Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.802/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://25-09-2019-2C_802-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1804 in global code Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_802/2019

Sentenza del 25 settembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio del
veterinario cantonale,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Sequestro del bestiame e divieto di tenuta di animali

da reddito a tempo indeterminato,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.252).

Fatti:

A. 

In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, l'Ufficio del veterinario
cantonale del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità (di seguito:
UVC) ha ordinato, in data 6 e 9 giugno 2016, il sequestro parziale
rispettivamente totale dei bovini presenti presso l'azienda agricola di
A.________. Con successiva decisione del 24 giugno 2016 ha pronunciato nei
confronti dell'interessata un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo
indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati nonché ha
fissato un termine di 15 giorni per venderli o cederli, dietro preavviso
dell'autorità dipartimentale.

B. 

Adito da A.________ il Consiglio di Stato ticinese, con giudizio del 14 marzo
2017, ha considerato che il ricorso era privo d'oggetto in quanto era diretto
contro il sequestro degli animali deciso in data 6 e 9 giugno 2016 poiché
sostituito dalla decisione di confisca del 24 giungo successivo, ha ratificato
il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato e, infine, ha
giudicato conforme alla legge porre a carico dell'insorgente le varie spese di
causa.

C. 

Con sentenza del 14 agosto 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
ha respinto il ricorso esperito da A.________ e ha confermato la decisione del
14 marzo 2017 del Governo cantonale. Respinte le censure formali sollevate
dall'interessata e richiamati la normativa determinante (art. 4 e 6 LPAn [RS
455] combinati con gli art. 3, 4 e 5 OPAn [455.1]) nonché il contenuto dei vari
rapporti di controllo e della documentazione fotografica agli atti, confortati
dalle risultanze dell'analisi clinica e dei rapporti autoptici, la Corte
cantonale è giunta alla conclusione che il divieto (di tenuta di animali da
reddito a tempo indeterminato) pronunciato nei confronti di A.________ era
giustificato nonché proporzionato. Infine addebitarle le spese corrispondeva a
quanto previsto dalla legge (art. 24 cpv. 1 LPAN).

D. 

Il 21 settembre 2019 A.________ si è rivolta al Tribunale federale chiedendo
che "il ricorso è accolto e (...) di chiarire e corregge i punti contestati".

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

2.

2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini
dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.

2.2. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non
sono sollevate in sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). In
questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii
agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3 pag. 128;
142 III 364 consid. 2.4 pag. 368).

2.3. Nella fattispecie, la ricorrente si limita a contestare, con qualche
parola o delle brevi frasi, i considerandi della sentenza cantonale, senza
tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia
impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle
debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il
giudizio querelato. Ella in particolare non censura la disattenzione della
normativa applicata, ossia della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla
protezione degli animali (LPAn) e della relativa ordinanza (OPAn). Ora una
simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art.
42 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

3.

3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una
motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile
e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio del veterinario cantonale del
Dipartimento della sanità e della socialità, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud