Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.904/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_904/2019

Sentenza del 30 ottobre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Oggetto

Imposta cantonale (IC) e imposta federale diretta (IFD) 2016,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.259 e
80.2019.260).

Fatti:

A. 

Con sentenza del 24 settembre 2019 la Camera di diritto tributario ha
dichiarato irricevibile il gravame con cui A.________ contestava l'esattezza
della tassazione notificatale per il periodo fiscale 2016, confermata con
decisione su reclamo del 6 giugno 2019. Infatti benché fosse stata invitata con
scritto del 21 agosto 2019 a presentare entro un termine di 10 giorni un
ricorso motivato (art. 227 cpv. 2 LT [RL/TI 640.100] e 140 cpv. 2 LIFD [RS
642.11]) e ad esprimersi sulla sua tempestività, pena l'inammissibilità del
medesimo, la contribuente non aveva dato alcun seguito alla lettera
recapitatale il 26 agosto 2019. La Corte cantonale ha inoltre trasmesso il
citato allegato ricorsuale all'Ufficio esazione e condoni affinché si pronunci
sull'istanza di condono ivi contenuta.

B. 

Il 24 ottobre 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale rimprovera alla Corte cantonale di avere confermato la
decisione di tassazione impugnata malgrado le prove presentate che ne
dimostravano l'inesattezza.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).

2.

2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini
dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (al
riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID; RS 642.14).

2.2. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve
contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei
motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza
confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato,
esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244
consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione
alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti
trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.3. Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale del 24 ottobre 2019 non adempie
alle esigenze di motivazione indicate. La ricorrente, producendo diversi
documenti, si limita infatti a contestare l'esattezza della propria tassazione.
Ella tuttavia omette di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF)
con le argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale riguardo
all'ammissibilità del proprio gravame segnatamente sul mancato adempimento
delle esigenze poste dal diritto cantonale e dal diritto federale in proposito.
Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle
motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato
ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg.).

2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile
e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.

3. 

Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase
LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano (per informazione), alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 30 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud