Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.872/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_872/2019

Sentenza del 18 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,

viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2008 (condono),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4
settembre 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del
Cantone Ticino (80.2019.28, 29).

Fatti:

A. 

Con decisione del 22 ottobre 2018, l'Ufficio esazione e condoni del Cantone
Ticino ha respinto la richiesta di condono, relativa alle imposte cantonali e
federali 2008, formulata da A.________ nel febbraio precedente. Il diniego è
stato confermato, sia su reclamo (7 dicembre 2018) che su ricorso alla Camera
di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (4 settembre
2019).

B. 

Il 14 ottobre 2019, A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, domandando che le decisioni cantonali siano
annullate e il condono concesso. Postula inoltre il gratuito patrocinio. Non è
stato ordinato nessun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 83 lett. m LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro decisioni concernenti il condono o la dilazione del
pagamento di tributi; in deroga alla citata disposizione, il ricorso è
ammissibile contro decisioni concernenti il condono dell'imposta federale
diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per
altri motivi di un caso particolarmente importante. Incombe alla parte
ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento di una di queste due
condizioni (DTF 141 II 14 consid. 1.2 pag. 20 seg.).

1.2. Nella fattispecie, l'insorgente identifica una questione di diritto
d'importanza fondamentale nell'asserita lesione del suo diritto di essere
sentito (mancanza di una motivazione più precisa). Una questione d'importanza
fondamentale può porsi anche in un tale contesto (sentenza 2C_112/2015 del 27
agosto 2015 consid. 1.3 con riferimento all'art. 84a in relazione con l'art. 84
cpv. 2 LTF); non ogni violazione del diritto d'essere sentiti comporta però il
riconoscimento di una simile questione. In particolare, se - come qui - si
tratta solo di applicare principi noti a un caso specifico, la questione di
diritto d'importanza fondamentale non è data (2C_445/2017 del 9 giugno 2017
consid. 2.5 e 2C_770/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 1.2, con riferimento
all'art. 83 lett. f LTF).

1.3. Nel contempo, dato non è nemmeno un caso particolarmente importante. In
effetti, le conseguenze dirette che il diniego del condono comporta, cioè
l'obbligo di corrispondere al fisco quanto dovuto, non sono - per sé sole -
sufficienti a giustificare l'importanza qualificata richiesta (DTF 143 II 463
consid. 1.2.1 seg.). D'altra parte, per poter riconoscere un caso
particolarmente importante in relazione alla lesione del diritto di essere
sentito non basta che il ricorrente sostenga - come in concreto - che il suo
diritto di essere sentito o altri suoi diritti procedurali fondamentali
sarebbero stati lesi, ma è necessario che vi siano indizi oggettivi in tal
senso (sentenze 2C_1047/2018 del 14 dicembre 2018 consid. 5 e 2C_ 275/2017 del
20 marzo 2017 consid. 2.4 con ulteriori rinvii) e nell'esame di tale questione
il Tribunale federale ha un vasto potere di apprezzamento (sentenza 2C_1076/
2018 del 14 dicembre 2018 consid. 2.2).

1.4. Constatato che i motivi addotti non soddisfano alle condizioni richieste
dall'art. 83 lett. m LTF, quale ricorso ordinario il gravame dev'essere
pertanto dichiarato inammissibile e lo stesso va esaminato come ricorso
sussidiario in materia costituzionale.

2.

2.1. Il ricorso è stato interposto nei termini (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) e
con esso è impugnata una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) che è stata
pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 114 e
86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Conclusioni volte direttamente alla modifica
di decisioni diverse da quella dell'istanza precedente sono tuttavia
inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

2.2. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata
unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto
di tali diritti non è esaminato d'ufficio, ma solo se l'insorgente formula
critiche precise (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2D_15/2018 del 20
settembre 2018 consid. 2.1 con rinvii).

3.

3.1. Sul piano costituzionale, il ricorrente denuncia come detto una lesione
del proprio diritto di essere sentito, questione per la quale un interesse
legittimo, ovvero di carattere giuridico e non solo di fatto, va di principio
ammesso (art. 115 LTF; sentenza 2C_735/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 2.3.4).

Una violazione del diritto a una motivazione sufficiente, effettivamente
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237; 136 I
229 consid. 5.2 pag. 236 e 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88), che l'insorgente
richiama, non è tuttavia data. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato,
permette in effetti manifestamente di comprendere i motivi che hanno condotto
la Corte cantonale a confermare la decisione di diniego del fisco. In
particolare, la conclusione cui i Giudici ticinesi giungono nel considerando
4.7 non può affatto essere considerata "laconica", perché è preceduta da una
serie di osservazioni concrete, attraverso le quali la situazione del
contribuente viene ponderata con precisione (consid. 4.1 segg.). Nel contempo,
lo stesso considerando 4.7 è seguito da ulteriori indicazioni, dalle quali ben
risulta anche perché il riconoscimento di un condono da parte del Tribunale
amministrativo grigionese non sia qui determinante (consid. 4.8).

3.2. Il fatto che il ricorrente non condivida queste argomentazioni, è una
questione che riguarda il merito, non il diritto a una motivazione sufficiente
(sentenze 2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27
maggio 2014 consid. 3.2).

Proprio in relazione al merito, il ricorso non contiene tuttavia nessuna
censura di carattere costituzionale, formulata in maniera conforme all'art. 106
cpv. 2 LTF. Di conseguenza, nemmeno occorre chiedersi se per presentare simili
critiche l'insorgente disponesse anche del necessario interesse, che nel
contesto del ricorso sussidiario in materia costituzionale non può essere solo
di fatto ma deve avere natura giuridica (sulla questione, cfr. la già citata
sentenza 2C_735/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 2.3.1-2.3.3).

4.

4.1. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale è respinto.

4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria va parimenti respinta in quanto il
gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque
considerata la sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65
cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

2. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è respinto.

3. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

5. 

Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 

Losanna, 18 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli