Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.832/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_832/2019

Sentenza del 23 dicembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti,

ricorrenti,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

permesso di dimora rispettivamente di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 agosto
2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.498).

Fatti:

A. 

Nel marzo 2010 A.A.________, cittadina brasiliana nata nel 1976, si è sposata
nel proprio Paese di origine con C.________, cittadino italiano titolare di un
permesso di domicilio in Svizzera. Nel 2009, la coppia aveva avuto un figlio.
Il 28 marzo 2011 A.A.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS con
scadenza il 27 marzo 2016 per vivere in Svizzera insieme al marito. Qualche
giorno prima, il figlio della coppia B.A.________ ha invece ottenuto un
permesso di domicilio UE/AELS, con termine di controllo fissato al 14 marzo
2018.

II 26 febbraio 2014 A.A.________ ha informato il Servizio regionale degli
stranieri competente di avere lasciato l'appartamento coniugale di X.________ e
di essersi trasferita con suo figlio presso D.________ a Y.________.
Interrogati il 31 maggio rispettivamente 6 giugno 2016 dalla Polizia cantonale
in merito all'evoluzione della loro situazione matrimoniale, A.A.________ e
C.________ hanno affermato che la loro relazione aveva iniziato ad incrinarsi
circa due anni dopo le nozze, di vivere separati di fatto dalla fine di
dicembre 2013 e di voler divorziare.

B. 

Il 7 febbraio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha revocato sia iI permesso di dimora UE/AELS di
cui beneficiava A.A.________, sia il permesso di domicilio rilasciato a favore
del figlio.

Nel seguito, il Consiglio di Stato ticinese ha avallato la decisione
dipartimentale (23 agosto 2017). Su ricorso di A.A.________ e del figlio
B.A.________, il Tribunale amministrativo è giunto invece alla conclusione che
la decisione di revocare/non rinnovare il permesso di dimora alla madre era
corretta, mentre le condizioni per una revoca del permesso del figlio non erano
date (29 agosto 2019).

C. 

Il 1° ottobre 2019, agendo per sé e in rappresentanza del figlio, A.A.________
ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto
pubblico, con cui chiede l'annullamento delle decisioni cantonali di revoca,
protesta spese e ripetibili per le istanze inferiori e domanda l'assistenza
giudiziaria.

Il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Alla querelata pronuncia ha fatto
rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece
rimesso al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Nel suo giudizio la Corte cantonale ha concluso che le condizioni per
revocare il permesso di domicilio del ricorrente 2 non sono date, mentre ha
confermato la decisione di non rinnovare il permesso di dimora della ricorrente
1. Pertanto, per quanto riferito ancora anche al permesso del ricorrente 2, il
gravame è inammissibile. Accolto il ricorso su tale punto, non vi è infatti
nessun interesse pratico e attuale a riproporre la questione in questa sede
(sentenza 2C_384/2017 del 3 agosto 2017 consid. 1.2 con ulteriori rinvii).

1.2. Nella misura in cui, in relazione alla posizione della ricorrente 1, viene
fatto valere un diritto di soggiorno sulla base dell'art. 50 LStrI, dell'art. 8
CEDU e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il gravame sfugge
invece alla clausola di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF; se il diritto della
ricorrente 1 ad ottenere un nuovo permesso sussiste davvero è una questione di
merito (sentenze 2C_968/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 2.1 e 2C_761/2015 del 21
aprile 2016 consid. 1.1 e 1.2). Diretta contro una decisione finale di un
tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), e
presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), con un interesse di fatto
legittimo sia da parte della ricorrente 1 che del ricorrente 2 (art. 89 cpv. 1
LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82
segg. LTF.

1.3. Ritenuto come dalla motivazione ben si comprende che gli insorgenti mirano
ad un rinnovo del permesso della ricorrente 1, ad un esame non osta in effetti
nemmeno la formulazione di conclusioni meramente cassatorie (art. 107 cpv. 2
LTF; sentenze 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 1.3; 2C_262/2015 dell'8
gennaio 2016 consid. 1.2 e 2C_54/2011 del 16 giugno 2011 consid. 1.3). In
ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, essi sono però
legittimati a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento/la riforma
della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Quelle ancora volte
all'annullamento/alla riforma delle decisioni della Sezione della popolazione e
del Consiglio di Stato, non sono di conseguenza ammissibili (DTF 134 II 142
consid. 1.4 pag. 144).

2.

2.1. Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF);
nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42
cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla denuncia
della violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti
trattate unicamente se formulate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF
134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136
III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione
impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di
prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al giudizio
impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

2.2. Le critiche presentate adempiono alle condizioni di motivazione esposte
soltanto in parte. Nella misura in cui non le rispettano - come ad esempio in
relazione all'esame della fattispecie nell'ottica dell'art. 8 CEDU, a causa
dell'assenza di confronto con i considerandi contenuti al riguardo nel giudizio
impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF) - esse non possono essere approfondite.

Visto che non vengono validamente messi in discussione - con una motivazione
conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento arbitrario -,
i fatti indicati nel querelato giudizio, da cui non risulta che anche la
ricorrente 1 abbia la nazionalità italiana, vincolano inoltre il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Infine, dimostrate non sono nemmeno le
condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre nuovi documenti.
Quelli che portano una data successiva al giudizio impugnato vanno del resto
estromessi dall'incarto già per questo fatto, ovvero perché costituiscono dei
nova in senso proprio, che il Tribunale federale non può a priori valutare
(cosiddetti echte nova; art. 99 cpv. 1 LTF; già citato DTF 133 IV 342 consid. 2
pag. 343 seg.). Pure tutte le censure formulate basandosi su tali documenti non
possono di conseguenza essere condivise e vanno respinte. 

3.

3.1. In merito all'oggetto del litigio, ovvero alla posizione della ricorrente
1, la Corte cantonale ha rilevato: (a) che la stessa non può conservare il
permesso di dimora UE/AELS concessole sulla base degli art. 7 ALC e 3 allegato
I ALC, per poter vivere insieme a C.________, in quanto il loro matrimonio è
stato sciolto per divorzio il 30 marzo 2017 e che - siccome il vincolo
matrimoniale era già a quel tempo privo di contenuto - medesima conclusione
andava tratta al momento in cui è stata presa la decisione dipartimentale di
revoca; (b) che un permesso di soggiorno non le può essere concesso neanche
giusta l'art. 50 LStrI, poiché l'unione coniugale non è durata tre anni (cpv. 1
lett. a) e dati non sono dei gravi motivi personali che rendano necessario il
prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b in relazione con il cpv. 2); (c)
che nemmeno vi è un diritto di dimora derivato, in base a un diritto di
soggiorno del figlio, cittadino italiano come il padre (art. 6 ALC in relazione
con l'art. 24 cpv. 1 allegato I); (d) che un ritorno in Brasile della
ricorrente 1 (insieme al ricorrente 2) non lede neppure l'art. 8 CEDU.

3.2. Come detto (precedente consid. 2.2), nella loro impugnativa gli insorgenti
non prendono posizione sull'ultima argomentazione citata di modo che la stessa
non va qui approfondita. Inoltre, a ragione non contestano la prima
conclusione, visto che la ricorrente 1 e C.________ hanno divorziato (sentenza
2C_686/2019 del 3 ottobre 2019 consid. 5.1). Considerano però date le
condizioni per un richiamo sia all'art. 50 LStrI che all'accordo sulla libera
circolazione delle persone.

4.

4.1. Giusta l'art. 50 cpv. 1 LStrI, dopo lo scioglimento del matrimonio o della
comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStrI è preservato se: (a) l'unione
coniugale è durata almeno tre anni e lo straniero è integrato o (b) gravi
motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

4.1.1. Per la durata dell'unione coniugale, determinante è il periodo tra
l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera e lo scioglimento
della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità
domestica (DTF 138 II 229 consid. 2 pag. 231).

4.1.2. L'art. 50 cpv. 2 LStrI precisa invece che può esservi (tra l'altro) un
grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b sia quando il coniuge è
stato vittima di violenza nel matrimonio, sia quando la reintegrazione sociale
nel Paese d'origine è fortemente compromessa. Benché ogni tipo di violenza
coniugale vada preso sul serio e condannato (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag.
232 con rinvii), la violenza coniugale (fisica o psichica) cui si riferisce
l'art. 50 cpv. 2 LStrI deve avere una certa intensità. Inoltre, dato che hanno
per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima, i maltrattamenti
devono di principio avere un carattere sistematico (DTF 138 II 229 consid.
3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4).

4.1.3. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine,
l'art. 50 cpv. 2 LStrI subordina il riconoscimento di un grave motivo personale
al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". In questo contesto la
domanda non è quindi quella a sapere se per la persona in questione sia più
facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno nel Paese di origine,
sarebbe confrontata con dei gravi problemi di reinserimento (DTF 138 II 229
consid. 3.1 pag. 232; sentenza 2C_873/2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.1, non
pubblicato in DTF 140 III 289 con ulteriori rinvii).

4.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, nessuno dei casi
previsti dall'art. 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI va però qui riscontrato.

4.2.1. In base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche
il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedenti consid. 2.1 e 2.2)
risulta in effetti che la ricorrente 1 ha raggiunto il marito in Svizzera il 28
marzo 2011 e che la comunione domestica è cessata al più tardi il 26 febbraio
2014, con il trasferimento dei ricorrenti a casa di D.________.

4.2.2. Come detto, circa la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art.
50 cpv. 2 LStrI subordina invece il riconoscimento di un grave motivo personale
al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". Anche in questo caso,
in base ai fatti che risultano dalla sentenza querelata (art. 105 cpv. 1 LTF),
le condizioni prescritte non sono tuttavia date. Secondo quanto indicato dai
Giudici ticinesi, va in effetti osservato che la ricorrente si trova sì in
Svizzera dal 2011, ma che è nata, è cresciuta, si è formata ed ha vissuto in
Brasile fino ad oltre la maggiore età e che in tale Paese vivono anche dei suoi
stretti familiari, compresi due figli nati da una precedente relazione.
Inoltre, va rilevato che dal febbraio 2017 la sua permanenza nel nostro Paese è
solo tollerata, in attesa della pronuncia sul diritto a restare da parte delle
autorità competenti (sentenze 2C_557/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2 e
2C_420/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 2.2).

Sempre con il Tribunale amministrativo ticinese va d'altra parte aggiunto che i
disagi con i quali l'insorgente sarà confrontata a causa del prospettato
trasferimento in Brasile non eccedono in definitiva quelli ai quali una persona
deve far fronte al momento del rientro in Patria dopo una prolungata assenza,
ciò che non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un caso di rigore
(sentenze 2C_946/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 4.2.2; 2C_962/2016 del 31
gennaio 2017 consid. 3.2.2 e 2C_621/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 5.2.2) e
che anche il fatto che la sua partenza implica in sostanza che il figlio, sotto
la sua custodia, la segua non modifica tale conclusione.

Quest'ultimo è infatti nato a fine 2009 e si trova in un'età in cui una
partenza dalla Svizzera è ancora proponibile (sentenze 2C_686/2019 del 3
ottobre 2019 consid. 6.1 in fine [con considerazioni di carattere più generale
in merito all'aspetto in questione] e 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid.
4.3.2 [relativa a un bambino della medesima età del ricorrente 2]). Riguardo
alle relazioni col padre non risultano inoltre essere mai state fornite
informazioni specifiche di modo che, in assenza di prove di contatti
particolarmente intensi (sia di natura affettiva che economica), anche tale
aspetto non è dirimente e occorre quindi condividere quanto indicato dalla
Corte cantonale in relazione all'esame del rispetto dell'art. 8 CEDU, analogo a
quello richiesto dall'art. 50 cpv. 2 LStrI, ovvero che i rapporti con il
genitore che resta in Svizzera potranno essere mantenuti mediante i mezzi di
comunicazione usuali e nell'ambito di visite, in occasione delle vacanze (DTF
143 I 21 consid. 5.2 e 5.4 pag. 27 segg. e 137 I 247 consid. 4.2.3 pag. 251
seg.).

4.2.3. Infine, nonostante quanto affermato nell'impugnativa, scostandosi
illecitamente dai fatti che risultano dal giudizio impugnato senza averne prima
dimostrato un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto
(precedente consid. 2.2), nemmeno vi sono elementi che possano portare
all'ammissione di una violenza qualificata, ai sensi della giurisprudenza
descritta nel precedente consid. 4.1.2.

5. 

Oltre a contestare l'applicazione dell'art. 50 LStrI, i ricorrenti, si
lamentano del fatto che alla ricorrente 1 non sia stato riconosciuto un diritto
di soggiorno derivato, in base a un diritto di soggiorno del figlio, che è
cittadino italiano (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 cpv. 1 allegato I).

5.1. L'art. 6 garantisce alle persone che non svolgono un'attività economica il
diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle
disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività
(art. 24 allegato I ALC). L'art. 24 cpv. 1 allegato I richiede in particolare
che l'interessato disponga, per sé e per i membri della propria famiglia: (a)
di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale
durante il soggiorno; (b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i
rischi.

Secondo la giurisprudenza Zhu e Chen della Corte di giustizia delle Comunità
europee (CGCE), oggi Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), alla quale
il Tribunale federale si è allineato, la legislazione europea relativa al
diritto di soggiorno, subordina il conferimento del diritto di soggiorno al
minore in giovane età cittadino di uno Stato membro a carico di un genitore
anch'egli cittadino di uno Stato membro all'esistenza di una copertura
assicurativa appropriata di cassa malattia e di risorse economiche tali da
permettere che il primo non diventi un onere per lo Stato di accoglienza
(sentenza CGCE del 19 ottobre 2004 C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State
for the Home Department, Racc. 2004 I-9925). La prassi appena descritta
permette inoltre al genitore che ha effettivamente la custodia di questo minore
di soggiornare anch'egli, alle medesime condizioni, nello Stato membro
d'accoglienza (DTF 144 II 113 consid. 4.1 pag. 116 seg.; 142 II 35 consid. 5.1
pag. 43 seg.; 135 II 265 consid. 3.3 pag. 269; sentenza 2C_686/2019 del 3
ottobre 2019 consid. 8.2).

5.2. Come correttamente indicato dal Tribunale amministrativo ticinese pure
tali presupposti difettano però nella fattispecie.

5.2.1. In base ai fatti ritenuti dai Giudici ticinesi, che i ricorrenti tentano
invano di aggiornare, ma che non vengono come tali messi in discussione e che
rimangono quindi determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF), essi possono in effetti
contare su entrate mensili di fr. 2'582.85, già comprensivi di un importo di
fr. 881.-- erogato a titolo di prestazione complementare AI, e registrano
uscite mensili di fr. 2'046.10 di modo che il loro fabbisogno non è coperto.

5.2.2. Se, contrariamente a quanto sembra sottintendere la querelata sentenza,
il fatto che la pigione mensile sia corrisposta da D.________ non costituisce
un problema, occorre in fatti rilevare che la prestazione complementare di fr.
881.-- va dedotta dalle entrate, di modo che non è più data un'eccedenza, bensì
un ammanco mensile di fr. 344.25 (DTF 144 II 113 consid. 4.2 seg. pag. 118
segg.; 135 II 265 consid. 3.6, da cui risulta: da un lato, che l'aiuto di terzi
permane lecito; d'altro lato, che in caso di percezione di prestazioni
complementari il diritto di soggiorno giusta l'art. 6 ALC in relazione con
l'art. 24 allegato I ALC non è più riconosciuto e cade pure la possibilità di
ammettere un diritto di soggiorno a titolo derivato per il genitore).

5.2.3. Essendo i permessi UE/AELS di portata puramente dichiarativa, resta però
inteso che - se la situazione finanziaria dei ricorrenti è effettivamente
mutata, come sostenuto davanti al Tribunale federale attraverso la produzione
di documenti che esso non può prendere in considerazione - questi ultimi hanno
comunque la possibilità di rivolgersi alle autorità migratorie ticinesi per
dimostrare quanto da loro affermato e chiedere il rilascio di un nuovo permesso
di soggiorno (DTF 142 II 35 consid. 5.3 pag. 45 seg.).

6.

6.1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto poiché, in base ai fatti qui
determinanti, un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente
1 non è dato.

6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il
gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo
(art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie in solido agli
insorgenti (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la loro
situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art.
66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4. 

Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione. 

Losanna, 23 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli