Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.913/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_913/2019

Sentenza del 19 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Stadelmann, Hänni,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

entrambi patrocinati dagli avv. Patrick Untersee e

Enrico Grassi,

ricorrenti,

contro

Comune di X.________,

Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto

Contributi di miglioria,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.434).

Fatti:

A. 

Nell'ambito di una procedura di prelievo di contributi di miglioria per le
opere di urbanizzazione di una nuova strada a Y.________, il Municipio di
X.________ ha respinto, l'11 gennaio 2018, i reclami interposti da A.A.________
e B.A.________ contro le loro imposizioni. Gli insorgenti erano infatti stati
assoggettati in quanto comproprietari, ciascun in ragione di 1/2, di un fondo
ad un contributo complessivo di fr. 9'733.40, mentre A.A.________ quale
proprietario, in ragione di 572/1000, di un'altra parcella, era stato imposto
con un contributo di fr. 99'520.15.

B. 

Il 19 luglio 2019 il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il gravame sottopostogli dai
coniugi A.________ e ha rinviato gli atti al Comune affinché proceda, senza
nuova pubblicazione, a ricalcolare i contributi a carico dei due fondi sulla
base di un nuovo piano di ripartizione. A suo avviso, fondarsi su solo due
coefficienti non era sufficiente per avere una corretta distinzione tra i
diversi gradi di interesse vantati dai vari mappali assoggettati al prelievo di
contributi, ragione per cui il fattore concernente l'interesse all'opera doveva
essere differenziato in maniera più graduata, in modo da ottenere una congrua
distinzione a seconda delle peculiarità delle singole parcelle. Un nuovo
calcolo dei contributi doveva essere effettuato da parte del Municipio, a chi
spettava la competenza di allestire il prospetto. Il rinvio all'autorità di
prime cure si giustificava anche per garantire ai contribuenti, in caso di
ulteriori contestazioni, il diritto al doppio grado di giudizio. Tutte le altre
censure sollevate dai coniugi A.________ sono invece state respinte.

C. 

Con sentenza del 1° ottobre 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ha
dichiarato irricevibile il gravame esperito il 16 settembre 2019 da
A.A.________ e B.A.________ contro il giudizio del Tribunale di espropriazione.
La Corte cantonale ha considerato che si trattava di una decisione di rinvio
che non poneva fine al procedimento e che, in concreto, non erano date le
esigenze poste dalla legge, segnatamente dall'art. 66 cpv. 2 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL/TI 165.100]) e dalla
giurisprudenza federale, applicabile per analogia, affinché una simile
decisione fosse impugnabile.

D. 

Il 31 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono
che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata all'autorità
precedente affinché si pronunci sul gravame presentatole il 16 settembre 2019.
Censurano un'errata interpretazione della normativa applicabile e domandano che
venga conferito effetto sospensivo al ricorso.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere
esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1 pag. 358 e rinvii).

1.1. Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima
istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto
pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da persone legittimate ad agire (art. 89
cpv. 1 LTF) il gravame è ricevibile quale ricorso in materia di diritto
pubblico.

1.2. Quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per
ragioni formali, senza procedere all'esame di merito, l'oggetto del litigio
dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione
dell'inammissibilità del gravame. In effetti, se annulla la decisione, questa
Corte rinvia la causa all'autorità cantonale per il giudizio di merito (DTF 144
II 184 consid. 1.1 pag. 187). Nella misura in cui i ricorrenti ripropongono
tutte le censure di merito (respinte dal Tribunale di espropriazione e non
evase dal Tribunale cantonale amministrativo) le stesse non vanno ulteriormente
esaminate.

1.3. Come accennato, l'impugnativa può riguardare solo la questione
dell'inammissibilità del gravame dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale
cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di
specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre
le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364
consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2
pag. 234 e rispettivi rinvii). In quanto il presente allegato non adempie alle
esigenze di motivazione indicate, lo stesso sfugge ad un esame di merito.

1.4. I ricorrenti censurano la violazione del principio della parità di
trattamento. La censura, non meglio motivata (art. 106 cpv. 2 LTF), non va
considerata. Lo stesso dicasi in quanto è fatta valere in relazione alle
censure di merito (cfr. consid. 1.2).

2.

2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha in primo luogo esposto la prassi
del Tribunale federale secondo la quale una decisione che rinvia la causa per
nuova decisione all'istanza inferiore è di principio una decisione incidentale,
impugnabile soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (ossia se può
causare un pregiudizio irreparabile [cpv. 1 lett. a] o quando l'accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa [lett. b], vedasi
DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24), e ciò anche
quando con la stessa viene statuito su una questione di fondo parziale. Rimane
però riservato il caso quando all'autorità a cui vengono retrocessi gli atti
non resta più alcun margine decisionale, trattandosi allora di una decisione
finale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127 e riferimenti). La Corte cantonale
ha poi rilevato, richiamando i materiali legislativi cantonali, che l'art. 66
LPAmm, relativo alle decisioni pregiudiziali e incidentali, era di contenuto
analogo a quanto previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1068 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021), ragione per cui, nell'interesse di
una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale,
occorreva riferirsi alla giurisprudenza federale anche per le decisioni rette
dalla LPAmm.

Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi constatato che il giudizio del
Tribunale di espropriazione rinviava gli atti all'autorità municipale per una
nuova decisione (sulla determinazione dei contributi), senza darle istruzioni
vincolanti. Detto giudizio rappresentava pertanto unicamente una tappa verso
l'emanazione del giudizio finale e configurava quindi una decisione
incidentale. Osservato poi che non fondava alcun pregiudizio irreparabile (art.
66 cpv. 2 lett. a LPAmm), ma tutt'al più un semplice prolungamento della
procedura e che esso stesso non poteva rendere una decisione finale
sull'oggetto della lite (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm), siccome apparteneva
all'autorità municipale decidere in prima battuta sulla ridefinizione delle
varie classi di vantaggio e sulla loro applicazione concreta, il Tribunale
cantonale amministrativo ne ha concluso che, non essendo dati i presupposti
dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non era impugnabile. Il
gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.

2.2. I ricorrenti contestano questo punto di vista. Rilevano che il Tribunale
di espropriazione ha accolto solo parzialmente il loro ricorso, il rinvio
dell'incarto al Municipio essendo limitato alla questione del ricalcolo dei
contributi in funzione di un nuovo fattore di correzione, mentre ha chiaramente
respinto tutte le loro altre censure (violazione del loro diritto di essere
sentiti; urbanizzazione a solo vantaggio di alcuni proprietari; definizione
errata del perimetro di imposizione), le quali non verranno ridiscusse
dall'autorità di primo grado. Inoltre il Municipio deve occuparsi di questioni
puramente aritmetiche, fondate sul nuovo coefficiente, per le quali non c'è
spazio per il giudizio. Riferendosi per analogia alla prassi in materia di
assicurazione invalidità di cui alla DTF 135 V 141 consid. 1.4, 4.1 e 4.6, i
ricorrenti sostengono quindi che la sentenza del Tribunale di espropriazione
deve essere qualificata di decisione parziale finale ai sensi dell'art. 91 LTF
e, quindi, impugnabile. Essi lamentano poi che che non potranno più impugnare
le censure che sono state respinte dal Tribunale di espropriazione, poiché nel
frattempo la decisione del 19 luglio 2019 sarà cresciuta in giudicato. Infatti
trattasi a loro avviso di una decisione parziale, separatamente impugnabile la
quale, se non viene contestata, cresce automaticamente in giudicato e non può
più (ulteriormente) essere impugnata.

Ma anche esaminando la fattispecie alla luce dell'art. 93 cpv. 1 LTF,
considerano che la decisione d'irricevibilità ora querelata crea loro un
pregiudizio irreparabile siccome sottintende l'impossibilità di fare valere
ulteriormente le loro rimostranze riguardanti le censure respinte dal Tribunale
di espropriazione.

2.3. Detta argomentazione non va condivisa. Contrariamente all'accenno
ricorsuale, è manifesto che nel caso di specie il giudizio del Tribunale di
espropriazione non costituisce una decisione finale bensì una decisione di
rinvio che non conclude la procedura di prelievo dei contributi di miglioria.
La stessa concerne solo una fase della citata procedura e non pone un termine
al procedimento. Difatti i contributi di miglioria esatti sono stati annullati
e l'autorità municipale è stata invitata a ridefinirli, mediante l'adozione di
nuovi coefficienti più differenziati che sceglierà liberamente, non avendo
ricevuto istruzioni vincolanti al riguardo, e in seguito ricalcolarli. Un
simile giudizio riveste, in linea di principio, solo carattere incidentale e
non può essere immediatamente contestato anche se si pronuncia in modo
definitivo su alcuni aspetti della vertenza (in concreto, le altre censure che
sono state tutte respinte). Va poi rilevato che, come precisato dal Tribunale
cantonale amministrativo, la nuova decisione emessa dal Municipio potrà, se del
caso, essere contestata con i rimedi ordinari cantonali, ossia dapprima il
reclamo dinanzi all'autorità municipale, poi il ricorso al Tribunale di
espropriazione e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ove
in virtù dell'art. 66 cpv. 3 LPAmm (di identico tenore a quello dell'art. 46
cpv. 2 PA rispettivamente dell'art. 93 cpv. 3 LTF), assieme con la nuova
decisione sarà impugnabile anche la decisione incidentale pronunciata il 19
luglio 2019 dal Tribunale di espropriazione che ne forma la base (vedasi per
analogia sentenza 1C_340/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 2.2. secondo
paragrafo).

2.4. Va in seguito constatato che i ricorrenti non dimostrano (art. 42 cpv. 2
in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF) che la Corte cantonale avrebbe
interpretato arbitrariamente, negando la loro sussistenza, le condizioni
richieste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b LPAmm affinché una decisione
incidentale sia impugnabile. Si volesse da ciò prescindere, è senza arbitrio
che il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che le due condizioni
poste dalla citata disposizione non erano soddisfatte.

In primo luogo, come ben rilevato dall'autorità precedente, una decisione con
cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova
decisione non provoca di regola un pregiudizio irreparabile (art. 66 cpv. 2
lett. a LPAmm di contenuto identico agli art. 46 cpv. 1 lett. a PA e 93 cpv. 1
lett. a LTF) poiché determina unicamente una dilazione della procedura (SEILER/
VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2015, n. 19 all'art. 93)
quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una
decisione incidentale. In quanto poi i ricorrenti intravedono un tale
pregiudizio nel fatto che le altre loro censure, respinte dal Tribunale di
espropriazione, non potrebbero più essere esaminate perché nel frattempo
cresciute in giudicato incontestate, va rammentato che, come appena illustrato,
la decisione incidentale del 19 luglio 2019 potrà essere impugnata dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo con la nuova decisione che verrà emessa in
merito al calcolo dei contributi.

In secondo luogo si può senza arbitrio giungere alla conclusione che non erano
neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 66 cpv. 2
lett. b LPAmm (norma simile all'art. 46 cpv. 1 lett. b PA nonché all'art. 93
cpv. 1 lett. b LTF) siccome si può escludere che l'autorità di prime cure, in
seguito alla decisione di rinvio, debba ancora avviare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa.

2.5. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico
si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.

3.

3.1. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento
dell'effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto.

3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei
ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie complessive di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Comune di X.________, al
Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud