Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.900/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_900/2019

Sentenza del 20 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza che è stata emanata
il 25 settembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2017.620).

Fatti:

A. 

A.________, cittadino italiano nato e cresciuto in Svizzera, è titolare di un
permesso di domicilio dall'agosto 1968 (dal luglio 2003 permesso UE/AELS). Tra
il 1998 e il 2011, quando il matrimonio è stato sciolto per divorzio, egli è
stato sposato con una cittadina elvetica; la coppia ha avuto un figlio, oggi
maggiorenne.

A.________ si è diplomato presso... e svolge l'attività di...

B. 

Con decreto d'accusa del 2 giugno 1997, a A.________ è stata inflitta una pena
di 3 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, per ripetuti atti sessuali con fanciulli. Per questo motivo, l'allora
Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino
l'ha ammonito (agosto 1997), con l'avvertenza che - in caso di recidiva o di
comportamento scorretto - avrebbe esaminato la possibilità di revocargli il
permesso di soggiorno.

Il 10 gennaio 2012, A.________ è stato arrestato e posto in detenzione
preventiva; il 16 marzo 2012 è stato scarcerato e sottoposto a misure
sostitutive alla carcerazione. Con sentenza del 7 marzo 2016, la Corte delle
assise correzionali di... lo ha quindi riconosciuto colpevole di ripetuti atti
sessuali con fanciulli (commessi tra il 1° e il 12 dicembre 2011, nonché il 2
gennaio 2012) e pornografia (commesso tra il 1° e il 12 dicembre 2011) e
condannato a una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di cinque anni. In tale contesto, la stessa ha tenuto conto:
da un lato, del fatto che l'imputato aveva agito in stato di scemata
imputabilità di grado medio; d'altro lato, della violazione del principio di
celerità. Nei suoi confronti ha inoltre ordinato l'assistenza riabilitativa e
il trattamento ambulatoriale quale norma di condotta.

C. 

Preso atto dei precedenti citati, con decisione del 24 maggio 2016 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha
revocato a A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva e gli ha
assegnato un termine per lasciare la Svizzera.

Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato che
dal Tribunale cantonale amministrativo (25 settembre 2019).

D. 

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 24 ottobre 2019, A.________ si è
quindi rivolto al Tribunale federale chiedendo: in via principale e in riforma
del giudizio impugnato, la restituzione del suo permesso di domicilio e la
pronuncia di un ammonimento; in via subordinata, l'annullamento del giudizio
impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, affinché si pronunci
nuovamente sulla fattispecie.

Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Chiedendo il rigetto del ricorso, ad
essa ha fatto rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si
è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con decreto presidenziale del 28
ottobre 2019 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1. 

Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione
querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti
la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe
a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid.
1.2.1 pag. 4).

2.

2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta in effetti
simili critiche unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv.
2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata,
il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi,
che non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99
cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

3.

3.1. In ottica procedurale - e con riferimento specifico alla relazione del 10
maggio 2016, che l'Ufficio del patronato, indirizzata direttamente alle
autorità migratorie ticinesi - il ricorrente lamenta una violazione del
principio inquisitorio.

Egli si è infatti riferito a più riprese a tale relazione - che credeva essere
agli atti, poiché avrebbe dovuto essere trasmessa alle autorità migratorie
direttamente dall'Ufficio del patronato - ma è poi venuto a conoscenza,
leggendo la sentenza impugnata, che dalle verifiche svolte dal Tribunale
cantonale risultava che le autorità migratorie non lo avevano mai ricevuto.

3.2. Secondo l'art. 110 LTF laddove sia prescritta, come nella fattispecie
(art. 86 cpv. 2 LTF), l'istituzione di un tribunale quale autorità cantonale di
ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest'ultimo o un'autorità
giudiziaria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi
d'ufficio il diritto.

Per l'art. 110 LTF, almeno un'autorità giudiziaria cantonale deve potere
esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto (sentenze 2C_249
/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 4.1 e 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid.
4.2). Se il diritto cantonale prevede due istanze giudiziarie, basta che queste
esigenze siano rispettate dal tribunale di primo grado; il tribunale superiore
deve in tal caso avere cognizione analoga a quella del Tribunale federale
(sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 4.1; 8C_770/2009 del 25
maggio 2010 consid. 4.2 e 2D_148/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.3).

3.3. Anche nella fattispecie, il Tribunale amministrativo ticinese ha statuito,
dopo il Consiglio di Stato, quale unica istanza giudiziaria cantonale (cfr. le
già citate sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 4.1 e 8C_770/2009
del 25 maggio 2010 consid. 4.6).

Confrontato con i diversi rinvii alla relazione dell'Ufficio del patronato
contenuti nel ricorso del 6 dicembre 2017, e constatato che detto documento non
risultava ancora essere agli atti, il Tribunale cantonale amministrativo non
poteva quindi limitarsi a verificare d'ufficio presso le autorità migratorie se
lo avessero ricevuto - omettendo poi, almeno così sembra, di informare il
ricorrente della risposta ottenuta - ma avrebbe dovuto indirizzarsi (anche)
all'insorgente medesimo rispettivamente all'Ufficio del patronato, per farsene
inviare una copia.

3.4. Nell'ambito dell'esame del rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, al fine di
accertare se il ricorrente costituisce ancora una minaccia attuale, effettiva e
sufficientemente grave, nonché il rispetto del principio della proporzionalità,
il fatto che l'Ufficio della migrazione non avesse ricevuto tale documento
poteva infatti anche essere constatato, ma questo non bastava. Rilevato che per
l'insorgente questa prova era importante, e che allo stesso non poteva essere
rimproverata nemmeno un assenza di collaborazione (sentenze 2C_732/2017 del 19
settembre 2017 consid. 3.2.2 e 2C_104/2016 del 28 novembre 2016 consid. 5.2,
proprio in relazione al principio inquisitorio), poiché egli dava per pacifico
che il documento fosse da tempo nell'incarto, determinante era in effetti
garantire che lo scritto in questione fosse finalmente acquisito, affinché
potesse essere valutato nella sua interezza insieme a tutte le altre prove.

Ciò tuttavia non è avvenuto. Dopo essersi rivolto alle autorità migratorie
accertando che la relazione dell'Ufficio del patronato non si trovava
nell'incarto ed avere anche omesso - così pare, per lo meno in base agli atti -
di informare il ricorrente su tale aspetto, il Tribunale amministrativo
ticinese si è infatti limitato ad apprezzarne sommariamente i contenuti sulla
base di alcuni stralci riportati nel ricorso e per altro solo con riferimento
alla questione della proporzionalità, non invece dell'art. 5 allegato I ALC.

3.5. Così stando le cose, il giudizio impugnato va quindi annullato e l'incarto
rinviato all'istanza precedente, affinché proceda ad un nuovo esame della
fattispecie, che tenga conto di tutte le prove offerte, ivi compresa la
relazione del 10 maggio 2016 dell'Ufficio del patronato nella sua interezza.

Se infatti è vero che questa relazione è tra i documenti acclusi al ricorso al
Tribunale federale e che per essa le condizioni per una produzione in questa
sede sembrano date (art. 99 cpv. 2 LTF), altrettanto vero è che il suo primo
esame dev'essere svolto da un'autorità con pieno potere di cognizione, che può
se del caso ordinare anche ulteriori atti istruttori, non dal Tribunale
federale quale ultima istanza di ricorso e con un potere di esaminare i fatti
che è soltanto limitato (sentenza 2C_1184/2016 del 7 giugno 2018 consid. 5,
relativa alla questione della possibilità che una lesione del diritto di essere
sentiti venga sanata davanti al Tribunale federale; sentenza 8C_453/2019 del 3
febbraio 2020 consid. 3.3, che mette invece in evidenza che accertamenti
diretti da parte del Tribunale federale non sono di regola opportuni, perché
comportano la perdita di un'istanza di ricorso).

4.

4.1. Per quanto precede, il ricorso è accolto, la sentenza del 25 settembre
2019 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata e l'incarto è rinviato
alla Corte cantonale per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.

4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per
procedere a complementi istruttori con esito aperto comporta che chi ricorre
sia considerato vincente (sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 6 e
2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid. 2.4).

4.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); esso deve però corrispondere al
ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è accolto, la sentenza del 25 settembre 2019 è annullata e la causa
rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio, nel
senso dei considerandi.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.--
per ripetibili della sede federale.

4. 

C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 20 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli