Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.781/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_781/2019

Sentenza del 23 gennaio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 luglio
2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.119).

Fatti:

A. 

Nel maggio 2010, il cittadino kosovaro A.A.________ è entrato in Svizzera dove,
il 30 giugno successivo, si è sposato con la cittadina elvetica B.A.________.

A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale e, a
partire dal 30 giugno 2015, un permesso di domicilio.

B. 

Considerato che A.A.________ avesse sottaciuto dei fatti essenziali per
ottenerne il rilascio, il 17 agosto 2016 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso
di domicilio, aggiungendo che avrebbe esaminato se rilasciargli un permesso di
dimora.

Tale provvedimento è stato avallato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato
(30 gennaio 2018), quindi dal Tribunale cantonale amministrativo (25 luglio
2019).

C. 

Il giudizio della Corte cantonale è stato impugnato davanti al Tribunale
federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 settembre 2019. In
riforma dello stesso, viene chiesto che la validità del permesso di domicilio
sia confermata.

Il Tribunale amministrativo e la Sezione della popolazione hanno fatto rinvio
alle motivazioni e alle conclusioni della querelata sentenza. Il Consiglio di
Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1. 

Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv.
1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF),
l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di
diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca
di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c
n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, l'insorgente è però
legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la
riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nella misura in
cui sono direttamente volte all'annullamento delle decisioni della Sezione
della popolazione rispettivamente del Consiglio di Stato, le conclusioni tratte
nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

2.

2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venire
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via
generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il
Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non
è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi
sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della
violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti
simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario,
profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli
atti (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio
2011 consid. 2.2).

3. 

La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il
ricorrente, confermata da ultimo dai Giudici ticinesi dopo aver considerato che
egli avesse sottaciuto dei fatti essenziali nell'ambito del rilascio
dell'autorizzazione medesima.

3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStrI,
il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero ha fornito,
durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti
essenziali.

3.1.1. In base all'art. 62 lett. a LStrI, sono considerati essenziali non solo
gli aspetti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma
anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla
concessione del permesso richiesto; per giurisprudenza costante, così è di
regola per il fatto che la comunione tra i coniugi, sulla quale si basa il
diritto di soggiorno, non è più vissuta (art. 90 LStrI; sentenze 2C_261/2018
del 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1;
2C_375/2012 del 3 settembre 2012 consid. 3.1 e 2C_299/2012 del 6 agosto 2012
consid. 4.1). Benché abbia unicamente una portata indiretta, pure in questo
ambito è determinante la giurisprudenza secondo cui ogni richiamo a un
matrimonio che non è più vissuto ed esiste quindi solo sulla carta,
rispettivamente a un'unione coniugale compromessa, in assenza di concrete
possibilità di riconciliazione, è abusivo (DTF 135 II 1 consid. 4.2 pag. 9;
sentenza 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2; 130 II 113 consid. 4.2
pag. 117).

Di regola, l'intenzione reale dei coniugi non può essere stabilita attraverso
una prova diretta ma solo tramite indizi (sentenze 2C_726/2011 del 20 agosto
2012 consid. 3.1.2 e 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4.1); d'altra
parte, lo stato di fatto che porta a qualificare il richiamo a un'unione
coniugale come abusivo non può essere ammesso con facilità (DTF 135 II 1
consid. 4.2 pag. 9; sentenza 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2).

3.1.2. La dissimulazione è data quando lo straniero espone alle autorità le
ragioni della sua domanda in maniera da provocare, rispettivamente mantenere,
una falsa apparenza in merito a un fatto essenziale (sentenza 2C_726/2011 del
20 agosto 2012 consid. 3.1.1 con rinvii). Il silenzio in merito a un fatto o
l'informazione errata devono essere finalizzati all'ottenimento
dell'autorizzazione di soggiorno richiesta (sentenze 2C_15/2011 del 31 maggio
2011 consid. 4.2.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere
una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro
dell'importanza degli stessi; come detto, è sufficiente che ne dovesse
riconoscere la rilevanza (sentenze 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e
2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).

L'interessato non è inoltre liberato dall'obbligo di informare nemmeno quando,
dando prova di diligenza, le autorità avrebbero potuto accertare esse stesse i
fatti determinanti (sentenze 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1;
2C_299/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011
consid. 4.1).

3.2. Anche in presenza delle condizioni per procedere a una revoca occorre
infine che la ponderazione dei differenti interessi - pubblici e privati - in
gioco faccia apparire la misura decisa come proporzionata alle circostanze
specifiche (art. 96 LStrI; DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381; sentenze 2C_988
/2014 del 1° settembre 2015 consid. 5; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid.
5 e 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.1).

4. 

Sul piano formale, il ricorrente ritiene che il Tribunale amministrativo abbia
leso il suo diritto di essere sentito. Così come esposta, in relazione al
rigetto della domanda di audizione di sé stesso e della coniuge, la critica si
confonde tuttavia con quella dell'accertamento dei fatti rispettivamente
dell'apprezzamento delle prove, cui va data risposta più oltre.

5.

5.1. Come rammentato, il 17 agosto 2016 le autorità migratorie ticinesi hanno
revocato il permesso di domicilio di A.A.________, poiché al momento della sua
richiesta aveva sottaciuto che l'unione coniugale non era più data.
Esprimendosi su ricorso, la Corte cantonale è stata di medesimo avviso; nel suo
giudizio, ha infatti rilevato:

che, in sede d'interrogatorio di polizia, entrambi i coniugi hanno ammesso che
nel mese di luglio 2015 - in concomitanza del rilascio del permesso di
domicilio - la loro unione coniugale era già cessata e che questo dimostra che,
a quel momento, il loro matrimonio era già in crisi ed esisteva quindi soltanto
sulla carta;

che ciò è confermato dall'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale,
presentata l'11 gennaio 2016 da B.A.________ alla Pretura competente, in cui il
patrocinatore indica che dal luglio 2015 la sua assistita non aveva più saputo
nulla del consorte se non che passava di tanto in tanto, in sua assenza, per
ritirare la corrispondenza;

che il fatto che, fino alla fine del 2015, il ricorrente abbia avuto
ufficialmente il medesimo domicilio della moglie non è decisivo;

che non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli le
dichiarazioni rilasciate circa la presenza del ricorrente presso l'abitazione
coniugale fino all'autunno 2015 da alcuni conoscenti della coppia (il
proprietario del vicino bar C.________, l'inquilino D.________ e il testimone
di nozze E.________) e prodotte dinnanzi al Governo ticinese, in quanto non
attestano nulla in merito alla relazione effettivamente vissuta fino a quel
momento tra i coniugi;

che, sempre davanti alla polizia, la moglie del ricorrente aveva finanche
ammesso che l'unione coniugale era durata fino alla fine del 2014 circa anche
se poi, dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente ha tentato di rimettere in
discussione questa affermazione, versando agli atti una dichiarazione
prestampata in cui la consorte precisava di avere vissuto una vera e serena
relazione con il marito fino al mese di novembre 2015;

che, proprio nel ricorso al Consiglio di Stato, l'insorgente aveva asserito di
avere vissuto una vera e serena relazione con la moglie soltanto fino al mese
di agosto 2015, e la contraddittorietà delle loro affermazioni pendente causa
dimostra come essi tentino invano di confutare le convergenti dichiarazioni
della prima ora, rilasciate da entrambi alla polizia cantonale e rimaste
incontestate ancora al momento del provvedimento dipartimentale.

5.2. Preso atto dell'apprezzamento delle prove qui riassunto, il ricorrente ne
denuncia l'arbitrarietà: da un lato, per quanto riguarda la sua deposizione
dell'8 marzo 2016 davanti alla polizia cantonale; d'altro lato, in merito alle
dichiarazioni di terze persone versate agli atti. Nei due casi, la critica va
condivisa.

5.2.1. Alla richiesta di descrivere la sua situazione personale e famigliare,
formulatagli dalla polizia cantonale l'8 marzo 2016, il ricorrente ha infatti
risposto come segue:

"Ora vivo solo. Io e mia moglie ci siamo separati effettivamente da gennaio
2016, tuttavia già da fine luglio i rapporti con mia moglie stavano
peggiorando. Ad inizio agosto 2015 mi sono recato per due settimane in vacanza
da solo in Kossovo, dopo di che per circa un mese ho lavorato in Svizzera
interna sempre per la stessa ditta F.________. Da metà settembre circa fino a
fine anno di tanto in tanto sono ancora rimasto a casa con mia moglie ma poi,
dato che litigavamo spesso, in più occasioni venivo ospitato da mio fratello
che abita a X.________ o da colleghi di lavoro. In data 24.02.2016 abbiamo
ricevuto la sentenza di separazione".

A una domanda diretta relativa alla durata effettiva della convivenza
rispettivamente dell'unione coniugale, ha quindi indicato:

"più o meno da metà maggio 2010 fino a luglio 2015 consecutivamente, poi, come
già spiegato, da quest'ultima data fino a gennaio 2016 in modo alternato"

"i primi problemi con la moglie sono iniziati più o meno a metà 2015, io non
pensavo di separarmi da lei. È stata mia moglie a voler rivolgersi ad un
avvocato per la separazione. Fino a metà 2015 più o meno il rapporto
funzionava, capitavano dei litigi ma nulla che mi facesse pensare a una
separazione. Anche nel 2014 avevamo avuto delle discussioni, sempre legate al
lavoro"

Di conseguenza, egli non ha affatto ammesso che nel luglio 2015 l'unione
coniugale fosse cessata, come risulta dal giudizio impugnato. Semmai, ha
segnalato che, dopo alcune discussioni sorte già in precedenza, a metà 2015
sono emersi nuovi contrasti e che - nei mesi successivi, ma non prima - essi si
sono poi rivelati insanabili.

5.2.2. Come detto, l'arbitrio nella lettura delle prove agli atti non è però
dato solo in relazione all'esito dell'interrogatorio del ricorrente, ma pure
alle dichiarazioni rilasciate il 16 e 17 ottobre 2016 da alcuni conoscenti
della coppia e, segnatamente, da E.________.

A differenza di quanto vale per le dichiarazioni di C.________ e di D.________
- che si riferiscono alla sola coabitazione ma non attestano nulla in merito
alla qualità della relazione vissuta fino a quel memento tra i coniugi - la
dichiarazione di E.________, testimone di nozze della coppia, dà infatti conto
anche di tale aspetto, indicando:

"confermo di aver conosciuto bene la coppia A.A.________-B.A.________ e di
essere stato il loro testimone di nozze il 30 giugno 2010 presso l'Ufficio di
Stato Civile di Y.________ [...] Successivamente sono stato ospite a casa loro
a Y.________ oppure loro erano ospiti miei, fino all'autunno-inverno 2015
quando il loro rapporto è deteriorato ed A.A.________ è stato costretto ad
abbandonare il tetto coniugale"

5.3. Proceduto a queste precisazioni resta da esaminarne l'impatto che le
stesse hanno sull'apprezzamento delle prove nel suo complesso. In effetti, per
scostarsi dai fatti contenuti nel giudizio impugnato non basta un loro
accertamento arbitrario ma occorre nel contempo che l'eliminazione del vizio
riscontrato possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art.
97 cpv. 1 LTF).

6.

6.1. Benché allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta
la procedura (art. 90 LStr), la prova del sussistere delle condizioni per la
pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incombe nella sua sostanza
all'autorità (sentenze 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/
2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid.
2.2). Una prova è fornita quando l'autorità chiamata a decidere giunge alla
conclusione che il fatto, così come affermato o sostenuto, sussiste davvero.
Una certezza assoluta non è richiesta; basta un grado di verosimiglianza, che
non lascia spazio a ragionevoli dubbi (sentenza 2C_988/2014 del 1° settembre
2015 consid. 3.1, relativo a un caso di revoca analogo; PATRICK KRAUSKOPF/
KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2aed. 2016, n. 207 ad art. 12 PA).

6.2. Preso atto dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, corretti nel
senso indicato nel precedente considerando 5.2, tale grado di verosimiglianza
non è tuttavia raggiunto e la revoca in discussione non può quindi essere
confermata.

6.2.1. Da una parte, nell'istanza per l'ottenimento di misure di protezione
dell'unione coniugale, che risale all'11 gennaio 2016, il patrocinatore della
moglie del ricorrente rileva in effetti che "dallo scorso mese di luglio il
marito non è più al domicilio coniugale" e che egli sembrerebbe "vivere dai
propri genitori, ma in realtà nulla si sa di lui (se non che passa da casa ogni
tanto, in assenza della moglie, a ritirare la corrispondenza) ". Inoltre,
quando la polizia ha chiesto a B.A.________ di indicare per quanto tempo lei e
il marito avessero effettivamente convissuto, quest'ultima ha risposto "dal
marzo o aprile 2010 fino al mese di luglio 2015" aggiungendo che "l'unione
coniugale è durata fino alla fine del 2014 circa. Poi la nostra relazione si è
spenta".

D'altra parte, però, con dichiarazione del 29 agosto 2016 indirizzata al
Consiglio di Stato, B.A.________ ha osservato "che l'unione coniugale e la
relativa regolare convivenza con il marito è durata fino alla fine del 2015 e
non 2014 come indicato nella decisione del 17 agosto 2016 dell'Ufficio della
migrazione, Servizio Stati terzi e mercato del lavoro. I primi problemi sono
sorti a fine estate 2015, ma mio marito ha vissuto in casa fino a novembre".
Anche durante l'interrogatorio davanti alla polizia, avvenuto il 25 febbraio
2016, e alla domanda se poteva descrivere la sua situazione personale e
famigliare, ha quindi risposto che "dal mese di luglio 2015 io e mio marito non
viviamo più insieme, principalmente perché lui era fuori cantone per lavoro"
aggiungendo che la separazione definitiva sarebbe avvenuta solo nel gennaio
2016.

6.2.2. Oltre alle affermazioni più recenti della moglie, contro l'esistenza di
una situazione matrimoniale compromessa già prima della richiesta di
concessione del permesso di domicilio, vanno poi pure le varie prese di
posizione del ricorrente, sul cui effettivo tenore già si è detto in precedenza
(consid. 5.2.1), ma non soltanto.

Anche volendo relativizzare sia quanto indicato dalla moglie che dal
ricorrente, in ragione di interessi concreti nella causa, va infatti rilevato
che le loro affermazioni sono corroborate: da un lato, sia dalle impressioni
stilate dall'agente di polizia, dopo avere interrogato i coniugi A.A.________;
d'altro lato, dalla dichiarazione del testimone di nozze E.________. Nelle
prime, è in effetti indicato che la situazione "ha iniziato a peggiorare dal
mese di luglio 2015"; pure dalla dichiarazione di E.________, risulta quindi
che un deterioramento della situazione tra i coniugi non è intervenuto nella
prima metà del 2015, bensì nella seconda.

6.3. Alla luce della situazione descritta, in merito al fatto che al momento
della domanda di rilascio/del rilascio del permesso di domicilio la comunione
tra i coniugi fosse già compromessa (e il ricorrente dovesse quindi attirare
l'attenzione su tale aspetto) restano pertanto più che ragionevoli dubbi. Di
conseguenza, la prova richiesta alle autorità (precedente consid. 6.1) non è
stata fornita, la revoca va annullata e la validità del permesso di domicilio
confermata.

Visto il tempo oramai trascorso, anche un rinvio alle autorità cantonali per
ulteriori accertamenti non appare infatti più opportuno (sentenza 2C_988/2014
del 1° settembre 2015 consid. 3.3); d'altra parte mal si comprende perché
davanti a una situazione contraddittoria come quella descritta e ad un onere
della prova sostanzialmente a carico dell'autorità gli accertamenti ancora
possibili - come, ad esempio, la convocazione di E.________, al fine di
approfondire quanto da lui indicato in forma scritta, oppure un'ulteriore
audizione dei coniugi - non siano stati predisposti a tempo debito (sentenze
2C_211/2012 del 3 agosto 2012 consid. 3.1 in fine; 2C_595/2011 del 24 gennaio
2012 consid. 3.4 e 2C_403/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 3.3.3).

7.

7.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della
sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è
annullata e il permesso di domicilio rilasciatogli mantiene la sua validità.

7.2. Il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi su spese
e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF;
sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).

7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); esso deve però corrispondere al
ricorrente, patrocinato da due avvocati, un'indennità per ripetibili per la
sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della
sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è
annullata.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.--
per ripetibili della sede federale.

4.

La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione
sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale.

5. 

Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 23 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli