Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.943/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_943/2019

Sentenza del 22 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Hänni,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona.

Oggetto

Imposta federale diretta e imposta cantonale 2012 (assistenza giudiziaria),

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.247).

Fatti:

A. 

Con ricorso dell'8 agosto 2019, B.A.________ e A.A.________ hanno impugnato
davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino le decisioni emesse su reclamo dall'Ufficio circondariale competente in
merito alle loro tassazioni 2012. Postulandone la riforma, essi hanno tra
l'altro chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 9
ottobre 2019, la Corte cantonale ha esaminato l'istanza di assistenza
giudiziaria e l'ha respinta.

B. 

Il 7 novembre 2019, i coniugi A.________ hanno impugnato quest'ultima decisione
davanti al Tribunale federale, domandando di annullarla, accogliere l'istanza
di assistenza giudiziaria e intimare alla Corte cantonale di pronunciarsi sul
loro ricorso. Il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una
decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86
cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ha per oggetto una
materia tra quelle elencate dall'art. 83 LTF.

1.2. Presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), contro
una decisione incidentale con cui viene respinta un'istanza di assistenza
giudiziaria e perciò atta a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1
lett. a LTF; sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 1.2 e 2C_61/2018
del 26 marzo 2018 consid. 1.2), il gravame va esaminato quale ricorso ordinario
ex art. 82 segg. LTF.

2. 

La querelata decisione respinge l'istanza con cui gli insorgenti avevano
chiesto l'assistenza giudiziaria per la procedura davanti alla Camera di
diritto tributario. Essa si fonda sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG;
RL/TI 178.300), in forza del quale l'assistenza giudiziaria è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole. Dato che questa
possibilità viene in concreto scartata, nella stessa non viene per contro
esaminato l'effettivo stato di bisogno degli insorgenti, che costituisce un
requisito ulteriore per la concessione dell'assistenza richiesta (art. 2 LAG;
giudizio impugnato, pag. 4).

Tenuto conto dei contenuti della pronuncia cantonale, nel seguito si pone
quindi la questione dell'esistenza della possibilità di esito favorevole e, in
questo contesto, dell'eventuale applicazione incostituzionale dei disposti di
diritto cantonale su cui i Giudici ticinesi si sono basati per negare tale
possibilità (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2 e 2C_61/2018 del
26 marzo 2018 consid. 2).

2.1. Nel querelato giudizio, la Corte cantonale constata che la prima
contestazione formulata dai ricorrrenti consiste ancora nella questione del
riconoscimento, dal profilo fiscale, di debiti da loro dichiarati e per i quali
pagano importi rilevanti a titolo di interessi passivi. Al riguardo, nega poi
il sussistere del requisito della possibilità di esito favorevole osservando:

che il tema è già stato oggetto di numerose pronunce sia della Camera di
diritto tributario (sentenze n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997, n. 80.2008,18/19
del 25 giugno 2012 e n. 80.2014.24-33 del 9 maggio 2014) sia del Tribunale
federale (sentenze 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del
18 febbraio 2013 e 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014);

che le decisioni che si sono succedute negli anni hanno negato il
riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti dalla C.________ di
X.________, prima, e dalla D.________AG rispettivamente dalla E.________SA di
Y.________ (GR) poi;

che, nella sua sentenza del 9 febbraio 2018, la Camera di diritto tributario ha
in particolar modo respinto un'istanza di assistenza giudiziaria, presentata
dai ricorrenti nell'ambito del ricorso contro la tassazione per il periodo
fiscale 2011, adducendo che, così come il debito in questione non è stato
riconosciuto dopo che le società grigionesi erano subentrate alla società del
Liechtenstein (a tale riguardo cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si vedeva come la sua esistenza
potesse essere ammessa per il semplice fatto che ad esse è poi subentrato un
istituto di credito;

che, nel ricorso interposto contro la tassazione 2012, gli insorgenti si
limitano a chiedere che "almeno da quando i debiti sono stati assunti dalla
banca F.________ nel 2011 e 2012, dovevano e dovrebbero essere integralmente
riconosciuti senza alcun'altra ripresa", ragione per cui non è ipotizzabile un
esito favorevole del ricorso.

2.2. Considerato che nella procedura erano nel contempo litigiosi altri
aspetti, esclude infine significative possibilità di esito favorevole anche
riguardo alle censure ad essi afferenti indicando:

che la contestazione relativa al mancato riconoscimento del "numerario"
concerne l'imposta sulla sostanza, che tuttavia ammonta a zero franchi, sicché
i ricorrenti non hanno un interesse attuale ad ottenere una decisione su questo
punto;

che le spese di manutenzione dell'immobile - ovvero un importo di fr.
12'276.--, che sarebbe stato pagato alla ditta G.________ di Z.________ (I),
per la fornitura di "pavimenti per interni" - non sono invece oggetto di
nessuna prova specifica;

che confrontato con due fatture che menzionavano ciascuna una ventina di
forniture di merce per l'importo di circa 240 EUR a distanza di pochi giorni
l'una dall'altra, l'Ufficio di tassazione ha infatti chiesto ai contribuenti la
"comprova dello sdoganamento della merce", ottenendo però solo la risposta che
"sono stati fatti diversi acquisti, ma tutti al di sotto della franchigia di
chf 300, di conseguenza non abbiamo sdoganato".

2.3. Davanti al Tribunale federale, i ricorrenti non mettono in discussione
l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio e nemmeno si appellano espressamente all'art. 29 cpv. 3
Cost.

Sia come sia, occorre rilevare che nell'esame "prima facie" che l'autorità
competente è chiamata a svolgere per valutare l'esistenza di sufficienti
probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento sul quale
il Tribunale federale interviene con riserbo, e segnatamente quando: l'istanza
inferiore si è scostata da principi riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti
che non giocavano alcun ruolo; oppure ha tralasciato di esaminarne altri, che
avrebbe dovuto considerare (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2.2
e 2C_61/2018 del 26 marzo 2018 consid. 2.2).

2.4. Sennonché, una violazione del genere appena descritto da parte della
Camera di diritto tributario non viene in casu dimostrata, né in relazione ai
debiti da loro dichiarati nei confronti della banca F.________, né con
riferimento al mancato riconoscimento del "numerario", né per quanto attiene
alle spese di manutenzione fatte valere in deduzione.

Omettendo per altro di riferirsi ai contenuti del proprio ricorso davanti alla
Corte cantonale, e quindi non considerando che quest'ultima è tenuta a
esprimersi sulle probabilità di successo in base alla situazione al momento
dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133
III 614 consid. 5 pag. 616), non adducono in effetti errori o omissioni
evidenti in merito a nessuno dei tre aspetti citati e litigiosi.

Almeno per quanto riguarda il mancato riconoscimento del debito nei confronti
della banca F.________ e per quanto attiene al "numerario", va inoltre e in via
abbondanziale osservato: (a) che la Corte cantonale si era già espressa nello
stesso modo con decisione del 9 febbraio 2018; (b) che, contrariamente a quanto
sembrano indicare i ricorrenti, questa pronuncia è stata in seguito anche
oggetto di un'impugnazione al Tribunale federale, che l'ha però respinta (inc.
80.2017.304; diniego dell'assistenza giudiziaria relativo al periodo fiscale
2011; sentenza 2C_236/2018 del 5 aprile 2018).

2.5. Infine, una violazione dei diritti degli insorgenti, e segnatamente di
quello di essere sentiti, non può essere individuata neppure nella loro mancata
audizione prima della pronuncia, da parte della Corte cantonale, sull'istanza
di assistenza giudiziaria.

Come detto, l'esistenza di sufficienti probabilità di successo va infatti
esaminata in maniera sommaria, in base alla situazione al momento
dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133
III 614 consid. 5 pag. 616) e un diniego dell'assistenza giudiziaria non può
pertanto essere criticato sostenendo che - prima di procedere al suo esame
"prima facie" - la Corte avrebbe dovuto sentire le parti per discutere della
fattispecie (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2.4 e 2C_61/2018
del 26 marzo 2018 consid. 2.4).

Come per i casi trattati nelle sentenze appena menzionate, che pure riguardano
i ricorrenti, occorre del resto rilevare che la richiesta di essere sentiti
contenuta nell'impugnativa interposta davanti alla Camera di diritto tributario
non si riferisce in maniera specifica alla concessione dell'assistenza
giudiziaria, bensì - e più in generale - all'evasione del gravame in quanto
tale.

3. 

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. L'istanza
di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di "tasse e
spese" - va parimenti respinta poiché, formulato nei termini descritti, il
ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1
e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4. 

Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 

Losanna, 22 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli