Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.32/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_32/2019

Sentenza dell'11 settembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,

Oggetto

Imposte cantonali, comunali e imposta federale diretta 2011, condono,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.30 e
80.2019.31).

Fatti:

A. 

Con sentenza del 5 luglio 2019 la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________
contro la decisione su reclamo emessa l'11 dicembre 2018 dall'Ufficio esazione
e condoni che confermava la decisione del 14 novembre 2018 con cui il citato
ufficio aveva respinto la domanda di condono delle imposte cantonali e comunali
nonché dell'imposta federale diretta 2011 sottopostagli dall'interessato.

B. 

Il 13 agosto 2019 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso,
che ha completato il 9 settembre 2019, contro la sentenza cantonale. Egli
censura la lesione dei diritti inviolabili della persona (art. 7 a 9 Cost.) e
afferma che uno sbaglio del suo fiduciario ha indotto il tassatore in errore
per quanto concerne la sua posizione tributaria. Conclude adducendo difficoltà
personali e domandando di essere dispensato dal dovere pagare spese
giudiziarie.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1
pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).
Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare
l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del
gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372;
137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. Oggetto di giudizio è una sentenza che conferma il rifiuto di condonare le
imposte cantonali e comunali nonché l'imposta federale diretta 2011, cioè una
causa di diritto pubblico, contro la quale, se non vi osta una delle eccezioni
previste dall'art. 83 LTF, è di principio data la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF).

2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. m LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la
dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il
ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta
federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile
se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta
per altri motivi di un caso particolarmente importante. Conformemente all'art.
42 cpv. 2 seconda frase LTF, qualora il ricorso sia ammissibile soltanto alle
condizioni appena citate occorre allora spiegare perché la causa le adempie.

2.3. Nella presente fattispecie il ricorrente non si è avveduto della
questione. In effetti egli non spende una parola per spiegare, né è peraltro
ravvisabile, in che consiste o in che intravvede la questione di diritto di
importanza fondamentale rispettivamente in che vede un caso particolarmente
importante per altri motivi, disattendendo in tal modo l'art. 42 cpv. 2 seconda
frase LTF. Trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico, l'impugnativa
è irricevibile.

3.

3.1. Rimane da vagliare se l'impugnativa sia ammissibile quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale.

Sebbene applichi il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) il Tribunale
federale, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dai
combinati art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 106 cpv. 2 LTF - la cui mancata
ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid.
2.4 pag. 368 con rinvii) - esamina di regola solo le censure sollevate. Il
ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima
viola il diritto. Per le violazioni di diritti fondamentali, le uniche che
possono essere fatte valere nell'ambito del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 116 LTF), le esigenze di motivazione sono più
severe. Il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che
sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368).

3.2. Nel caso concreto il ricorrente si limita a menzionare la violazione degli
art. 7 a 9 Cost. rispettivamente addurre che il suo fiduciario e il tassatore
avrebbero commesso degli errori che adesso deve assumere. Ora una simile
argomentazione non ossequia le accresciute esigenze di motivazione dell'art.
106 cpv. 2 LTF. Per quanto concerne poi le difficoltà personali fatte valere
dal ricorrente, del tutto comprensibili, le stesse tuttavia non permettono di
derogare alle esigenze di motivazione sopramenzionate. Anche trattato quale
ricorso sussidiario in materia costituzionale il ricorso si rivela pertanto
inammissibile.

4. 

Premesse queste considerazioni la vertenza si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 LTF.

5. 

L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di
spese giudiziarie, non può essere accolta, atteso che le conclusioni del
ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate siccome
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà tuttavia conto della sua situazione
finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 11 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud