Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.24/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_24/2019

Sentenza del 10 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Hänni,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl,

patrocinata dall'avv. Vanna Cereghetti,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Sebastiano Pellegrini,

opponente,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,

Divisione delle costruzioni,

via Franco Zorzi 13,

6500 Bellinzona,

Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche,

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, via Franco Zorzi 13,

6500 Bellinzona.

Oggetto

Appalti pubblici,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2019 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.505).

Fatti:

A.

A.a. Il 19 giugno 2018, con pubblicazione sul foglio ufficiale del Canton
Ticino n. 49/2018, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino (di seguito: la Divisione delle costruzioni o il
committente) ha indetto un concorso, retto dalla legge ticinese sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb/TI; RL/TI 730.100) e impostato secondo
la procedura libera, concernente l'aggiudicazione del servizio di sgombero neve
per mezzo di veicoli fresa su alcune strade del comprensorio cantonale per il
periodo 2018-2022. Il bando segnalava che i lavori erano suddivisi in quattro
lotti. Per quanto riguarda in particolare il lotto "CN alta Valle Leventina",
alla base del presente litigio, il bando indicava che per lo svolgimento del
servizio era necessario un solo veicolo fresa. Erano inoltre precisati i
seguenti criteri d'idoneità, validi per tutti i lotti (sentenza impugnata, pag.
2 seg.) :

Dati caratteristici dell'opera :

"[...] Oltre ai criteri tecnici si richiede:

- il veicolo fresa neve, o il veicolo dotato di aggregato fresa neve offerto,
deve essere di proprietà dell'assuntore al momento dell'inoltro dell'offerta.

- il veicolo fresa neve, o il veicolo dotato di aggregato fresa neve messo a
disposizione dall'imprenditore, deve essere prioritariamente riservato per il
servizio in oggetto [...]".

Personale :

"- La commessa in oggetto deve essere eseguita solo con personale proprio della
ditta.

- Si considera personale conducente della ditta, i conducenti attivi con un
grado d'impiego minimo del 50 %.

- Tutti gli autisti impiegati per la seguente commessa devono essere in
possesso della categoria di licenza di condurre idonea all'utilizzo dei veicoli
messi a disposizione.

- L'imprenditore deve garantire almeno un autista di riserva per lotto.
Esempio: per i lotti dove sono richiesti due veicoli fresa neve, l'assuntore
dovrà disporre di almeno tre autisti.

[...]".

A.b. Il 12 luglio 2018, il committente, dando seguito alle domande di
chiarimento che gli erano pervenute, ha comunicato a tutti i concorrenti le
risposte seguenti (sentenza impugnata, pag. 4 seg.) :

"Nelle 'Disposizioni particolari' CPN 102 alla pos. 142.100 è indicato che
l'imprenditore deve garantire almeno un autista di riserva. Contrariamente allo
sgombero neve con la calla, che può protrarsi ininterrottamente per più giorni
e notti, il committente reputa che la prestazione ausiliaria con la fresa possa
essere svolta, almeno di regola, anche facendo dei turni di pausa. L'autista di
riserva delle frese non è quindi inteso per l'alternanza delle sciolte di
lavoro, bensì solo per subentrare in caso di malattia o altra assenza del
titolare. Nei lotti in cui è richiesto un solo veicolo fresa neve, i
concorrenti dovranno quindi disporre di almeno due autisti (un autista
principale + un autista di riserva). [...] Per scelta del committente, il grado
d'impiego del personale conducente della ditta dovrà comunque essere almeno del
50 % [...] sia per evitare possibili conflitti con altre attività, sia per
questioni di oneri sociali".

"Nelle 'Disposizioni particolari' CPN 102 alla pos. 142.100 si richiede che il
veicolo fresa neve o il veicolo dotato di aggregato fresa neve messo a
disposizione dall'offerente sia riservato prioritariamente al servizio in
oggetto.

a) Ciò significa che i veicoli fresa neve o il veicolo dotato di aggregato
fresa neve che vengono proposti devono, in ogni caso, essere a disposizione per
il servizio di sgombero neve entro 24 ore dalla chiamata della direzione
lavori, anche se sono impiegati da altri committenti.

b) Dalla chiamata della direzione lavori, l'assuntore è tenuto ad intervenire
nel limite massimo di 24 ore. Ciò significa che l'assuntore ha 24 ore per poter
organizzare i veicoli fresa neve o i veicoli dotati di aggregato fresa neve e
il personale, nonché per recarsi sul luogo dell'intervento.

c) i veicoli fresa neve o i veicoli dotati di aggregato fresa neve messi a
disposizione per il presente incarico possono in effetti essere utilizzati
anche per altri committenti, fatte salve le condizioni delle 'Disposizioni
particolari' CPN 102, pos. 142.100 e 621.100".

B.

B.a. Per il lotto "CN alta Valle Leventina" sono state inoltrate al
committente, entro il termine impartito, tre offerte. Vagliata la situazione,
il 16 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa per il lotto
in questione alla A.________ Sagl, prima classificata con 455.9 punti.

B.b. Contro tale decisione di aggiudicazione, la ditta B.________, seconda
classificata con 228.8 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo del Cantone Ticino (di seguito: il Tribunale amministrativo),
postulando l'annullamento della decisione impugnata, l'aggiudicazione della
commessa a suo favore e, in via subordinata, il rinvio degli atti al
committente per nuova decisione.

B.c. Il 6 maggio 2019, dopo aver proceduto ad alcuni atti istruttori, il
Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la
decisione di aggiudicazione del 16 ottobre 2018. I Giudici cantonali hanno
ritenuto, in sostanza, che l'aggiudicataria (A.________ Sagl) avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara perché non disponeva delle risorse umane necessarie
al corretto svolgimento della commessa, in quanto due dei tre autisti da lei
dichiarati per il lotto "CN alta Valle Leventina" qui in discussione
(C.C.________ e D.C.________) erano già stati dichiarati per altri lavori di
sgombero neve (sulle strade cantonali del lotto E24 "Terrazze media Leventina
1"). Il Tribunale amministrativo ha poi ritenuto che, per questo stesso motivo
(mancanza delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della
commessa), anche la B.________ avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara.

C. 

Il 6 giugno 2019, la A.________ Sagl ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui domanda, protestate
tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale
amministrativo del 6 maggio 2019 e la conferma della decisione di
aggiudicazione del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2018.

Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle
conclusioni della propria sentenza. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
tramite la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, ha
presentato delle osservazioni e ha rinunciato a formulare una richiesta di
giudizio. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non si è pronunciato.

Con decreto del 15 luglio 2019 è stato parzialmente concesso l'effetto
sospensivo al ricorso, nel senso che il committente e la ricorrente sono stati
autorizzati a concludere un contratto valido solo fino all'emanazione del
giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico
è ammissibile solo se il valore dell'appalto raggiunge quelli previsti
dall'art. 83 lett. f cifra 1 LTF e, cumulativamente, se la fattispecie pone una
questione di diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f cifra 2
LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg.). Se queste condizioni di
ammissibilità non sono adempiute, occorre verificare se sia aperta la via del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

1.1.1. L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va
ammessa in maniera restrittiva (DTF 141 II 113 consid. 1.4 pag. 118). Incombe
alla parte ricorrente allegarla e dimostrarla, a meno che essa non appaia
evidente (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 119). Per
ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f cifra 2 LTF non è
sufficiente che il Tribunale federale non abbia mai avuto modo di pronunciarsi
sulla domanda che gli viene sottoposta, ma occorre inoltre che il problema
giuridico sollevato sia suscettibile di ripresentarsi nei medesimi termini in
altri casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere da riferimento per la
prassi. La questione aperta o controversa, che dev'essere inerente all'ambito
degli acquisti pubblici, deve poi avere portata tale da richiedere un
chiarimento da parte della più alta istanza federale (cfr. DTF 141 II 113
consid. 1.4.1 pag. 118; sentenza 2C_841/2016 del 25 agosto 2017 consid. 1.1.3).

1.1.2. Nella fattispecie, la ricorrente ammette che la causa non verte su
nessuna questione giuridica d'importanza fondamentale, la quale non appare
inoltre evidente (cfr. sentenza 2D_25/2018 del 2 luglio 2019 consid. 1.1, non
pubblicato in DTF 145 II 249). A prescindere dal raggiungimento o meno dei
valori soglia richiesti dall'art. 83 lett. f cifra 1 LTF, è dunque a ragion
veduta che l'interessata ha formato un ricorso sussidiario in materia
costituzionale.

1.2. La sentenza impugnata ha annullato la decisione del 16 ottobre 2018 con la
quale il Consiglio di Stato aveva assegnato alla ricorrente la commessa per il
lotto "CN alta Valle Leventina". L'interessata può dunque prevalersi di un
interesse legittimo a ricorrere (art. 115 LTF; sentenze 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 1.4 e 2C_670/2014 del 19 novembre 2014 consid. 1.4).

1.3. Per il resto, interposto tempestivamente (art. 117 cum art. 100 cpv. 1
LTF) contro una decisione finale (art. 117 cum art. 90 LTF) di un tribunale
cantonale superiore (art. 114 cum art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il
gravame è ricevibile. 

1.4. Dato l'esito del presente litigio, non sono state chieste osservazioni
alla B.________.

2.

2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata
unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto
di tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio; occorre che il ricorrente
specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo
circostanziato (art. 106 cpv. 2 cum art. 117 LTF; cfr. DTF 139 I 229 consid.
2.2 pag. 232). 

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
118 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato
eseguito in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2 cum art.
116 LTF), ciò che il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro e dettagliato,
conformemente alle qualificate esigenze di motivazione richieste dall'art. 106
cpv. 2 (cui rinvia l'art. 117 LTF; cfr. supra consid. 2.1). Se ciò non avviene,
il Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da
quello esposto nella sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356;
sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 2). 

Nella fattispecie, la ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti
relativo "al riassunto dei mezzi e del personale preposto all'esecuzione delle
commesse ottenute dalla A.________ Sagl durante gli anni 2018-2020" (ricorso,
pag. 11). Tale critica sarà esaminata più avanti (infra consid. 4). Per il
resto, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano
dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 118 cpv. 1 LTF).

3. 

In una censura di ordine formale, che va esaminata in primo luogo (DTF 141 V
557 consid. 3 pag. 563), la ricorrente invoca una violazione del suo diritto di
essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), lamentando una motivazione carente da
parte dell'autorità precedente in merito all'effettiva disponibilità del
personale da lei proposto per svolgere il servizio di sgombero neve oggetto del
presente litigio. A mente dell'insorgente, alcune delle censure da lei
sollevate a tal proposito in sede cantonale non sarebbero state adeguatamente
esaminate dal Tribunale amministrativo. L'interessata ravvisa in questo fatto
anche un "diniego di giustizia" (ricorso, pag. 13); la sua critica in questo
senso si confonde tuttavia con quella relativa alla carenza di motivazione e
non sarà dunque vagliata separatamente.

3.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
vari aspetti; tra questi, il diritto a una decisione motivata (DTF 138 I 232
consid. 5.1 pag. 237). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una
decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(DTF 143 III 65 consid. 5.2 pag. 70). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio in
quanto atte a influire sulla decisione di merito (DTF 142 II 154 consid. 4.2
pag. 157). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la
motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi
considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid.
3.2.1 pag. 565; sentenza 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1).

3.2. Nel caso di specie, la ricorrente, nella sua risposta del 29 novembre 2018
al ricorso interposto dalla B.________ davanti al Tribunale amministrativo,
aveva esposto le ragioni per le quali riteneva di disporre del personale
necessario al corretto svolgimento della commessa (risposta del 29 novembre
2018, pag. 5 seg.; conclusioni del 22 marzo 2019, pag. 6), rilevando in
particolare che il calcolo effettuato dalla B.________ sul numero di dipendenti
da lei già impiegati in altri appalti era errato e che "otto dipendenti della
A.________ Sagl sono sufficienti per eseguire le diverse commesse che le sono
state aggiudicate, compresa [...] la commessa oggetto del presente ricorso"
(risposta del 29 novembre 2018, pag. 6).

3.3. L'autorità precedente, fondandosi in particolare su alcuni documenti agli
atti (ovvero i fascicoli relativi alle commesse di servizio invernali assegnate
alla A.________ Sagl per il periodo novembre 2018 - maggio 2022, le licenze di
condurre degli autisti indicati in offerta per l'esecuzione della commessa e le
rispettive dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari inviate
all'Istituto delle assicurazioni sociali), e dopo aver esposto le
argomentazioni sollevate dalla A.________ Sagl in sede di risposta (sentenza
impugnata, pag. 6), ha rilevato che (almeno) due dei tre autisti dichiarati
dall'interessata per il lotto "CN alta Valle Leventina" erano già stati
dichiarati per altri lavori di sgombero neve e ha considerato che, per tale
ragione, la sua offerta andava scartata in quanto essa non disponeva delle
risorse umane necessarie al corretto svolgimento della commessa. Tale
motivazione permette di capire gli elementi sui quali si è fondato il Tribunale
amministrativo e i motivi per i quali i Giudici cantonali hanno considerato che
l'interessata andava estromessa dalla gara e non è quindi lesiva del diritto di
essere sentita della ricorrente. La censura relativa alla violazione dell'art.
29 cpv. 2 Cost. e al "diniego di giustizia" sollevata dall'insorgente non può
dunque che essere scartata. Altra è la questione di sapere se le conclusioni
(fattuali e giuridiche) alle quali è giunta l'autorità precedente vadano
tutelate, aspetto che sarà esaminato più avanti.

4. 

L'insorgente (ricorso, pag. 11 seg.) lamenta un accertamento arbitrario dei
fatti in merito al personale da lei impiegato per il servizio di sgombero neve
sulle strade cantonali del "lotto E24" (infra consid. 4.2), sulle strade
cantonali del lotto "CN Valle Bedretto" (infra consid. 4.3) e sulle strade
nazionali del "settore 4.1" (infra consid. 4.4).

4.1. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove,
viola il divieto d'arbitrio qualora l'autorità abbia manifestamente travisato
il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia trascurato di considerare,
senza una ragione oggettiva, un mezzo di prova rilevante e importante per
l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni
insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 pag. 503).

4.2. La ricorrente sostiene di aver partecipato all'appalto relativo al "lotto
E24" proponendo quattro dipendenti, di cui uno a tempo pieno e tre con un
contratto a ore senza impiego minimo garantito oppure con una percentuale di
impiego inferiore al 50 %. L'interessata afferma inoltre che il Consiglio di
Stato, nell'attribuirle il lotto in questione, le avrebbe espressamente
concesso di disporre di un prestito di manodopera superiore al 25 %, in deroga
alle pertinenti norme legali. A mente dell'insorgente, date tali circostanze,
l'autorità precedente sarebbe incorsa in arbitrio ritenendo che le persone
proposte per svolgere tale incarico erano sei.

La censura è inoperante, in quanto perde di vista che alla base della sentenza
cantonale non vi è né il numero di autisti proposti (in generale) per ogni
commessa, né l'eventualità che la ricorrente potesse disporre di un prestito di
manodopera, ma la constatazione precisa che gli autisti C.C.________ e
D.C.________, dichiarati per il lotto "CN alta Valle Leventina" oggetto della
presente procedura, "erano comunque già occupati nel lotto E24" (sentenza
impugnata, pag. 13) attribuito all'insorgente con decisione del Consiglio di
Stato del 30 settembre 2015 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF). Su questo punto, che
unico ha rilevanza nel ragionamento operato successivamente dal Tribunale
amministrativo sulla base degli accertamenti fattuali da lui esperiti, il
ricorso è silente. In particolare, l'insorgente non sostiene, né tantomeno
dimostra, che i due autisti in questione non sarebbero stati impiegati nel
lotto E24 e che sarebbe quindi arbitrario, come ha fatto l'autorità precedente,
ritenere il contrario. Su questo punto, la critica della ricorrente non può
dunque che essere respinta.

4.3. Il Tribunale amministrativo ha poi considerato che l'offerta della
A.________ Sagl andava esclusa "a prescindere dalle persone non meglio
identificate della A.________ Sagl messe a disposizione del Consorzio
E.________ (lotto CN Valle Bedretto) " (sentenza impugnata, pag. 13). Le
critiche relative al personale dichiarato per il lotto in questione non hanno
dunque influenza alcuna sul presente giudizio e non meritano pertanto disamina.

4.4. Analogo discorso vale per il personale destinato a lavorare sulle strade
nazionali del "settore 4.1". L'autorità precedente, pur constatando di
transenna una doppia dichiarazione di personale anche per tale commessa, ha in
realtà poi fondato il proprio giudizio unicamente sul fatto che due autisti
(C.C.________ e D.C.________) erano stati messi a disposizione, oltre che per
il lotto "CN alta Valle Leventina" qui in discussione, per lavorare sulle
strade cantonali del lotto E24 (supra consid. 4.2). In siffatte circostanze, le
critiche sollevate dalla ricorrente in merito al personale impiegato sulle
strade nazionali del "settore 4.1" non sono determinanti per l'esito della
causa e non devono essere vagliate più avanti.

4.5. Alla luce di quanto precede, la censura di accertamento arbitrario dei
fatti sollevata dall'insorgente appare infondata e va pertanto respinta. Questa
Corte fonderà dunque il proprio giudizio sui fatti constatati dall'autorità
precedente.

5. 

La ricorrente sostiene che la sua estromissione dalla commessa litigiosa
sarebbe arbitraria. L'interessata afferma che il criterio relativo alla
"mancanza delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della
commessa" non era previsto dal capitolato d'appalto, di modo che il Tribunale
amministrativo non avrebbe potuto - senza incorrere in arbitrio - fondarsi su
tale criterio per escluderla dalla gara (ricorso, pag. 14). A mente
dell'insorgente, inoltre, il bando di concorso del lotto "CN alta Valle
Leventina" non vieterebbe il ricorso a personale impiegato (anche) in altre
commesse simili, ma prevederebbe anzi esplicitamente questa eventualità.

5.1. Una decisione è arbitraria (art. 9 Cost.) quando è in manifesta
contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando urta in modo
scioccante il sentimento di giustizia ed equità. La decisione deve inoltre
essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Il
semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità
precedente, potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura
preferibile non costituisce arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4 pag. 326 seg.).

5.2. Come risulta dalla sentenza impugnata, il bando di concorso indicava che
la commessa doveva essere eseguita solo con personale proprio della ditta, che
gli autisti proposti dovevano essere in possesso della categoria di licenza di
condurre idonea all'utilizzo dei veicoli messi a disposizione e che
l'imprenditore doveva garantire almeno un autista di riserva per lotto (ovvero,
nel lotto in questione, un totale di due autisti). Inoltre, secondo quanto
comunicato dal committente, l'aggiudicatario avrebbe fruito di un termine di
ventiquattro ore dalla chiamata della direzione lavori per organizzare i
veicoli e il personale, nonché per recarsi sul luogo dell'intervento.

Date tali premesse, mal si comprende come la ricorrente possa sostenere che il
capitolato d'appalto non prevedeva tra i criteri d'idoneità l'obbligo di
disporre del personale necessario al corretto svolgimento della commessa.
Indicando il numero minimo di autisti che l'aggiudicatario doveva garantire, le
condizioni che essi dovevano adempiere (licenza di condurre adeguata) e il
termine entro il quale dovevano intervenire, il committente ha infatti
chiaramente previsto e dettagliato tale obbligo, il quale del resto risulta
anche solo dalla natura della commessa stessa, in quanto non si vede come essa
avrebbe potuto essere eseguita senza il personale adeguato. È dunque senza
incorrere in arbitrio che il Tribunale amministrativo ha considerato che la
mancanza del personale necessario al corretto svolgimento della commessa era un
elemento atto a escludere l'interessata dalla gara d'appalto.

5.3. Quanto all'argomentazione secondo la quale il bando di concorso del lotto
"CN alta Valle Leventina" oggetto della presente procedura avrebbe permesso
esplicitamente il ricorso a personale impiegato (anche) in altre commesse
simili, di modo che sarebbe arbitrario fondarsi su una "doppia dichiarazione"
di personale da parte della ricorrente per escluderla dalla gara, essa non può
essere condivisa. A tal proposito, il Tribunale amministrativo ha infatti
constatato - senza arbitrio, malgrado le critiche sollevate dall'insorgente su
questo punto (cfr. supra consid. 4.2) - che gli autisti C.C.________ e
D.C.________ "erano comunque già occupati nel lotto E24" e che le prescrizioni
di gara della commessa relativa a quest'ultimo lotto vietavano agli autisti
impiegati nella stessa di avere impegni concomitanti. Dal momento che i due
autisti in questione erano impiegati nel lotto E24 - attribuito alla ricorrente
con decisione del Consiglio di Stato del 30 settembre 2015 (cfr. art. 105 cpv.
2 LTF) - e che era loro vietato assumere altri impegni dello stesso genere, non
si vede in cosa sarebbe insostenibile ritenere che essi non erano disponibili
per il lavoro sul lotto "CN alta Valle Leventina" qui in esame, né in che modo
l'autorità precedente sia incorsa in arbitrio considerando che la ricorrente
andava quindi esclusa dalla gara in quanto difettava del personale necessario
al corretto svolgimento della commessa.

5.4. In siffatte circostanze, la censura relativa alla violazione del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.) non può che essere scartata.

6. 

Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili
al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF), né all'opponente, alla quale non
sono state chieste osservazioni.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente e dell'opponente, al Consiglio
di Stato (tramite la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio), al Tribunale amministrativo e all'Ufficio di vigilanza sulle
commesse pubbliche del Cantone Ticino.

Losanna, 10 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti