Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.938/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_938/2019

Sentenza del 12 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Oggetto

Imposta cantonale (IC) e imposta federale diretta (IFD) 2003, 2004 e 2005,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.220 e
80.2019.221).

Fatti:

A. 

Nell'ambito di un procedimento in materia di imposta cantonale e imposta
federale diretta concernente B.B.________, deceduto l'8 maggio 2005, di cui non
occorre rievocare ogni fase in questa sede, la Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, con un unico giudizio del 9 ottobre
2019 ha dichiarato irricevibile il ricorso esperito da A.________ (moglie) e
C.B.________ (figlio), eredi del de cujus, in quanto rivolto contro la
decisione su reclamo emessa il 28 novembre 2018 dall'Ufficio circondariale di
tassazione Lugano concernente il periodo fiscale 2003 e l'ha respinto in quanto
presentato contro le due decisioni su reclamo emesse il 13 giugno 2019 dal
citato ufficio relative ai periodi fiscali 2004 e 2005. Per quanto concerne il
periodo fiscale 2003 la Camera di diritto tributario ha rilevato, in sintesi,
che il gravame andava dichiarato irricevibile per due distinti motivi, in primo
luogo perché era tardivo, in secondo luogo perché non era motivato. Con
riferimento ai periodi fiscali 2004 e 2005 la Corte cantonale ha osservato, in
sostanza, che si trattava di tassazioni d'ufficio emesse nell'ambito di una
successione fiscale, di cui la manifesta inesattezza, unico motivo per il quale
potevano essere impugnate, non era stata dimostrata dagli insorgenti.

B. 

A.________, per sé e in rappresentanza del figlio C.B.________, ha presentato
al Tribunale federale un ricorso datato 7 novembre 2019 e spedito l'8 novembre
successivo, contro la sentenza d'inammissibilità pronunciata dalla Camera di
diritto tributario, adducendo che la stessa conterrebbe numerose inesattezze.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).

2.

2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini
dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (al
riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID; RS 642.14).

2.2. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve
contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei
motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza
confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato,
esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244
consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione
alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti
trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.3. Nel gravame all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio
sostanziale. Esso sfugge pertanto ad un esame di merito. L'impugnativa è pure
insufficientemente motivata.

2.3.1. Con riferimento al periodo fiscale 2003, va rammentato che quando
l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni
formali, senza procedere all'esame di merito, l'oggetto del litigio dinanzi al
Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità del
gravame, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto
procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente
di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di
esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III
364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2
pag. 234 e rispettivi rinvii). Sennonché su questo punto la ricorrente nulla
adduce, ragione per cui, non adempiendo alle esigenze di motivazione
soprammenzionate, al riguardo l'impugnativa è irricevibile.

2.3.2. Per quanto concerne invece i periodi fiscali successivi, ossia gli anni
2004 e 2005, la ricorrente si limita a fare valere delle inesattezze
rispettivamente a lamentarsi dell'inefficienza dell'esecutore testamentario o
del suo patrocinatore, omettendo tuttavia di confrontarsi, nelle debite forme
(art. 42 cpv. 2 LTF) con le argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale
riguardo al fatto che ella non aveva fornito la prova della manifesta
inesattezza delle tassazioni d'ufficio (alle quali gli eredi erano stati
assoggettati siccome non avevano inoltrato le dichiarazioni d'imposta 2004 e
2005 nonostante una diffida e una multa disciplinare). Ne discende che in
mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio
contestato, in proposito il ricorso non può essere considerato ricevibile e
sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245 seg.).

2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile
e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1
lett. a e b LTF.

3. 

Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase
LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 12 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud