveva emesso fatture per un totale di fr. 750'000.--, di
cui solo fr. 120'000.-- erano stati pagati dalla A.________SA. Il convenuto,
sempre secondo il giudizio impugnato, aveva in seguito saldato le pretese del
subappaltatore pagandogli la somma di fr. 592'500.-- concordata al termine di
una trattativa intesa a evitare l'iscrizione di ipoteche legali; in
contropartita il subappaltatore aveva ceduto al convenuto i suoi crediti verso
le appaltatrici principali.

Questi accertamenti di fatto, che il ricorrente 2 contesta soltanto con
motivazioni appellatorie, sono vincolanti (v. consid. 4.1 e 4.2). Essi
attestano che i lavori di scavo - non altri lavori preparatori - erano stati
eseguiti "regolarmente"e che il convenuto li aveva utilizzati. In tali
circostanze il Tribunale di appello, concedendo alle appaltatrici il diritto
alla retribuzione per il lavoro svolto, ha applicato correttamente il diritto
federale (DTF 126 III 230 consid. 7a/bb pag. 236).

La censura formale è inammissibile, perché il ricorrente 2 non spiega quali
allegazioni precise non sarebbero state esaminate e non indica i passaggi dei
suoi scritti nei quali le avrebbe formulate.

8.3. Fosse applicabile l'art. 377 CO, la situazione del ricorrente 2 non
migliorerebbe affatto. La giurisprudenza ammette che l'indennità dovuta
all'appaltatore in esecuzione di questa disposizione possa essere ridotta o
soppressa in caso di giusti motivi, qualora il suo comportamento colpevole
abbia contribuito in modo importante all'evento che ha indotto il committente a
recedere dal contratto. Ma i giusti motivi non possono essere riconosciuti alla
leggera; occorrono delle circostanze, imputabili all'appaltatore, tali da
rendere la continuazione del rapporto contrattuale insopportabile per il
committente. I ritardi, la cattiva esecuzione dei lavori o anche la perdita di
fiducia nell'appaltatore non bastano, perché ricadrebbero sotto le regole
speciali dell'art. 366 CO (sentenze 4A_96/2014 del 2 settembre 2014 consid.
4.1; 4C.393/2006 del 27 aprile 2007 consid. 3.3.3).

Questa prassi è sostanzialmente condivisa anche da GAUCH, proprio nei passaggi
che il ricorrente 2 riproduce (ma solo parzialmente). L'autore annota del resto
che la liberazione del committente dall'obbligo di risarcire l'appaltatore
nulla muta di principio al diritto dell'appaltatore di essere retribuito per il
lavoro svolto (Der Werkvertrag, 6aed. 2019, n. 571 e 572).

9. 

Per la quantificazione della mercede dovuta l'autorità cantonale ha preso come
dato di partenza il prezzo di fr. 1'100'000.-- fissato nel contratto di appalto
per le opere di scavo, ridotto a fr. 1'020'850.-- perché al momento della
rescissione del contratto le opere erano state realizzate soltanto nella misura
del 93.5 %. Da questo importo ha dedotto fr. 102'085.-- corrispondenti alla
trattenuta di garanzia del 10 %, l'acconto di fr. 97'200.-- versato dal
committente, la liquidazione di fr. 592'500.-- ch'egli aveva pagato
direttamente al subappaltatore, fr. 8'467.29 versati ad altri due artigiani,
nonché il danno di fr. 5'000.-- che il convenuto ha fatto valere in causa per
compensazione. La retribuzione dovuta alle attrici è quindi stata determinata
in fr. 215'597.70.

9.1. Entrambe le parti contestano questo calcolo. Prima di esaminare le
rispettive critiche è opportuno ricordare che, analogamente a quanto avviene
per la determinazione di un danno (cfr. sentenza 4A_288/2017 del 22 novembre
2017 consid. 5 e rinvii), il Tribunale federale può rivedere liberamente
l'applicazione della nozione giuridica dell'indennità qui in discussione oppure
del metodo di calcolo, che attengono al diritto; può invece esaminare solo
sotto l'angolo dell'arbitrio - a condizione che siano formulate censure
specifiche (v. consid. 4.2) - la quantificazione delle singole posizioni, che è
una questione di fatto, di apprezzamento delle prove.

9.2. Le ricorrenti 1 asseriscono che il prezzo di fr. 1'100'000.-- sul quale si
è basata la Corte ticinese è il frutto di una valutazione "solo apoditticamente
motivata", che non tiene conto di quanto emerso dall'istruttoria ed esposto nel
memoriale di appello, e che oltretutto non considera l'IVA. A loro giudizio il
valore degli scavi era di fr. 1'210'000.--, ovvero fr. 1'306'800.-- con l'IVA.
Riconoscono che ne sia computato solo il 93.5 % ma contestano la deduzione
della liquidazione pagata dal committente al subappaltatore, che secondo loro
dovrebbe anch'essa essere ridotta al 93.5 %, e della garanzia del 10 %, che a
sette anni dalla rescissione del contratto senza che fossero stati notificati
dei difetti sarebbe divenuta inutile. Ne risulterebbe un'indennità a loro
favore di fr. 557'203.25; in subordine, ammettendo la trattenuta di garanzia,
di fr. 435'117.45.

9.2.1. Queste critiche sono volte contro i dati ritenuti dal Tribunale di
appello per calcolare l'indennità dovuta alle appaltatrici; riguardano quindi i
fatti. Le ricorrenti 1 li discutono e ne propongono altri riferendosi a
documenti e deposizioni che in parte non risultano nemmeno dalla sentenza
impugnata; non formulano censure puntuali d'arbitrio contro i fatti in questa
accertati. Simili argomentazioni appellatorie sono inammissibili.

9.2.2. Fa eccezione la contestazione riguardante la mercede pagata direttamente
al subappaltatore, che, per le ricorrenti 1, andrebbe dedotta soltanto nella
misura del 93.5 %. Essa riguarda il metodo di calcolo, quindi il diritto. È
però infondata, poiché al committente va bonificato quanto effettivamente
pagato per il lavoro svolto fino alla rescissione del contratto, a prescindere
dalla percentuale dell'opera eseguita.

9.3. Il ricorrente 2 obietta che i lavori di scavo non erano stati eseguiti
dalle attrici, le quali li avevano subappaltati. Anche per lui il valore di fr.
1'100'000.-- attribuito dalla Corte cantonale al totale dei lavori preliminari
e di scavo previsti è errato; l'unico valore che potrebbe essere considerato è
quello di fr. 800'000.-- stimato dal perito giudiziario. Il ricorrente 2
sostiene che il contratto subordinava l'obbligo di versare acconti alla
presentazione dei rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori, per cui il
piano dei pagamenti, sul quale s'è basata l'autorità cantonale, era solo
indicativo; elenca diverse circostanze che attesterebbero questa
interpretazione. L'assenza dei predetti rapporti priverebbe del resto le
appaltatrici del diritto alla retribuzione.

 Il ricorrente 2 contesta anche la percentuale di esecuzione dell'opera del
93.5 %, siccome non vi sono accertamenti peritali a tale riguardo né esiste
"alcuna lista controllabile ed oggettivamente verificabile delle prestazioni
fornite". Volendo nondimeno considerare che l'opera fosse stata eseguita in
tale misura, la riduzione "lineare" operata dalla Corte cantonale sarebbe
comunque sbagliata; la retribuzione del lavoro svolto andrebbe infatti
determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra il valore della
prestazione parziale eseguita e il valore dell'intera prestazione contrattuale.
In definitiva, rettificando il calcolo del Tribunale di appello secondo i suoi
intendimenti, il ricorrente 2 giunge a un risultato negativo.

9.3.1. L'autorità cantonale ha desunto il prezzo di fr. 1'100'000.-- dalla
clausola 11.1 del contratto di appalto; l'importo corrisponde al totale degli
acconti che dovevano essere pagati per le opere di scavo. Si tratta di un
accertamento di fatto che andava contestato come tale, rispettando quindi i
requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. sopra consid. 4.2). Le critiche del
ricorrente 2 non li adempiono, poiché sono discussioni appellatorie con le
quali egli contrappone a ruota libera le proprie valutazioni a quelle
dell'autorità cantonale, basandosi su elementi di fatto che per buona parte non
risultano dalla sentenza impugnata. Esse sono pertanto inammissibili.

È inammissibile, perché nuova (art. 99 cpv. 1 LTF), anche la contestazione
della percentuale di esecuzione dei lavori del 93.5 %. Davanti al Tribunale di
appello il ricorrente 2 aveva infatti ammesso espressamente il fatto, ripreso
da un rapporto agli atti.

Il prezzo a corpo concordato per le opere di scavo e la percentuale effettiva
di esecuzione sono pertanto fatti vincolanti per il Tribunale federale.

9.3.2. È invece questione di diritto, di metodo, stabilire se il calcolo della
retribuzione dovuta alle appaltatrici debba basarsi sul valore delle opere di
scavo determinato dal perito oppure sul prezzo concordato. La risposta corretta
- sulla quale il ricorrente 2 non prende posizione - l'ha data il Tribunale di
appello, laddove ha osservato giustamente (riferendosi a GAUCH, op. cit.,
5aed., n. 685 e 537) che occorre fondarsi sugli accordi delle parti sul prezzo,
sia esso a corpo o a misura, ed ha perciò preso in considerazione quello
pattuito di fr. 1'100'000.--, non la valutazione peritale di fr. 800'000.--.

9.3.3. Attiene al diritto anche la censura riguardante l'applicazione del
metodo proporzionale proposto dal ricorrente 2 per opposizione al calcolo
"lineare" fatto dall'autorità cantonale. A sostegno della sua tesi egli
menziona la sentenza 4A_152/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.5, nonché GAUCH,
op. cit., 5aed., n. 538 (si veda anche la sentenza 4C.259/2006 del 23 ottobre
2006 consid. 2). Secondo questo metodo di calcolo, all'appaltatore che effettua
solo una parte di una prestazione per la quale è pattuita una mercede
forfettaria spetta una porzione di tale mercede proporzionale al rapporto
esistente tra il valore della prestazione parziale effettivamente eseguita e il
valore della prestazione contrattuale intera prevista inizialmente.

La giustificazione di questo metodo sta nel fatto che determinate parti di una
prestazione da remunerarsi a forfait possono rivelarsi più onerose di altre; in
altre parole, a una determinata percentuale di esecuzione dell'opera non
corrisponde necessariamente la medesima percentuale di retribuzione (GAUCH, op.
cit., 6aed., n. 538 nota a piè di pagina 343).

9.3.4. La Corte d'appello non ha effettivamente tenuto conto di tale possibile
discrepanza; ha dato per scontato che l'esecuzione del 93.5 % delle opere di
scavo dava diritto al 93.5 % della mercede globale pattuita per quei lavori. Il
ricorrente 2 ha pertanto ragione nel sostenere che il metodo di calcolo
adottato dall'autorità cantonale contrasta con il diritto federale. Tuttavia,
all'enunciazione del metodo corretto, segue un'applicazione incoerente. Senza
entrare nei dettagli dei calcoli che il ricorrente 2 propone, basti costatare
che anch'egli vi inserisce il fattore 93.5 %, percentuale che, come detto, è la
misura della quantità di lavoro svolto, non del suo valore effettivo.

9.3.5. I dati di partenza, accertati e vincolanti per il Tribunale federale, da
considerare per effettuare il calcolo correttamente, sono: il prezzo globale di
fr. 1'100'000.-- concordato per le opere di scavo e il valore effettivo di fr.
800'000.-- attribuito dal perito giudiziario alla medesima prestazione
completa. Come detto, la sentenza cantonale stabilisce anche che i lavori di
scavo erano stati eseguiti nella misura del 93.5%, ma non contiene accertamenti
sul valore effettivo di tale prestazione parziale. Il dato mancante è
imprescindibile, perché è il rapporto tra questo valore e quello effettivo
della prestazione completa (fr. 800'000.--) che si sarebbe dovuto applicare al
prezzo forfettario pattuito (fr. 1'100'000.--) per determinare la retribuzione
parziale corrispondente all'opera eseguita fino alla rescissione del contratto.
L'applicazione di questa formula potrebbe portare al risultato cui è giunta la
Corte d'appello solo se il valore della prestazione parziale effettuata
coincidesse con la percentuale d'esecuzione del 93.5 %. Ma la sentenza non
contiene nemmeno accertamenti in tale senso.

9.3.6. Ne viene che i fatti accertati sono incompleti, non permettono al
Tribunale federale di applicare al caso concreto il giusto metodo di calcolo.
La sentenza, lesiva del diritto federale, deve perciò essere annullata e la
causa rinviata all'autorità cantonale affinché completi gli accertamenti e
statuisca di nuovo (art. 107 cpv. 2 LTF). Nell'effettuare tale esame essa dovrà
tenere presente che sono le appaltatrici ad avere l'onere di allegare,
sostanziare e provare i fatti rilevanti per stabilire la retribuzione alla
quale pretendono di avere diritto (ZINDEL/ PULVER/SCHOTT, in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 22 ad art. 377 CO e rif.). La Corte
cantonale dovrà inoltre pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione delle spese
e delle ripetibili delle istanze cantonali.

9.3.7. L'obiezione del ricorrente 2 secondo cui la mancata presentazione dei
rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori avrebbe privato a priori le
appaltatrici del diritto di essere retribuite è infondata. S'è visto che la
violazione di quell'obbligo ha giustificato - insieme ad altre inesecuzioni -
la rescissione del contratto da parte del committente (v. consid. 6). Una volta
rescisso il contratto, il committente deve però retribuire le opere effettuate
che ha utilizzato (v. consid. 8.2). Poco importa, anche, che tali opere fossero
state eseguite da un subappaltatore, non dalle attrici.

10. 

Da ultimo le ricorrenti 1 ritengono che il Tribunale di appello abbia violato
gli art. 102 segg. e 366 CO facendo decorrere gli interessi di mora sulla
retribuzione dovuta loro dal convenuto dal giorno della presentazione della
petizione (l'8 agosto 2012) invece che dalla data della rescissione del
contratto (il 26 agosto 2011) oppure, nella peggiore delle ipotesi, dal giorno
dell'introduzione dell'istanza di conciliazione (il 7 febbraio 2012). Il
convenuto risponde che l'obbligo di corrispondere interessi presuppone
un'interpellazione e definisce errate e irricevibili le domande delle
ricorrenti 1.

La pretesa di retribuzione per il lavoro svolto diviene esigibile nel momento
il cui il contratto è stato rescisso (GAUCH, op. cit., 6aed., n. 1156).
Cionondimeno, non verificandosi eccezioni secondo l'art. 102 cpv. 2 CO, il
convenuto obietta giustamente che per la messa in mora del debitore è
necessaria l'interpellazione. Dalla sentenza impugnata risulta che l'istanza di
conciliazione avente per oggetto il pagamento delle opere edili eseguite è
stata introdotta il 7 febbraio 2012. Le ricorrenti 1 non fanno valere
interpellazioni anteriori. È pertanto questa la data determinante per il
decorso degli interessi di mora.

L'ultima censura delle ricorrenti 1 è pertanto parzialmente fondata. La
sentenza impugnata, già annullata per i motivi esposti al considerando 9.3.5,
non può essere riformata in punto alla decorrenza degli interessi. L'autorità
cantonale dovrà tuttavia tenerne conto nel giudizio che emanerà su rinvio,
qualora giungesse alla conclusione che alle appaltatrici spetta un'indennità
per il lavoro svolto.

11. 

Riassumendo, le ricorrenti 1 sono parti parzialmente vincenti nella procedura
4A_133/2019, ma in misura molto limitata. La rettifica della data di decorrenza
degli interessi sul capitale stabilito a loro favore nella sentenza impugnata
(fr. 215'597.--) aumenterebbe il loro credito di fr. 5'390.-- circa, somma che
corrisponde all'1.5 % della differenza tra quel capitale e la domanda di
condanna formulata davanti al Tribunale federale (fr. 557'203.--). Le spese
giudiziarie di fr. 7'000.-- vanno pertanto poste interamente a carico delle
ricorrenti 1, che rifonderanno al convenuto un'indennità per ripetibili
leggermente ridotta di fr. 7'800.--.

Il ricorrente 2, che ottiene l'annullamento dell'intera sentenza,è parte
vincente nella procedura 4A_143/2019. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- e
un'indennità di ripetibili piena di fr. 7'000.-- vanno perciò messe a carico
delle attrici.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Le cause 4A_133/2019 e 4A_143/2019 sono congiunte.

2. 

Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono parzialmente accolti, la
sentenza impugnata annullata e la causa ritornata all'autorità cantonale per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

3. 

Le spese giudiziarie complessive di fr. 13'000.-- sono poste a carico delle
attrici in solido, le quali rifonderanno, pure con vincolo solidale, al
convenuto fr. 14'800.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al
Tribunale federale.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 dicembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti