Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.795/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_795/2019

Sentenza del 13 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Beusch,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino,

via Sempione 8, 6600 Muralto.

Oggetto

Sanzione disciplinare,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.409).

Fatti:

A.

A.a. L'avvocato A.A.________ è stato amministratore unico (1993-2000) e poi
liquidatore (2000-2001) della B.________ AG (di seguito: la Società), sulla
base di un mandato conferitogli dallo zio C.A.________ (ora defunto), azionista
unico della Società. Il 9 luglio 1999, in veste di amministratore unico della
B.________ AG, A.A.________ ha venduto a nome della stessa un fondo situato a
X.________ a D.________, (seconda) moglie di C.A.________.

A.b. Il 12 marzo 2018, l'avvocata E.A.________, figlia di C.A.________ e
D.________, nonché cugina di A.A.________, ha inoltrato alla Commissione di
disciplina degli avvocati del Cantone Ticino (di seguito: la Commissione) una
segnalazione in cui sosteneva che A.A.________ si sarebbe trovato in una
situazione di conflitto d'interessi relativa a un mandato da lui assunto per
conto di F.A.________, figlio di C.A.________ e della sua prima moglie. Secondo
la denunciante, nell'ambito di tale mandato, A.A.________ avrebbe segnatamente
contestato davanti alle competenti autorità civili proprio i termini della
vendita da lui stesso effettuata nel 1999 a nome della B.________ AG,
incorrendo così in un palese conflitto d'interessi.

A.c. Il 14 marzo 2018, a seguito della segnalazione di E.A.________, la
Commissione ha aperto nei confronti di A.A.________ un procedimento
disciplinare per presunta violazione del segreto professionale e del divieto
del conflitto d'interessi. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha
respinto ogni addebito.

B.

B.a. Con decisione del 18 luglio 2018, la Commissione ha inflitto a
A.A.________ una multa disciplinare di fr. 1'000.-- per aver utilizzato
informazioni coperte dal segreto professionale, inerenti ai suoi precedenti
mandati in seno alla Società, al fine di avvantaggiare il suo attuale cliente
F.A.________.

B.b. Il 7 agosto 2019, adito su ricorso di A.A.________, il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (di seguito: il Tribunale amministrativo) ha
confermato la decisione della Commissione. I Giudici cantonali hanno ritenuto,
in sostanza, che il mandato assunto dall'interessato per conto di F.A.________
si rivelava problematico, nell'ottica del divieto del conflitto d'interessi,
non solo per l'utilizzo da parte di A.A.________ di informazioni apprese
durante i suoi precedenti incarichi presso la B.________ AG, ma anche e
soprattutto perché tale mandato contrapponeva gli interessi del suo nuovo
cliente (F.A.________) a quelli del defunto C.A.________, del quale egli era
stato per oltre dieci anni l'avvocato di fiducia e per il quale aveva assunto
in passato svariati mandati. L'autorità precedente ha inoltre rilevato che,
nell'ambito del (nuovo) mandato svolto per conto di F.A.________, A.A.________
aveva contestato alcuni atti da lui stesso effettuati, su istruzione di
C.A.________ e a nome della B.________ AG, in particolar modo la precitata
vendita del fondo situato a X.________ (supra lett. A.a). Secondo i Giudici
ticinesi, ciò avrebbe potuto pregiudicare la qualità delle prestazioni fornite
dall'interessato al suo nuovo cliente, in quanto il suo agire avrebbe potuto
essere dettato (anche) dalla volontà di difendere sé stesso e il suo precedente
operato in seno alla Società. Il Tribunale amministrativo ha infine confermato
l'entità della sanzione inflitta, ritenendola adeguata e rispettosa del
principio di proporzionalità.

C. 

Il 16 settembre 2019, A.A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale
un "ricorso di diritto pubblico" con cui postula, protestate tasse, spese e
ripetibili, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo del 7 agosto
2019 nel senso che alla segnalazione del 12 marzo 2018 non sia dato seguito. In
via subordinata, A.A.________ chiede l'annullamento della sentenza del 7 agosto
2019 precitata e il rinvio degli atti al Tribunale amministrativo,
rispettivamente alla Commissione, "affinché decida di non dar seguito alla
segnalazione".

La Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino non si è
pronunciata. La Corte cantonale ha presentato delle osservazioni e si è
riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Il
ricorrente ha replicato il 9 dicembre 2019, producendo nel contempo un nuovo
documento.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Il ricorrente ha intitolato la sua impugnativa "ricorso di diritto
pubblico", rimedio giuridico che non esiste più dall'entrata in vigore, il 1 ^
o gennaio 2007 (RU 2006 1241), della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Tale imprecisione non comporta comunque
alcun pregiudizio per l'interessato, nella misura in cui il gravame adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367
consid. 1.1 pag. 370; sentenza 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 1.1). 

1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una
decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale
superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei
termini (art. 46 cpv. 1 lett. b cum art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF) dal destinatario del giudizio impugnato, con interesse
a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è quindi ricevibile come ricorso in
materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.

1.3. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Dal momento che le condizioni per un
richiamo all'art. 99 cpv. 1 LTF non sono né date né sostanziate, il documento
"D" allegato al ricorso, che non fa parte dell'incarto cantonale, non può
essere vagliato. Quanto al documento "E" allegato al ricorso e al documento "F"
allegato alla replica del 9 dicembre 2019, essi sono posteriori al giudizio
impugnato e non possono quindi in nessun caso essere presi in considerazione.

2. 

Con il ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile censurare
la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende
i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447;
sentenza 2C_180/2019 dell'11 marzo 2019 consid. 2). Salvo che nei casi citati
dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non può invece essere criticata la
violazione del diritto cantonale, di cui è semmai possibile denunciare
un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto
d'arbitrio (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466). Di principio, il Tribunale
federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze
più severe valgono tuttavia in relazione alle censure di violazione di diritti
fondamentali, esaminate solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione
(art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

3.

3.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei
fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta
per i casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF,
il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto
in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358;
139 II 373 consid. 1.6 pag. 377). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi
ricorre deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto
censurato, la realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il
Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da
quello esposto nella sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356;
sentenza 2C_793/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2).

3.2. Nella fattispecie, il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei
fatti relativo alla motivazione adottata dalla Commissione nella decisione del
18 luglio 2018 con la quale tale autorità gli ha inflitto una multa
disciplinare di fr. 1'000.--. A mente dell'insorgente, tale decisione avrebbe
escluso "categoricamente la violazione del divieto di conflitto d'interessi ex
art. 12 LLCA" (ricorso, pag. 4; si veda anche la replica del 9 dicembre 2019,
pag. 2) e lo avrebbe sanzionato unicamente per "violazione dell'art. 13 LLCA
ovvero [la] norma che tutela il segreto professionale" (ricorso, pag. 7).
Secondo l'interessato, il Tribunale amministrativo sarebbe dunque incorso in
arbitrio ritenendo che la decisione della Commissione era invece fondata
sull'esistenza di un conflitto d'interessi.

3.3. A tal proposito giova rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, la precitata decisione della Commissione, pur ritenendo
esplicitamente una "violazione delle norme deontologiche a tutela del segreto
professionale" (decisione della Commissione del 18 luglio 2018, pag. 5), non
esclude affatto in modo categorico (anche) una violazione del divieto del
conflitto d'interessi. Già solo per questo motivo, un accertamento arbitrario
dei fatti su questo punto da parte del Tribunale amministrativo appare quanto
meno dubbio. Sia come sia, questo aspetto può rimanere indeciso nella
fattispecie, in quanto non ha influenza alcuna sull'esito della presente causa.
Come già osservato poc'anzi (cfr. supra consid. 3.1), la critica di
accertamento arbitrario dei fatti deve infatti portare su elementi fattuali
determinanti per l'esito del procedimento. Ora, come si vedrà più avanti, le
censure sollevate dal ricorrente in relazione al tipo di infrazione alla LLCA
effettivamente ritenuta dalla Commissione (violazione del segreto d'ufficio o
del divieto del conflitto d'interessi), ovvero la pretesa violazione del
diritto di essere sentito (art. 29 Cost.; infra consid. 4), dell'art. 86 cpv. 5
della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm/TI; RL/TI 165.100; infra consid. 5) e del principio " ne eat iudex ultra
ed extra petita partium " (infra consid. 6), sono in effetti da scartare
indipendentemente dai motivi per i quali egli è stato sanzionato dalla
Commissione. Non essendo determinante per l'esito del procedimento, la critica
di accertamento arbitrario dei fatti sollevata dall'insorgente in merito a tale
questione non deve essere vagliata oltre.

3.4. Per il resto, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti
che risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 105
cpv. 1 LTF; sentenza 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 2). Questa Corte
fonderà dunque il proprio giudizio sui fatti constatati dall'autorità
precedente.

4. 

Il ricorrente invoca una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.), in quanto il Tribunale amministrativo avrebbe adottato una
motivazione diversa da quella della Commissione, "addebitandogli
arbitrariamente anche il conflitto di interessi" (ricorso, pag. 8), senza prima
concedergli la possibilità di esprimersi in merito.

4.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura
alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le
tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare
l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla
loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto
possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 145 I 167 consid. 4.1
pag. 170 seg.; 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222). In linea di massima, dal
diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi
preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF
132 II 485 consid. 3.4 pag. 495). Soltanto quando l'autorità prevede di fondare
la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura
anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporre la
pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia data loro la possibilità
di esprimersi al riguardo (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 171; 131 V 9 consid.
5.4.1 pag. 26; sentenza 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 4.3).

4.2. Nella fattispecie, il Tribunale amministrativo ha considerato che,
accettando di patrocinare F.A.________, il ricorrente era incorso in un
conflitto d'interessi in violazione dell'art. 12 lett. c LLCA e ha per questo
motivo confermato la decisione della Commissione. In quest'ultima, tale
autorità aveva esplicitamente fatto riferimento all'art. 12 lett. c LLCA e alla
problematica legata al conflitto d'interessi (cfr. decisione della Commissione
del 18 luglio 2018, pag. 3 seg.). Il relativo procedimento era del resto stato
aperto, il 14 marzo 2018, (anche) per presunta violazione del divieto del
conflitto d'interessi (sentenza impugnata, pag. 2). In siffatte circostanze,
indipendentemente dal tipo di infrazione alla LLCA poi effettivamente ritenuta
dalla Commissione (violazione del segreto d'ufficio o del divieto del conflitto
d'interessi; cfr. supra consid. 3.3), l'interessato poteva chiaramente
aspettarsi che il Tribunale amministrativo, tenuto ad applicare d'ufficio il
diritto (cfr. art. 31 LPAmm/TI), avrebbe esaminato la causa anche nell'ottica
del conflitto d'interessi (art. 12 lett. c LLCA). L'autorità precedente non ha
quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente non accordandogli la
possibilità di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica
(perfettamente prevedibile) da essa prospettata. La censura va dunque scartata.

5. 

Sempre in relazione alla motivazione adottata dal Tribunale amministrativo,
l'insorgente invoca un'applicazione arbitraria del diritto cantonale e sostiene
che l'autorità precedente avrebbe operato una reformatio in peius della
decisione della Commissione, senza prima informarlo né dargli la possibilità di
esprimersi, in crassa violazione dell'art. 86 cpv. 5 LPAmm/TI.

5.1. Una decisione è arbitraria (art. 9 Cost.) quando è in manifesta
contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando urta in modo
scioccante il sentimento di giustizia ed equità. La decisione deve inoltre
essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Il
semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità
precedente, potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura
preferibile non costituisce arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4 pag. 326 seg.).

5.2. Giusta l'art. 86 cpv. 5 LPAmm/TI, " se il Tribunale cantonale
amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una
parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di
esprimersi ".

5.3. Nella fattispecie, come del resto rilevato a ragion veduta anche dal
Tribunale amministrativo nella sua risposta del 10 ottobre 2019, nella sentenza
querelata tale autorità ha respinto il ricorso interposto dall'interessato e
tutelato la decisione della Commissione del 18 luglio 2018, confermandone
dunque il dispositivo. Dato che la sentenza impugnata non è stata modificata "a
pregiudizio di una parte" (art. 86 cpv. 5 LPAmm/TI), non si vede come,
indipendentemente dai motivi sui quali i Giudici cantonali hanno fondato la
loro decisione (cfr. supra consid. 3.3), il Tribunale amministrativo possa
avere operato una reformatio in peius o applicato in modo arbitrario l'art. 86
cpv. 5 LPAmm/TI. Le critiche sollevate del ricorrente a tal proposito non
possono dunque che essere respinte.

6. 

Quanto all'asserita violazione del principio " ne eat iudex ultra ed extra
petita partium " (ricorso, pag. 8), tale critica sembra confondersi - per
quanto è dato di comprendere - con le censure fondate sugli art. 29 Cost. e 86
cpv. 5 LPAmm/TI esaminate (e scartate) poc'anzi. Il ricorrente sembra inoltre
perdere di vista che il Tribunale amministrativo ha semplicemente confermato la
decisione della Commissione. Del resto, l'insorgente si limita ad affermare
perentoriamente che il Tribunale amministrativo avrebbe "giudica[to] oltre
quanto gli era stato chiesto" (ricorso, pag. 6), senza menzionare né invocare
alcuna disposizione legale (oltre a quelle appena citate) che sarebbe stata
disattesa dall'autorità precedente.

In siffatte circostanze, la censura - anche a supporre che sia sufficientemente
motivata (cfr. art. 42 e 106 cpv. 2 LTF) - non può che essere respinta.

7. 

Per il resto, l'insorgente (ricorso, pag. 8 segg.) si dilunga in argomentazioni
relative a questioni che esulano dall'oggetto del presente procedimento
(criticando ad esempio una decisione di sospensione presa dall'autorità
competente nella causa civile da lui intentata a nome di F.A.________),
rifacendosi tra l'altro a documenti posteriori al giudizio impugnato (in
particolare un reclamo inoltrato da E.A.________ davanti alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello il 26 agosto 2019 e una sentenza della Terza
camera civile del Tribunale d'appello del 21 novembre 2019) che non possono
essere vagliati (cfr. supra consid. 1.3), senza al contempo confrontarsi
chiaramente con la questione della violazione della LLCA alla base della
presente procedura.

Sia come sia, alla luce dei fatti constatati - senza arbitrio (cfr. supra
consid. 3) - dal Tribunale amministrativo e della giurisprudenza relativa
all'art. 12 lett. c LLCA, correttamente esposta dall'autorità precedente e a
cui qui si rimanda (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 pag. 221 segg.; 135 II 145
consid. 9.1 pag. 154 seg.; sentenza 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid.
1.2; si veda anche DTF 134 II 108 consid. 3 pag. 109 segg.), è senza violare il
diritto federale che i Giudici cantonali hanno ritenuto che il ricorrente era
incorso in un chiaro conflitto d'interessi proscritto dall'art. 12 lett. c
LLCA. Come emerge dal giudizio impugnato, infatti, l'insorgente ha accettato di
patrocinare F.A.________ in una causa che lo ha portato a rimettere in
questione atti da lui stesso effettuati in passato a nome della B.________ AG
su istruzione di C.A.________, del quale egli era oltretutto stato per oltre
dieci anni l'avvocato di fiducia (a dispetto delle critiche puramente
appellatorie da lui sollevate a tal proposito). In tali circostanze,
l'interessato non era evidentemente in grado di rispettare appieno il suo
obbligo di fedeltà e di diligenza nei confronti dei propri clienti (cfr. DTF
145 IV 218 consid. 2.1 pag. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 pag. 260; 135 II 145
consid. 9.1 pag. 154), obbligo che - giova ricordarlo - non è limitato nel
tempo e concerne dunque anche procedure che sono già concluse (cfr. DTF 145 IV
218 consid. 2.1 pag. 223; 134 II 108 consid. 3 pag. 110; sentenze 2C_45/2016
dell'11 luglio 2016 consid. 2.2 e 5A_967/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.3.2).

8. 

Infine, la sanzione inflitta (multa disciplinare di fr. 1'000.--), che non è
peraltro oggetto di specifica contestazione, appare nel caso concreto adeguata
e rispettosa del principio di proporzionalità e va pertanto confermata.

9. 

Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili
(art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo e alla Commissione di
disciplina degli avvocati del Cantone Ticino.

Losanna, 13 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti