Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.758/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_758/2019

Sentenza del 14 aprile 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Zünd, Beusch,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Stefano Steiger,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso di dimora UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 agosto
2019 dal Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2017.328).

Fatti:

A. 

A.________, cittadina italiana nata nel..., è giunta in Svizzera nel luglio
2009 per lavorare quale dipendente. A tal fine ha beneficiato di autorizzazioni
di soggiorno temporanee, quindi di un permesso di dimora annuale rinnovato
un'ultima volta fino al 26 febbraio 2017. Richiedendone il rilascio/il rinnovo
aveva certificato di non esser mai stata condannata e non avere procedimenti
penali in corso.

Sin dal suo arrivo in Svizzera e salvo alcune brevi interruzioni, A.________ ha
sempre svolto un'attività lucrativa, dapprima a tempo determinato e poi a tempo
indeterminato. Tra febbraio e maggio 2010 ha inoltre seguito un corso per
collaboratrici sanitarie organizzato dalla sezione ticinese della Croce Rossa,
mentre da luglio a dicembre 2012 ha effettuato la formazione di assistente di
cura, ottenendo il relativo diploma cantonale.

B. 

Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha subito due condanne (2012 e
2015).

Decreto d'accusa del 9.07.2012: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni,
e multa di fr. 1'200.-- per guida in stato di inattitudine e infrazione alle
norme della circolazione (commesse il 06.05.2012);

Decreto d'accusa del 26.05.2015: pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
fr. 80.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni,
e multa di fr. 900.--, oltre alla revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di cui alla condanna precedente, per
guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione
(commesse il 28.03.2015).

A fronte delle citate pronunce, la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino ha inoltre richiesto alle autorità
italiane il certificato del casellario giudiziale dell'interessata, dal quale
sono emerse le seguenti condanne:

2.10.2006: multa di euro 870 per omesso versamento (continuato) delle ritenute
previdenziali ed assistenziali;

05.03.2010: 8 mesi di reclusione e multa di euro 400 per truffa continuata in
concorso (commessa dal 02.08.2002 al 05.12.2002);

05.10.2010: 1 anno e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta (commessa
il 16.6.2003).

C. 

Con decisione del 23 ottobre 2015, le autorità migratorie ticinesi hanno
revocato a A.________ il permesso di dimora di cui disponeva, rimproverandole:
da un lato, di avere interessato le autorità di polizia e giudiziarie in
Svizzera e all'estero; d'altro lato, di avere sottaciuto, al momento della
presentazione della domanda di rilascio del permesso, l'esistenza di condanne
precedenti.

Tale provvedimento è stato confermato su ricorso sia dal Consiglio di Stato
ticinese che dal Tribunale amministrativo (8 agosto 2019).

D. 

Il 10 settembre 2019, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al
Tribunale federale, con ricorso in materia di diritto pubblico. In tale
contesto, chiede che la pronuncia dei Giudici ticinesi sia riformata e che il
permesso di soggiorno le venga rinnovato.

La Corte cantonale si è riconfermata nella propria sentenza. Ad essa ha
rinviato anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece
rimesso al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133
I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342). Già
perché colei che insorge può richiamarsi all'accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC), che le riconosce tra l'altro un diritto a soggiornare in
Svizzera per svolgere un'attività economica (art. 4 ALC in relazione con gli
art. 2 e 6 allegato I ALC), l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova tuttavia
applicazione (sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 1.2 con
rinvii).

1.2. Diretto contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86
cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato nei termini
(art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF), dalla destinataria della
pronuncia contestata e con un interesse all'annullamento o alla modifica della
stessa (art. 89 cpv. 1 LTF). In effetti, anche se la procedura ha preso avvio
dalla revoca del permesso di soggiorno a suo tempo concesso all'insorgente e
detta autorizzazione è giunta a scadenza il 26 febbraio 2017, va rilevato che
il giudizio impugnato non si è espresso solo su tale aspetto, ma ha di fatto
negato in via generale il diritto al proseguimento del soggiorno in Svizzera
sulla base dell'ALC. Per quanto precede, l'impugnativa è ammissibile quale
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.

2.

Di principio, Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art.
106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla violazione di
diritti fondamentali, che dev'essere denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Per quanto riguarda i fatti, il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato
eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene
esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560).

3.

3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 LStrI, il permesso di dimora è di durata limitata
e può essere prorogato, se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv.
1 LStrI. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando
lo straniero: ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni
false o taciuto fatti essenziali (lett. a); è stato condannato a una pena
detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (lett. c). Visto che la revoca di un permesso di dimora non è
regolata nell'ALC, detti motivi valgono anche per la revoca/il mancato rinnovo
di permessi di dimora UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI; art. 23 cpv. 1
dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione
delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_799/2019 del 13 novembre 2019
consid. 2.1 con ulteriori rinvii). In simile contesto, determinante è ciò
nondimeno l'art. 5 allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'ALC
possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

3.2. Secondo la giurisprudenza in materia, che si orienta alla direttiva CEE 64
/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione
europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una
condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

3.3. Dato un valido motivo di revoca rispettivamente di non rinnovo così come
il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC, una tale misura si giustifica infine
solo quando è proporzionata (sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 4 e
2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3).

4. 

Nel suo giudizio, la Corte cantonale ha rilevato che il mancato rinnovo del
permesso di soggiorno in questione andava confermato.

Pur non contestando l'esistenza di un motivo di revoca, la ricorrente ritiene
invece che il provvedimento preso nei suoi confronti non sia compatibile né con
l'art. 5 allegato I ALC, né con il principio della proporzionalità, né con
l'art. 8 CEDU e la Costituzione federale.

5.

5.1. Esaminando la fattispecie nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, la Corte
cantonale, pone dapprima in rilievo le condanne che l'insorgente ha subito in
Italia nel 2010 e i reati che vi stanno alla base, commessi nel 2002
rispettivamente nel 2003. Considerato senza particolare importanza che la
stessa non si sia macchiata di delitti di carattere violento, a sfondo sessuale
o in relazione con il commercio di stupefacenti, evidenzia nel contempo che il
patteggiamento che ha portato alle condanne in questione permette di ottenere
sconti fino ad un terzo della pena e che l'indulto - di cui l'insorgente ha
beneficiato - estingue la pena ma non i reati che sono stati commessi.

Stigmatizzato il fatto che A.________ ha ripetutamente omesso di informare le
autorità ticinesi in merito ai suoi precedenti penali, osserva quindi che
quest'ultima è stata oggetto di condanne anche in Svizzera, segnatamente nel
2012 e 2015, e che alla luce di quanto indicato si deve pertanto concordare con
l'opinione espressa dal Consiglio di Stato ticinese, secondo cui "l'insorgente
rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la
società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC,
tale da legittimare il diniego di rilasciargli un permesso di dimora".

5.2. La conclusione tratta in relazione all'art. 5 allegato I ALC dal Tribunale
amministrativo, in accordo con quanto deciso in precedenza dal Governo
ticinese, non può essere tuttavia condivisa.

5.2.1. In concreto, la ricorrente è stata condannata in Italia per truffa (8
mesi di pena) e bancarotta fraudolenta (16 mesi di pena). Ora, in questo
contesto va confermato che dei motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a
giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono
sussistere anche nel caso del compimento di reati economici e che l'entità
delle pene inflitte a distanza di anni dai fatti rispecchia senz'altro una
certa gravità degli atti in questione (sentenze 2C_952/2013 del 20 dicembre
2013 consid. 4.2; 2C_110/2012 del 26 aprile 2012, consid. 3.3.1 e 2C_447/2008
del 17 marzo 2009). D'altra parte, proprio nell'ottica dell'art. 5 allegato I
ALC, non si può però non osservare che i fatti che hanno portato alla pronuncia
di tali pene, in seguito condonate, sono ormai remoti, perché risalgono
addirittura al 2002 e al 2003.

Nel contempo, va sottolineato che questi reati nemmeno riguardano ambiti, come
ad esempio quello degli stupefacenti, in relazione ai quali il Tribunale
federale si mostra particolarmente rigoroso (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag.
126; sentenze 2C_44/2017 del 28 luglio 2017 consid. 5.1 e 2C_963/2015 del 29
febbraio 2016 consid. 4.3) e che, pure in simili contesti, il trascorrere di
molti anni dal compimento del reato dev'essere del resto tenuto in giusta
considerazione (sentenza 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.3, che si
riferisce a reati compiuti nell'ambito degli stupefacenti nel 2005 e 2007).

5.2.2. La ricorrente è stata poi condannata anche in Svizzera, per avere
condotto un veicolo con un tasso alcolemico accertato tra 1,33 e 1,76 grammi
per mille (nel 2012), nonché tra 1,22 e 1,64 grammi per mille (nel 2015).

Tale comportamento è evidentemente contrario all'ordine e alla sicurezza
pubblici, perché la guida in stato di ubriachezza mette in pericolo la vita del
conducente medesimo e degli altri utenti della strada (DTF 139 II 121 consid.
5.5.1 pag. 127; sentenze 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.4; 2C_452/
2017 del 2 luglio 2018 consid. 4.4 e 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.2).
Come di recente indicato da questa Corte in una fattispecie per molti versi
analoga, e senza nulla togliere alla gravità dei fatti in questione, anche le
due condanne subite dall'insorgente in Svizzera non permettono però di
concludere che la stessa costituisca una concreta minaccia per l'ordine
pubblico del nostro Paese ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC (sentenza 2C_624/
2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.4; diversa, per contro, era la situazione
esaminata nelle sentenze 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 e 2C_864/2018 del 18
febbraio 2019, poiché in questi casi le condanne per guida in stato di
inattitudine erano molteplici e sono state commesse con regolarità durante un
lungo lasso di tempo).

5.2.3. Sempre come rilevato nella sentenza 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019
(consid. 5.5) alla conclusione secondo cui la ricorrente costituirebbe una
minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società - come richiesto dall'art. 5 allegato I ALC e dalla
giurisprudenza in materia - non conduce infine il fatto che, quando ha
richiesto il permesso di dimora UE/AELS, ha sottaciuto di avere dei
procedimenti penali pendenti in Italia e non ha in seguito indicato alle
autorità di essere stata condannata.

In effetti, se è vero che un simile atteggiamento può costituire un indizio di
una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine pubblico (sentenza 2C_624/2019
del 28 ottobre 2019 consid. 5.5 con ulteriori rinvii), e che ad esso si
aggiunge qui quella che i Giudici ticinesi definiscono "una certa propensione a
non rispettare le regole della circolazione stradale", altrettanto vero è che
nel caso della ricorrente emerge per il resto un quadro diverso e rassicurante:
ovvero di una persona che - lasciatasi alle spalle gli atti che hanno portato
alle condanne del 2010, lontani nel tempo (2002 e 2003) e con nessuna attinenza
rispetto alle infrazioni in materia di circolazione stradale - ha seguito una
nuova formazione, ottenendo il diploma cantonale di assistente di cura, e da
tempo svolge un'attività lavorativa del 100 %.

Sempre dal giudizio impugnato non risulta inoltre né una dipendenza da alcol,
che potrebbe portare a valutare differentemente il rischio di recidiva in
materia di infrazioni delle regole della circolazione stradale, né la pronuncia
di altre misure, come la revoca della licenza di condurre, cui l'insorgente non
si sarebbe attenuta (sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5 e
contrario).

6. 

6.1. Constatata la lesione dell'art. 5 allegato I ALC, il ricorso dev'essere
pertanto accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata alla
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino, affinché rinnovi l'autorizzazione di soggiorno alla ricorrente. Da
parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà nuovamente esprimersi sulle spese
e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).

6.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere alla
ricorrente, assistita da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è accolto. La sentenza dell'8 agosto 2019 del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la causa rinviata alla Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
affinché rinnovi l'autorizzazione di soggiorno alla ricorrente.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr.
2'500.-- per ripetibili della sede federale.

4. 

La causa è nel contempo rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale.

5. 

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione. 

Losanna, 14 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli