Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.875/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_875/2019

Sentenza del 30 ottobre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2019 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.455).

Fatti:

A. 

Il 16 settembre 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto
il gravame esperito il 28 settembre 2018 da A.________, cittadino serbo, contro
la risoluzione governativa del 22 agosto 2018 che confermava la decisione 29
maggio 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
che rifiutava di rinnovargli il permesso di dimora UE/AELE ottenuto in seguito
al suo matrimonio nel 2009, con una cittadina rumena, con la quale aveva avuto
un figlio (1998). La Corte cantonale ha rilevato che in seguito al suo
divorzio, pronunciato il 9 febbraio 2016, A.________ nulla poteva più dedurre
dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) rispettivamente non poteva
appellarsi all'art. 50 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) né all'art. 8 CEDU. Infine,
ha giudicato che il principio della proporzionalità non era stato disatteso.

B. 

Il 16 ottobre 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga
rinnovato il suo permesso di dimora. Domanda inoltre che, conferito effetto
sospensivo al ricorso, venga dispensato dal dovere versare un anticipo a titolo
di garanzie delle spese processuali.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Come rettamente osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, in virtù
della recente giurisprudenza l'ex coniuge, proveniente da uno Stato terzo, di
un cittadino dell'UE va trattato allo stesso modo degli ex coniugi di cittadini
svizzeri e può quindi appellarsi all'art. 50 LStrI. Ciò anche se l'ex coniuge
dell'UE - il quale deve tuttavia ancora fruire di un diritto di soggiorno in
Svizzera - beneficiava, come in concreto, unicamente di un'autorizzazione di
soggiorno UE/AELS (DTF 144 II 1 consid. 4 pag. 7 segg.). Diretto contro una
decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura
di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1
lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una
persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di
regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico, l'art. 83
lett. c n. 2 LTF non applicandosi in concreto.

1.2. Il certificato medico allegato al ricorso, che porta una data successiva
al giudizio impugnato, non verrà preso in considerazione (art. 99 cpv. 1 LTF;
DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343 seg.)

2.

2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato in primo luogo che
l'insorgente non poteva ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora UE/
AELS siccome in seguito al suo divorzio le condizioni previste dall'ALC (art. 7
ALC e 3 Allegato I ALC) per il rilascio di questo tipo di autorizzazione non
erano più date (art. 23 OLCP [RS142.203] in relazione con l'art. 62 cpv. 1
lett. d LStrI). Il ricorrente non rimette in discussione questo aspetto, che
non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede (DTF 142 I 99 consid.
1.7.1 pag. 106). Ci si limita pertanto a rinviare al pertinente considerando
del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale consid. 2 pag. 4).

2.2. Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno la Corte cantonale
ha osservato che i requisiti posti dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI per
continuare a beneficiare di un permesso di dimora dopo lo scioglimento del
matrimonio non erano dati. Sebbene l'unione coniugale fosse durata più di tre
anni, l'interessato non poteva definirsi integrato. Egli si esprimeva con
grosse difficoltà in italiano e dipendeva dall'aiuto sociale dal mese di
settembre 2015 (fr. 105'074.75 percepiti, cfr. estratto conto del 16 agosto
2019 dell'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento). Riguardo ai
problemi di salute che, secondo le sue dichiarazioni, gli avrebbero impedito di
continuare a lavorare e che l'avrebbero costretto a chiedere l'assistenza
pubblica per mancanza di introiti, i giudici cantonali hanno rilevato che la
domanda di rendita d'invalidità presentata nel 2015 era stata respinta nel
2017, l'Ufficio AI avendo accertato che egli disponeva di un'abilità lavorativa
residua del 50 %. Il fatto poi che, con progetto di decisione del 7 gennaio
2019 la citata autorità prevederebbe di assegnarli una rendita d'invalidità
intera dal 1° gennaio 2019 nulla mutava, un degrado dello stato di salute
essendo stato accertato soltanto dall'agosto 2018, ossia più di un anno dopo il
diniego del rinnovo del permesso di dimora. Infine l'interessato era oberato di
debiti privati (64 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 65'268.35 e
130 attestati di carenza beni per un totale di fr. 123'547.10).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi negato che fossero dati gli
estremi per riconoscere un caso personale di rigore (art. 50 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LStrI), il reinserimento sociale dell'interessato nel paese d'origine
non apparendo fortemente compromesso: vi era nato e cresciuto, vi aveva
frequentato le scuole e vissuto fino all'età di 43 anni e vi rientrava
regolarmente. Per quanto concerne i suoi problemi di salute che renderebbero
inesigibile il suo trasferimento in patria, i giudici ticinesi hanno osservato
che il paese d'origine non era sprovvisto di adeguate strutture sanitarie
medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche di qualità, di modo che poteva
senz'altro essere curato anche lì. In ogni caso incombeva alle autorità di
esecuzione di controllare nuovamente le condizioni di salute dell'interessato
al momento dell'allontanamento e di procurargli, se necessario, il trattamento
e l'accompagnamento necessari per garantire un rinvio conforme all'art. 3 CEDU
(RS 0.101).

Infine l'insorgente non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU poiché, come
illustrato, non era integrato, e non si trovava in rapporto di dipendenza con
il figlio, maggiorenne dal settembre del 2016, con il quale, come da lui stesso
ammesso, non aveva rapporti stretti ed intensamente vissuti. Premesse queste
considerazioni un rientro in patria, dove poteva continuare a beneficiare della
rendita AI di cui fruirebbe dal 1° gennaio 2019, era esigibile nonché
rispettoso del principio della proporzionalità.

2.3. Di fronte a quest'analisi dettagliata e particolareggiata il ricorrente si
limita ad affermare, con riferimento alla questione della sua integrazione (e
quindi dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI), che anche se non
parla perfettamente l'italiano, è in grado di comunicare, di farsi capire e di
comprendere quanto riferitogli. Sostiene poi che il fatto che una rendita AI
intera gli sia stata riconosciuta dal 1° gennaio 2019 confermerebbe che è stato
impedito di continuare a lavorare a causa dei suoi problemi di salute. Per
quanto concerne invece il suo reinserimento nel paese d'origine (e quindi
dell'applicabilità dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI), adduce di non
avervi più nessun parente stretto e che l'assenza di un sostegno sociale e
familiare unito alle sue precarie condizioni di salute complicherà molto la sua
reintegrazione senza tralasciare che rischierebbe di non aver più alcun
sostegno medico adeguato in caso di rinvio.

2.4. Una simile argomentazione, ai limiti dell'ammissibilità (per le esigenze
di allegazione e di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, vedasi
DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254),
non è all'evidenza idonea a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dalla
Corte cantonale disattende l'ALC, l'art. 50 LStrI, l'art. 8 CEDU e, infine, il
principio di proporzionalità. Al contrario la ponderazione svolta dalla citata
autorità appare ad ogni modo corretta, motivo per cui si rinvia ai pertinenti
considerandi contenuti nella sentenza querelata (art. 109 cpv. 3 LTF), ai quali
ci si allinea.

2.5. Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifestamente
infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista
dall'art. 109 LTF.

3.

3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3.2. La domanda di esonero dal dovere versare un anticipo per le spese, intesa
quale domanda di assistenza giudiziaria, non può trovare accoglimento, atteso
che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di
successo (art. 64 LTF). Si terrà comunque conto della sua situazione
finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico (art. 66 cpv.
1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 30 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud