Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.847/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_847/2019

Sentenza del 18 dicembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Hänni,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Luca Pestelacci,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Permesso per confinanti UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4
settembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.93).

Fatti:

A. 

Il cittadino italiano residente in Italia A.________ ha in passato occupato le
autorità penali nei seguenti termini (ripresa dell'elenco contenuto nel
giudizio impugnato) :

20.09.2010: decreto penale del G.I.P. del Tribunale di X.________ (esecutivo il
31.12.2010) prevedente un'ammenda di EUR 1'560.-, oltre alla sospensione della
patente di guida per 6 mesi, per il reato di guida in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (commesso il 02.06.2009);

10.06.2014: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d.
allargato del G.I.P. del Tribunale di Y.________ (irrevocabile il 20.07.2014)
prevedente 3 anni e 8 mesi di reclusione ed una multa di EUR 12'000.-, per il
reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (accertato il
16.03.2013); con ordinanza del 22.09.2014 del magistrato di sorveglianza di
Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata
in ragione di 45 giorni e per liberazione anticipata speciale in ragione di 75
giorni; con decreto del 02.10.2014 del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Y.________ è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della
pena in ragione di 3 anni, 1 mese e 19 giorni; con ordinanza del 14.10.2014 del
G.I.P. del Tribunale di Y.________ è stata disposta l'applicazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; con ordinanza del
20.04.2015 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la
riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 90 giorni; con
ordinanza del 14.05.2015 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stato
disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; con ordinanza del
18.01.2016 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la
riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 45 giorni; con
ordinanza del 01.02.2017 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stata
dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria non riscossa e di ogni altro
effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova.

B. 

II 12 ottobre 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di rilascio di un
permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente
in Svizzera, formulata da A.________.

Richiamato l'art. 5 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), la citata autorità ha
motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico (condanne penali
pronunciate in Italia). Nel seguito, il diniego del permesso è stato confermato
sia dal Consiglio di Stato (16 gennaio 2019) che dal Tribunale amministrativo
ticinese (4 settembre 2019).

C. 

Con ricorso del 9 ottobre 2019, A.________ si è rivolto al Tribunale federale
domandando il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso
richiesto.

Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Alla querelata pronuncia ha fatto
rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece
rimesso al giudizio di questa Corte. Con decreto del 10 ottobre 2019, il
Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha
concesso l'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal
momento che il ricorrente è cittadino italiano, e l'accordo sulla libera
circolazione delle persone gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare
nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC;
art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera
circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), la menzionata norma non trova
però applicazione (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2).

1.2. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad
agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale di un'autorità
cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile e va
esaminata quale ricorso ordinario.

2.

2.1. Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF);
nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42
cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi per la denuncia di
violazioni di diritti fondamentali; simili critiche vanno in effetti formulate
in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, fattispecie
data anche quando i fatti sono stati constatati in maniera incompleta (art. 105
cpv. 2 LTF; sentenza 2C_273/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 1.3). A meno che
non ne dia motivo il giudizio querelato, non tiene inoltre conto di fatti o
mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori allo
stesso (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

3.

3.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 35 LStrI indica che il permesso per
frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera,
che esso è di durata limitata, può essere prorogato e vincolato ad altre
condizioni (cpv. 1-3). Dal medesimo disposto risulta nel contempo che la
proroga del permesso - quindi anche il suo rilascio - sono subordinati
all'assenza di motivi di revoca giusta l'art. 62 LStrI.

Tuttavia, l'ordinamento interno si applica nei confronti dei cittadini
comunitari, solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede disposizioni più
favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012
consid. 2.1).

3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, anche il
diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte
contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte
contraente (art. 4 ALC; art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC), può essere
limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF
139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012
consid. 2.2 con ulteriori rinvii).

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25
febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad
essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure
d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e
sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è
toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un
simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine
pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo
preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta
tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in
pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non
occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre
infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si
deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento
dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare
importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva
(DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20;
sentenza 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II
233). Proceduto all'esame del caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, va
infine verificato anche il rispetto del principio della proporzionalità
(sentenza 2C_310/2010 del 12 novembre 2012 consid. 2.2).

4. 

Come detto, chiamato a esprimersi il Tribunale amministrativo ticinese ha
condiviso l'opinione della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato
ticinese. Rilevata l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto
interno (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI), anch'esso ha infatti concluso che
il diniego del permesso richiesto fosse rispettoso sia dell'art. 5 allegato I
ALC che del principio della proporzionalità.

5.

5.1. Nella fattispecie, l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto
interno non è a ragione contestata. Preso atto della condanna inflitta al
ricorrente il 10 giugno 2014 (3 anni e 8 mesi di reclusione per detenzione
illecita di stupefacenti), per lo meno il motivo di revoca previsto dall'art.
62 cpv. 1 lett. b LStrI è infatti dato e non occorre chiedersi se ve ne siano
di ulteriori (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2
pag. 379 segg.; con specifico riferimento a delle condanne inflitte all'estero,
cfr. inoltre la sentenza 2C_662/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.1 con una
serie di rinvii).

5.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, date sono però anche le
condizioni per una limitazione dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone giusta l'art. 5 allegato I ALC.

5.2.1. Come detto, secondo questa norma una condanna può essere motivo per
limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale
e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag.
125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio
2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018
del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare
la libera circolazione delle persone possono essere riunite pure nel caso del
compimento di reati patrimoniali).

La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione:
tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito
all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30;
136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).

5.2.2. Ora, nel caso in esame la Corte cantonale ha messo correttamente in
evidenza come i fatti alla base della condanna inflitta al ricorrente nel
giugno 2014 devono essere qualificati come molto gravi.

Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105
cpv. 1 LTF) e che danno a ragione conto anche di una precedente condanna in
altro ambito (sentenze 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2 e 2C_136/2013
del 30 ottobre 2013 consid. 4, in cui è confermata la possibilità di
considerare anche sentenze non più iscritte negli appositi registri), emerge in
effetti che il 16 marzo 2013 egli è stato trovato in possesso di 5'781 grammi
di hashish, 2 grammi di marijuana e 754 grammi di ecstasy, ovvero di una
quantità di sostanze stupefacenti molto elevata, che ha condotto l'autorità
penale a pronunciare una pena altrettanto consistente (3 anni e 8 mesi di
reclusione insieme a una multa di 12'000 euro).

5.2.3. D'altra parte, proprio il genere di reato, unitamente al fatto che il
compimento dello stesso non è ancora lontano nel tempo (sentenza 2C_104/2019
del 2 maggio 2019 consid. 5.3 con ulteriori rinvii), conduce ad esaminare la
questione della recidiva con grande rigore (precedente consid. 5.2.1. e la
giurisprudenza citata).

Nonostante il ricorrente sia stato condannato "solo" per possesso di
stupefacenti, il quantitativo delle sostanze in discussione non può infatti
certo portare a concludere che esse fossero destinate unicamente ad uso
personale e va quindi sottolineato anche che il suo consumo sarebbe stato atto
a mettere in pericolo la salute di molte persone (sentenza 2C_38/2012 del 1°
giugno 2012 consid. 4.2.2, concernente un caso per certi versi analogo e che ha
condotto il Tribunale federale a confermare la revoca del permesso di domicilio
a un cittadino italiano nato in Svizzera nel 1975, sempre vissuto nel nostro
Paese).

5.2.4. Pure gli specifici rilievi contenuti nell'impugnativa in relazione
all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC non portano infine a un diverso
risultato.

Una condotta corretta è infatti attesa da ogni cittadino. Il grande rigore
richiesto a causa della gravità di quanto gli è stato rimproverato - che trova
riscontro in una pena importante, non ancora lontana nel tempo - giustifica
inoltre di relativizzare rispettivamente di giudicare con estrema cautela anche
i segnali positivi sin qui mostrati, posti in evidenza nel ricorso, e di
riservarsi un giudizio diverso soltanto se la via intrapresa verrà mantenuta
rispettivamente consolidata.

5.3. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa
gravità per l'ordine pubblico, va infine rilevato che la sentenza impugnata non
lede neppure il principio della proporzionalità.

5.3.1. In effetti, il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso per confinanti
non obbliga l'insorgente a spostare il centro dei suoi interessi affettivi e
familiari e non pone pertanto particolari problemi di adattamento, poiché egli
già vive nella regione italiana di confine.

5.3.2. Sul piano professionale il pregiudizio è invece più marcato, dato che,
pur non vietandogli l'ingresso del territorio svizzero, il provvedimento in
discussione impedisce al ricorrente di continuare a lavorarvi. In questo
contesto, non si può però non rilevare che egli è attivo nel nostro Paese solo
dal giugno 2017, che è ancora giovane e che potrà far valere l'esperienza
acquisita rispettivamente le referenze fornitegli dall'attuale datore di lavoro
anche per cercare nuovi impieghi nella vicina Lombardia o altrove in Italia.

6. 

Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato.
Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 18 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli