Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.816/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_816/2019

Sentenza del 15 ottobre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Donzallaz, Stadelmann,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Polizia Cantonale, Servizio
armi, esplosivi e sicurezza privata,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio di attività private di
investigazione e di sorveglianza,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2019 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.19).

Fatti:

A. 

Il 25 agosto 2017 la Polizia cantonale, Sezione Polizia amministrativa del
Dipartimento ticinese delle istituzioni, ha respinto l'istanza sottopostale il
22 maggio 2017 da B.________ SA, volta ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di A.________ quale
agente di sicurezza. Il diniego si fondava sul fatto che questi aveva a suo
carico un precedente per rapina e un divieto di accedere a manifestazioni
sportive in Italia (di seguito: DASPO) e che nei suoi confronti era ancora
aperto in Ticino un procedimento penale per i reati di truffa, falsità in
documenti e contravvenzione alla legge federale del 20 marzo 1981
sull'assicurazione infortuni. E stato inoltre rilevato che l'interessato era
stato in cura presso una psichiatra dal 2011 al 2015, periodo durante il quale
aveva anche dovuto assumere psicofarmaci.

B. 

Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, il 13 dicembre 2017, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 20 agosto 2019.

C. 

Il 25 settembre 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga
rilasciata l'autorizzazione litigiosa. Domanda inoltre il beneficio
dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio e che venga
restituito l'effetto sospensivo al proprio gravame.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal
destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al
suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso
in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.

2.

2.1. Alla base della controversia vi è la richiesta di rilascio di
un'autorizzazione disciplinata dal diritto cantonale. La violazione del diritto
cantonale, quand'anche dovesse rinviare a norme o concetti del diritto federale
(DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.), non
costituisce motivo di ricorso, il Tribunale federale verificando la corretta
applicazione del diritto federale (art. 95 LTF). Tuttavia, è possibile fare
valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una
violazione del diritto federale, in particolare perché arbitraria ai sensi
dell'art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2
pag. 239). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67
consid. 2.2 pag. 69). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono
accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e il ricorrente deve esporre in maniera
chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del
giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali
(DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).

2.2. È dubbio che il gravame rispetti queste esigenze. Infatti, il ricorrente
si dilunga a presentare una propria visione dei fatti, le censure sono
formulate come se il Tribunale federale disponesse di un libero potere di esame
e, infine, a seconda degli argomenti sollevati, difetta una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La problematica non necessita
ulteriori approfondimenti. Come esposto di seguito il ricorso è comunque
destinato all'insuccesso.

3.

3.1. Ricordato che la legge ticinese dell'8 novembre 1976 sulle attività
private di investigazione e di sorveglianza (Lapis; RL/TI 550.400) prevede un
regime autorizzativo restrittivo e che l'esigenza della buona condotta ivi
sancita (art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis) è concretizzata dall'art. 8 cpv. 2 Lapis,
la cui lettera e, conferendo all'autorità un margine di apprezzamento, permette
di rifiutare l'autorizzazione a chi "per i suoi precedenti, non presenta
sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività"e, quindi,
anche quando le condizioni dell'art. 8 cpv. 2 lett. a Lapis (secondo cui
determinate condanne vanno considerate fintanto che sono iscritte al casellario
giudiziale) non sono date, la Corte cantonale ha rilevato che la condanna
inflitta all'insorgente per rapina nel 2008, benché eliminata dal casellario
giudiziale, denotava un carattere violento dell'autore, senza tralasciare che
egli aveva optato per una soluzione riprovevole per cercare di risolvere i
propri problemi. Il fatto poi che era stato oggetto di un "DASPO" della durata
di tre anni in seguito ad eventi accaduti nel 2010, ossia di una misura di
prevenzione prevista dal diritto italiano per contrastare la violenza negli
stadi, non deponeva certo a suo favore. Infine, l'apertura di un ulteriore
procedimento penale, benché tuttora pendente ed indipendentemente dall'esito
del medesimo, mostrava che egli aveva nuovamente interessato le autorità di
perseguimento penale per dei reati di una certa importanza. Già per questi
motivi andavano pertanto confermate le valutazioni operate dalla Polizia
cantonale, senza che occorresse pronunciarsi ulteriormente sull'influsso dei
problemi medici patiti negli anni 2010-2011 dall'insorgente. I giudici
cantonali hanno poi negato che fosse stato disatteso il principio della parità
di trattamento, come sostenuto dall'interessato. In primo luogo perché ogni
caso andava valutato in base alle peculiarità che lo contraddistinguevano. In
seguito perché anche se fossero state rilasciate delle autorizzazioni a persone
che, come il richiedente, non offrono sufficienti garanzie di idoneità, i
preminenti interessi pubblici in gioco non gli permettevano di avvalersi del
diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Andava pertanto tutelata la
decisione che gli rifiutava l'autorizzazione richiesta.

Il giudizio cantonale sia nella sua motivazione che nel suo risultato è
tutt'altro che insostenibile o manifestamente inesatto. Infatti i precedenti a
carico del ricorrente, evocati dall'autorità, bastano a dimostrare che egli non
presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività,
sia perché denotano un carattere violento (condanna per rapina, DASPO
pronunciato nei suoi confronti) sia perché, avendo di nuovo interessato le
autorità penali, provano che è propenso a delinquere. È quindi senza arbitrario
che l'autorità precedente ha considerato che il rilascio dell'autorizzazione
poteva essere negato giusta l'art. 8 cpv. 2 lett. e Lapis. Come è anche senza
arbitrio che ha giudicato che l'insorgente non poteva appellarsi al diritto
all'uguaglianza nell'illegalità, le relative condizioni non essendo realizzate
in concreto (su questo aspetto DTF 139 II 49 consid. 7.1 pag. 61; sentenza
6B_921/2019 del 19 settembre 2019 consid. 1.1 e rispettivi rinvii),
segnatamente risultante preponderante nella fattispecie l'interesse pubblico al
rispetto del principio della legalità riguardo a quello alla parità di
trattamento.

3.2. Per quanto poi il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 cpv. 2
lett. a Lapis, va osservato che la Corte cantonale non vi si è richiamata, ma
ha applicato - senza arbitrio come appena illustrato - l'art. 8 cpv. 2 lett. e
Lapis. La critica è quindi infondata.

3.3. Riguardo alla presunta disattenzione di una perizia medica da lui
prodotta, il ricorrente dimentica che la Corte cantonale non ha tenuto conto di
questa problematica nel proprio giudizio. Anche detta critica non merita
ulteriore esame.

3.4. Infine, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che esulavano
dal litigio le censure relative alla violazione della legge sulla protezione
dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1), inapplicabile nella fattispecie,
come quelle concernenti la pretesa trasmissione illecita di dati all'ex datore
di lavoro, da sollevare conformemente alla procedura prevista dalla legge sulla
protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL/TI 163.100), mentre
eventuali pretese risarcitorie dovevano essere fatte valere conformemente a
quanto prescritto dal CPC (RS 272) rispettivamente l'asserito abuso di autorità
da parte della Polizia cantonale andava denunciato all'autorità di
perseguimento penale (art. 312 CP [RS 311.0] combinato con l'art. 12 segg. CPP
[RS 312.0]).

Nella misura in cui su questi aspetti il ricorrente si limita a riproporre gli
stessi argomenti di quelli formulati in sede cantonale, senza neanche cercare
di dimostrare che l'opinione appena esposta sarebbe inficiata d'arbitrio, la
critica non adempie le esigenze di motivazione dei combinati art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF e quindi sfugge ad un esame di merito.

3.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e come tale va respinto.

4.

4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto. In ogni caso sarebbe stata respinta, non
potendo essere conferito effetto sospensivo ad una decisione negativa (DTF 123
V 39 consid. 3 pag. 41).

4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame dev'essere
parimenti respinta in quanto, indipendentemente dalla pretesa indigenza del
ricorrente, il gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Per quanto concerne la richiesta di designazione
di un avvocato d'ufficio, la stessa è stata formulata quando il ricorso era già
stato presentato e i termini di ricorso erano ormai spirati; l'eventuale
patrocinio d'ufficio avrebbe avuto un ruolo soltanto nell'ambito della
presentazione di un'eventuale replica, che non è stata chiesta. Nell'addossare
le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene
comunque considerata la sua particolare situazione finanziaria, fissando un
importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Polizia
cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, al Consiglio di Stato
e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud