Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.22/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_22/2019

Sentenza del 5 giugno 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Comune di X.________,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Riconsegna di locali,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.178).

Fatti:

A. 

Il 13 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame
inoltrato da A.________ contro l'atto dell'8 febbraio 2019 con cui il Municipio
di X.________ confermava un suo precedente scritto del 26 novembre 2018 con cui
chiedeva la riconsegna di alcuni locali dell'ex stabile B.________, utilizzati
dall'interessato e situati nei pressi del lido su fondi appartenenti al Cantone
di cui il Comune poteva disporre in virtù di un'autorizzazione speciale
rilasciatagli dall'Ufficio del demanio. Ha giudicato, in sintesi, che la
determinazione contestata non era una decisione impugnabile ai sensi dell'art.
208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL/TI 181.100),
trattandosi invece di un contratto retto dal diritto privato e di competenza
del giudice civile.

B. 

Adito in tempo utile da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo, con
sentenza del 29 aprile 2019, ha confermato il predetto giudizio
d'inammissibilità. Posto che oggetto di giudizio era il quesito di sapere se la
richiesta di riconsegna dei locali era o no una decisione impugnabile, ha in
primo luogo negato che la vertenza fosse retta dalla legge sul demanio pubblico
del 18 marzo 1986 (LDP; RL/TI 720.100), la stessa applicandosi unicamente alle
relazioni esistenti tra il Cantone, il proprietario dei fondi, e il Comune
titolare di un'autorizzazione di uso speciale dei medesimi, mentre in concreto
era determinante il rapporto giuridico tra il Comune e l'insorgente. Illustrata
la distinzione tra beni amministrativi (in senso stretto e di uso comune) e
patrimoniali, le conseguenze che ne derivano per il loro utilizzo nonché
specificato il diritto privato o pubblico loro applicabile, la Corte cantonale
ha concluso che trattandosi di un bene patrimoniale, la cui utilizzazione non
era disciplinata dal regolamento comunale (quest'ultimo applicandosi solo ai
beni amministrativi), la domanda di riconsegnare i locali non atteneva al
diritto amministrativo, bensì al diritto privato, ragione per cui la relativa
contestazione andava fatta valere nell'ambito della giurisdizione civile.

C. 

Il 23 maggio 2019 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede l'annullamento
della sentenza cantonale e delle pronunce precedenti. Domanda inoltre di essere
dispensato dal dovere versare un anticipo per le spese processuali.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione
la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

1.2. Benché la sentenza impugnata menzioni la via del ricorso in materia di
diritto pubblico per adire il Tribunale federale, il ricorrente, adducendo
senza alcuna spiegazione che la stessa è esclusa, ha presentato un ricorso
sussidiario in materia costituzionale. La questione di sapere quale sia il
rimedio di diritto effettivamente proponibile può rimanere indecisa dato che,
per i motivi esposti di seguito, il gravame, sia esso tratto come ricorso in
materia di diritto pubblico o quale ricorso sussidiario in materia
costituzionale, sfugge in ogni caso ad un esame di merito.

1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti il
ricorrente è legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo
l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo. In quanto impugna e censura le pronunce del Consiglio di Stato
e del Comune di X.________, chiedendone l'annullamento, il ricorso è pertanto
inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, per essere ammissibile il
ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
violerebbe il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con
riferimenti). La motivazione deve inoltre essere riferita al tema della causa
(cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti). Per adempiere tali
esigenze la parte ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o
ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma
deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306
consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga
che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2
pag. 88 seg. con riferimenti).

2.2. Dinanzi al Tribunale cantonale oggetto del contendere era la questione di
sapere se, a ragione, il Consiglio di Stato era giunto alla conclusione che non
si era in presenza di una decisione impugnabile, bensì di un contratto di
diritto privato il quale andava contestato dinanzi al giudice civile. Ora, se
l'allegato ricorsuale espone il punto di vista del ricorrente, il quale
ridiscute in gran parte le pronunce del Comune di X.________ e del Governo
ticinese (rimproverando al primo di non essere competente, al secondo di non
avere trattato tutte le sue critiche e di essersi comportato in modo arbitrario
oltre a lamentare un mancato intervento dell'Ufficio del demanio che non
avrebbe preso le decisioni di sua competenza, disattendendo in tal modo vari
disposti della LDP), aspetti che tuttavia esulano dall'attuale giudizio, egli
tuttavia non spiega in che cosa e perché la motivazione della sentenza
cantonale sarebbe contraria al diritto (cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.4 pag. 5;
140 III 86 consid. 2 pag. 89) rispettivamente non si confronta nelle debite
forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio
querelato. Altrimenti detto il ricorrente si contenta di esprimere una propria
opinione, esaurendosi l'impugnativa in una confusa e generica contestazione
della sentenza impugnata, senza alcun serio confronto con i dettagliati e
pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le
esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. In particolare nella
misura in cui il ricorrente afferma che già il Comune di X.________ gli avrebbe
negato una decisione motivata, ledendo in tal modo l'art. 46 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), egli
dimentica che le autorità cantonali hanno ritenuto che non si era in presenza
di una decisione. Ora nulla viene addotto (art. 42 LTF) che dimostri che detto
ragionamento sarebbe contrario al diritto. Anche al riguardo il ricorso sfugge
ad un esame di merito.

2.3. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti
con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa
manifestamente le esigenze formali minime suesposte, ragione per cui deve
essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3. 

La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo
spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie viene comunque considerata la sua
situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF). Non
vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al ricorrente, al Comune di X.________, al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 5 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud