Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.799/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_799/2019

Sentenza del 13 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Donzallaz, Hänni,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.348).

Fatti:

A. 

Nel settembre 2013, il cittadino italiano A.________ (1971) - venuto una prima
volta in Svizzera nel 2010, ma poi rientrato in Italia - ha ottenuto un
permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 16 settembre 2018, per lavorare nel
nostro Paese. Egli è padre di B.B.________ (2010), cittadino italiano
domiciliato in Svizzera, nato dalla relazione con C.B.________, anch'ella
cittadina italiana domiciliata in Svizzera, che A.________ ha sposato il [...]
2017 e da cui ha divorziato il [...] 2019.

B. 

Nel corso dei suoi soggiorni nel nostro Paese, A.________ ha occupato le
autorità penali nei seguenti termini ( ripresa testuale dell'elenco contenuto
nel giudizio impugnato) :

21.07.2010: Decreto d'accusa (DA) 3070/2010; condanna alla pena pecuniaria di
45 aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna (per complessivi fr. 2'250.--),
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr.
1'100.-- per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e grave
infrazione alle norme della circolazione (commessi il 30.04.2010);

08.08.2011: DA 2950/2011; condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 100.-- cadauna (per complessivi fr. 1'500.--), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 900.--,
a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta il 21.07.2010, per
grave infrazione alle norme della circolazione (commessa il 06.01.2008);

14.12.2011: DAC 285/2011: condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da fr. 90.-- cadauna (per complessivi fr. 5'400.--), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, e alla multa di fr. 600.--
per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (commessa il
27.10.2011); inoltre revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso in relazione alle precedenti pene pecuniarie;

25.06.2012: DAC 129/2012; condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere da fr. 70.-- cadauna (per complessivi fr. 8'400.--), a valere -
richiamato il DAC del 14.12.2011 - quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda
frase del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), per
ripetuta guida senza autorizzazione (commessa il 17.04.2012 e in date
precedenti);

06.05.2013: DA 110/2013; condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote
giornaliere da fr. 70.-- cadauna (per complessivi fr. 12'600.--) per grave
infrazione alle norme della circolazione e guida senza autorizzazione (commessi
il 12.01.2013);

05.05.2014: DAC 134/2014; condanna alla pena pecuniaria di 150 aliquote
giornaliere da fr. 60.-- cadauna (per complessivi fr. 9'000.--) per grave
infrazione alle norme della circolazione e guida senza autorizzazione (commessi
il 17.10.2013);

15.03.2016: sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano; condanna
alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 10 mesi
con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuto furto e ripetuta violazione di
domicilio (commessi tra il 20.05.2014 e il 23.06.2014), incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (commessa il 25.08.2014),
truffa (commessa tra il 26 e iI 27.08.2014), falsità in documenti (commessa il
25.08.2014) e ripetuta guida nonostante revoca (commessa tra il 15.05.2014 e il
26.11.2015).

C. 

Preso atto di questi precedenti penali, con decisione del 28 giugno 2016 la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino
ha revocato a A.________ il permesso di dimora UE/AELS di cui disponeva,
fissandogli un termine per lasciare il territorio elvetico. Nel seguito, il
diniego del diritto a rimanere in Svizzera è stato confermato sia dal Consiglio
di Stato (31 maggio 2017) che dal Tribunale amministrativo ticinese (26 agosto
2019).

D. 

Con ricorso del 20 settembre 2019, A.________ si è rivolto al Tribunale
federale domandando il riconoscimento del diritto al rinnovo del suo permesso
di soggiorno. Il Tribunale federale ha chiesto all'autorità inferiore di
trasmettergli l'incarto su cui si era pronunciata; non ha per contro ordinato
nessuno scambio di scritti. Con decreto del 24 settembre 2019 è stato concesso
l'effetto sospensivo al gravame. 

Diritto:

1.

1.1. La procedura è iniziata con la revoca del permesso di dimora concesso al
ricorrente. Quando la causa è stata trattata dal Tribunale amministrativo
ticinese, detto permesso era però scaduto. Per questo motivo, la Corte
cantonale ha di fatto esaminato il caso sotto il profilo del rinnovo e solo
tale aspetto è ora litigioso (sentenze 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid.
1.2; 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 1.1 e 2C_700/2009 del 15 aprile
2010 consid. 2.1).

1.2. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Già perché colui
che insorge può validamente richiamarsi all'ALC, che gli riconosce tra l'altro
un diritto a soggiornare in Svizzera per svolgere un'attività economica (art. 4
ALC in relazione con gli art. 2 e 6 allegato I ALC), l'art. 83 lett. c n. 2 LTF
non trova infatti applicazione (sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019
consid. 1.2 con ulteriori rinvii).

2.

2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 LStrI il permesso di dimora è di durata limitata e
può essere prorogato, se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv. 1
LStrI. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando
lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una
misura penale ai sensi degli art. 59-61 o 64 CP (lett. b) rispettivamente
quando questi ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Tenuto
conto del fatto che la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC,
i motivi indicati valgono anche per la revoca/il mancato rinnovo di un permesso
di dimora CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22
maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS
142.203]; sentenze 2C_440/2017 del 25 agosto 2017 consid. 3.1; 2C_468/2016
dell'11 agosto 2016 consid. 4.1 e 2C_82/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1). In
simile contesto, determinante è ciò nondimeno l'art. 5 allegato I ALC, a norma
del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da
misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

2.2. Secondo la giurisprudenza in materia, che si orienta alla direttiva CEE 64
/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione
europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una
condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

2.3. Dato un valido motivo di revoca rispettivamente di non rinnovo così come
il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, una tale misura si giustifica infine
solo quando è proporzionata (sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 4 e
2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3).

3.

3.1. Riferendosi in particolare ai precedenti penali elencati nel considerando
B, la Corte cantonale ha rilevato che il mancato rinnovo del permesso era in
casu conforme sia all'art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI, sia all'art. 5 allegato
I ALC (pur lasciando aperta la questione della sua effettiva applicabilità alla
fattispecie), sia al principio della proporzionalità, il cui rispetto è
richiesto dall'art. 96 LStrI e dall'art. 8 CEDU.

3.2. L'insorgente contesta invece tali conclusioni. Per le ragioni che seguono
e per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge
sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; sentenza 2C_532/
2013 del 15 ottobre 2013 consid. 2.1), il suo ricorso risulta tuttavia
manifestamente infondato.

4.

4.1. Come indicato nella querelata sentenza, determinante anche per
l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF), una pena detentiva è di lunga
durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per
più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa
(DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379
segg.). Ritenuto che, con sentenza del 15 marzo 2016, la Corte delle assise
correzionali competente ha condannato il ricorrente a una pena detentiva di 16
mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 10 mesi con un periodo di prova di
4 anni, almeno un motivo di revoca/di non rinnovo in base al diritto interno è
pertanto dato.

4.2. In parallelo, rispettate sono però anche le condizioni per una limitazione
dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone
giusta l'art. 5 allegato I ALC.

4.2.1. Dal comportamento alla base delle molteplici condanne subite dal
ricorrente - principalmente, sempre per la stessa tipologia di reati (ripetuti
gravi eccessi di velocità [87 km/h su un limite di 50; 96 km/h su un limite di
60; 75 km/h su un limite di 50]; svolgimento di manovre pericolose [inversione
di marcia con invasione della corsia di contromano nonostante la linea
continua]; guida reiterata in violazione del divieto di porsi al volante di
veicoli a motore) - emerge infatti: da una parte, la manifesta sottovalutazione
del pericolo insito nel compiere simili atti, la cui pericolosità non può
affatto essere sottovalutata, perché attraverso di essi egli mette a
repentaglio sia l'incolumità propria che quella di terzi; d'altra parte,
l'incapacità o l'assenza di volontà di astenersi dal ripeterli (sentenze 2C_864
/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4).

4.2.2. A questi reati più remoti, ma in parte nemmeno troppo, sono poi venuti
ad aggiungersi: da un lato, i reati per i quali è stato condannato il 15 marzo
2016 dalla Corte della assise correzionali di Lugano (ripetuto furto, ripetuta
violazione di domicilio, incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno
illegali, truffa, falsità in documenti e - di nuovo - ripetuta guida nonostante
revoca del permesso di condurre), che gli sono valsi una pena di 16 mesi, solo
in parte sospesa e con un periodo di prova di ben 4 anni; d'altro lato, il
fatto che - per sua stessa ammissione - egli si è di nuovo messo alla guida
senza permesso di condurre ancora di recente, ovvero nel corso della procedura
davanti alla Corte cantonale (giudizio impugnato, consid. 4.2 pag. 11-12).

4.2.3. Nella valutazione del rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, la Corte
cantonale ha poi anche a ragione considerato che, sottoscrivendo il documento
intitolato "autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di
Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato
penale", il 15 marzo 2013, il ricorrente ha negato di avere precedenti penali.
Nelle circostante descritte, le false dichiarazioni relative ai precedenti
penali costituiscono infatti un argomento supplementare a conferma
dell'esistenza di una minaccia concreta per l'ordine pubblico svizzero
(sentenze 2C_932/2010 del 24 maggio 2011 consid. 4.1 e 2C_908/2010 del 7 aprile
2011 consid. 4.3).

4.3. Infine, la sentenza impugnata rispetta anche il principio della
proporzionalità, così come richiesto dall'art. 96 LStrI e dall'art. 8 CEDU.

4.3.1. Nell'esaminare la proporzionalità di una misura come quella qui in
discussione le autorità tengono conto degli interessi pubblici e della
situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è
rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il
pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse
confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg., sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre
2011 n. 41548/06, § 53 segg.; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid.
3.3.1 e 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2).

4.3.2. Pure riguardo all'aspetto della proporzionalità le critiche ricorsuali
sono solo estremamente frammentarie e quindi non conformi all'art. 42 LTF, che
richiede un confronto con quanto rilevato nella sentenza impugnata. Come
anticipato, la ponderazione svolta dai Giudici ticinesi è ad ogni modo
corretta, ragione per la quale alla stessa può essere integralmente rinviato
(giudizio impugnato, consid. 5). In particolare, in assenza della custodia sul
figlio, essa va senz'altro condivisa anche in relazione al rapporto con
quest'ultimo (sentenza 2C_348/2018 del 10 marzo 2019 consid. 6 nel quale,
sempre nel caso di un cittadino italiano, viene per altro prospettata la
possibilità di un trasferimento non lontano dal confine con la Svizzera, così
da facilitare ancor più il mantenimento dei contatti coi familiari che vivono
nel nostro Paese).

5. 

Per quanto precede, il ricorso va respinto poiché infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente
(art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 13 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli