Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.678/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_678/2019

Sentenza del 21 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 giugno 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.73).

Fatti:

A.

A.a. A.________, cittadino venezuelano nato nel 1985 (cfr. art. 105 cpv. 2
LTF), è giunto in Svizzera il 13 aprile 1993 per ricongiungersi con la madre,
di nazionalità domenicana e coniugata con un cittadino elvetico. Dopo aver
inizialmente ottenuto un permesso di dimora, il 24 luglio 1997 l'interessato è
stato posto a beneficio di un permesso di domicilio.

A.b. A.________ è padre di B.________, cittadina italiana (cfr. art. 105 cpv. 2
LTF) titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, nata dalla sua relazione con
C.________, di nazionalità italiana e domenicana. Tale relazione ha preso fine
nel febbraio del 2013. A.________ detiene attualmente l'autorità parentale
congiunta sulla figlia, la quale è stata affidata alla madre.

L'interessato è inoltre padre di D.________, cittadino colombiano e venezuelano
(cfr. art. 105 cpv. 2 LTF) titolare di un permesso di dimora, nato dalla sua
relazione con l'attuale compagna, la cittadina colombiana E.________.
A.________ vive attualmente con la compagna e il figlio.

A.c. Il 28 giugno 2006, A.________ ha ottenuto un diploma di impiegato
qualificato e, il 19 giugno 2009, un certificato cantonale di contabilità. Dal
19 maggio 2009 al 30 aprile 2015, l'interessato ha lavorato presso un'azienda
ticinese come "senior accountant". Il 12 ottobre 2015 è poi stato assunto in
qualità di "Treasury Front office Specialist" (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF) dalla
F.________SA.

A.d. Con giudizio del 18 aprile 2016, in parziale riforma della sentenza di
primo grado del 3 settembre 2015, la Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi
(da espiare) per infrazione aggravata alla LStup (agosto 2013 - giugno 2014),
riciclaggio di denaro e ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al
soggiorno illegale.

B. 

Con decisione del 19 agosto 2016, preso atto della condanna subita da
A.________, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha revocato il
permesso di domicilio dell'interessato, assegnandogli un termine per lasciare
la Svizzera.

Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato
(13 dicembre 2017) che dal Tribunale amministrativo (14 giugno 2019) del
Cantone Ticino. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che, alla luce
della gravità dei reati commessi da A.________, il provvedimento contestato era
giustificato sotto il profilo del diritto interno (art. 62 e 63 LStrI),
conforme al principio di proporzionalità (art. 96 LStrI) e rispettoso degli
art. 8 CEDU e 13 Cost.

C. 

Il 30 luglio 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui domanda, protestate tasse, spese
e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 14
giugno 2019, il rinvio degli atti alla Sezione della popolazione per la
pronuncia di un ammonimento e (implicitamente) il mantenimento del proprio
permesso di domicilio.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. La Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del
gravame, producendo un documento relativo alla situazione debitoria di
A.________. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa
Corte.

Con decreto presidenziale del 31 luglio 2019 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, il ricorso verte sulla revoca di un permesso di domicilio,
al cui mantenimento l'insorgente ha in linea di principio un diritto (cfr. DTF
135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4; sentenze 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019
consid. 1.2 e 2C_802/2018 del 17 dicembre 2018 consid. 1.1). Il ricorrente, nel
nostro Paese dal 1993 e i cui due figli risiedono in Svizzera, sostiene inoltre
- senza che ciò appaia d'acchito insostenibile - di avere un diritto a un
permesso di soggiorno in base all'art. 8 CEDU, il quale tutela il rispetto
della vita privata e familiare. La presente causa sfugge dunque all'eccezione
citata, fermo restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno
dell'interessato sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid.
1.1 pag. 179; sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del
ricorso in materia di diritto pubblico è quindi aperta.

1.2. Per il resto, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un
tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e presentato
nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF cum art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con
interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ricevibile.

1.3. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Dal momento che le condizioni per un
richiamo all'art. 99 cpv. 1 LTF non sono né date né sostanziate, il contratto
di lavoro allegato al ricorso e il conteggio relativo alla situazione debitoria
dell'interessato prodotto dalla Sezione della popolazione non possono essere
vagliati. Comunque sia, alla presa in considerazione di tali documenti
osterebbe anche la data che portano (15 luglio 2019, rispettivamente 31 luglio
2019), posteriore a quella del giudizio impugnato (14 giugno 2019).

2. 

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti
accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i
casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373
consid. 1.6 pag. 377). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre deve
motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la
realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale
non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella
sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356; sentenza 2C_793/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2).

Siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal
giudizio querelato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto
(art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_400/2019 dell'8 agosto 2019 consid. 2 e
2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 2.2). Questa Corte fonderà dunque il
proprio giudizio sui fatti constatati dall'autorità precedente.

3. 

Giusta il previgente art. 63 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr; RS 142.20; dal 1o gennaio 2019: LStrI [RU 2017 6521]),
applicabile alla presente fattispecie in virtù dell'art. 126 cpv. 1 LStrI (cfr.
sentenza 2C_95/2019 del 13 maggio 2019 consid. 3.4.1), il permesso di domicilio
di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre
quindici anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui
all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr e all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr. Secondo
quest'ultima norma, l'autorità competente può in particolare revocare
un'autorizzazione di soggiorno se la persona straniera è stata condannata a una
pena detentiva di lunga durata, ovvero - secondo giurisprudenza - di una durata
superiore a un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno
sospesa (DTF 137 II 297 consid. 2.1 pag. 299; sentenza 2C_481/2019 del 5 giugno
2019 consid. 3.1).

Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato (in appello) il 18 aprile
2016 a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, la quale è di lunga durata ai
sensi della giurisprudenza suesposta. La revoca del suo permesso di domicilio è
dunque conforme agli art. 62 e 63 LStr, come del resto ammette egli stesso
(cfr. ricorso, pag. 4).

4. 

L'insorgente invoca una violazione degli art. 5 e 13 Cost., 96 LStrI e 8 CEDU,
rimproverando in sostanza al Tribunale amministrativo di avere attribuito un
peso eccessivo alla condanna penale da lui subita, senza tenere
sufficientemente conto degli elementi positivi relativi alla sua situazione
personale, segnatamente della lunga durata del suo soggiorno in Svizzera, della
sua integrazione "pienamente riuscita" (ricorso, pag. 10), della relazione con
i figli minorenni residenti in Svizzera e dell'assenza di legami con il
Venezuela. Alla luce di tali circostanze, la revoca del suo permesso di
domicilio non sarebbe dunque proporzionale.

4.1. La revoca di un permesso di domicilio è giustificata unicamente se, sulla
base di una ponderazione globale degli interessi in gioco, essa appare
proporzionale (art. 96 LStr; cfr. anche art. 5 cpv. 2 Cost.). Nell'esercizio
del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono quindi conto
degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero,
considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato sul piano penale, la
durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il
pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse
confermata (DTF 139 I 145 consid. 2.4 pag. 149; sentenze 2C_481/2019 del 5
giugno 2019 consid. 3.3.1 e 2C_507/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 4.2). Per
costante giurisprudenza, il primo criterio per valutare la gravità della colpa
e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna
inflitta (sentenze 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 5.2; 2C_976/2017
dell'8 febbraio 2018 consid. 3.3; 2C_568/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.2).

La revoca di un permesso di domicilio soggiace a esigenze tanto più elevate
quanto più lunga è la durata della permanenza in Svizzera. Anche nei confronti
di stranieri che sono nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, una
simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una
persona si è macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere
violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti -,
sia quando si è resa punibile a più riprese (sentenze 2C_725/2018 del 13
novembre 2018 consid. 6.2; 2C_976/2017 dell'8 febbraio 2018 consid. 3.3; 2C_568
/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.2; 2C_380/2015 del 19 febbraio 2016 consid.
3.3). Principi analoghi valgono nel caso di stranieri che non possono essere
considerati "di seconda generazione", ma che vivono nel nostro Paese da molto
tempo (sentenza 2C_380/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 3.3).

4.2. L'esame della proporzionalità imposto dall'art. 96 LStr è analogo a quello
richiesto nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 par. 2 CEDU, ugualmente
invocato dal ricorrente (sentenze 2C_158/2019 del 12 aprile 2019 consid. 5.2;
2C_507/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 4.1; 2C_557/2018 del 26 ottobre 2018
consid. 4.2). Le censure relative alla violazione di tali norme saranno dunque
esaminate congiuntamente (infra consid. 4.4). A tal proposito, va comunque
rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo
senza tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale (sentenza impugnata, pag.
17), l'insorgente, che risiede legalmente in Svizzera dal 1993, può in linea di
principio richiamarsi alla tutela della sua vita privata ai sensi dell'art. 8
par. 1 CEDU (cfr. DTF 144 I 266 consid. 3 pag. 271 segg.; sentenza 2C_557/2018
del 26 ottobre 2018 consid. 4.1). Peraltro, data tale premessa, la questione -
lungamente discussa sia nel giudizio querelato che nel gravame - della
possibilità per il ricorrente di invocare l'art. 8 par. 1 CEDU anche
nell'ottica della vita familiare non merita disamina.

4.3. Quanto all'art. 13 Cost., pure menzionato dall'insorgente, tale norma ha
una portata identica all'art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I 331 consid. 8.3.2 pag.
350; sentenze 2C_586/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 7.1 e 2C_340/2019 del 16
maggio 2019 consid. 6.1). Le censure sollevate in proposito dall'interessato
saranno quindi esaminate unicamente nell'ottica di quest'ultima disposizione.

4.4.

4.4.1. Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Svizzera nel 1993, all'età
di sette anni, ha seguito tutta la sua formazione scolastica nel nostro Paese,
ottenendo un diploma di impiegato qualificato (2006) e un certificato cantonale
di contabilità (2009), e ha in seguito lavorato regolarmente. Non risulta
inoltre dai fatti constatati nella sentenza impugnata che l'interessato avrebbe
beneficiato dell'aiuto sociale. Quanto alla situazione debitoria
dell'insorgente, il Tribunale amministrativo accenna genericamente a dei
"debiti contratti durante la carcerazione", rilevando poi però che il
ricorrente ne ha rimborsato "una parte" (sentenza impugnata, pag. 11), ciò che
depone a suo favore.

L'insorgente ha, poi, un chiaro interesse a vivere in Svizzera presso la
compagna e il figlio D.________ (con i quali attualmente convive), nonché a
poter esercitare il diritto di visita del quale beneficia nei confronti della
figlia B.________, su cui detiene l'autorità parentale congiunta. A tal
proposito, contrariamente a quanto afferma l'autorità precedente in modo quanto
meno sorprendente ("non è peraltro dato di vedere come il suo rientro in
Venezuela possa precludergli il diritto di visita"; sentenza impugnata, pag.
17), data la distanza tra la Svizzera e il paese d'origine dell'interessato, è
indubbio che il rinvio di quest'ultimo in Venezuela renderebbe molto difficile
l'esercizio del diritto di visita su B.________. Secondo i fatti constatati nel
giudizio querelato, in Svizzera risiedono inoltre la madre e il fratello
dell'insorgente.

In siffatte circostanze, la misura di revoca decisa nei confronti
dell'interessato lo colpisce duramente.

4.4.2. Tali aspetti, di grande rilievo, devono tuttavia essere relativizzati
alla luce dei reati commessi dal ricorrente, segnatamente dell'infrazione
aggravata alla LStup da lui perpetrata sull'arco di quasi un anno (agosto 2013
- giugno 2014), partecipando a un traffico di cocaina di entità non
trascurabile. Un simile reato, per il cui compimento l'insorgente è stato
condannato (in appello), insieme a quelli di riciclaggio di denaro e ripetuta
incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale, alla pena
detentiva di 3 anni e 6 mesi, comporta in effetti un interesse rilevante
all'allontanamento di chi lo commette, anche nel caso in cui l'autore sia uno
straniero di "seconda generazione" o una persona che soggiorna da lungo tempo
in Svizzera (cfr. supra consid. 4.1 in fine; sentenza 2C_38/2012 del 1o giugno
2012 consid. 5.1).

A proposito del traffico di cocaina in questione, il Tribunale amministrativo
ha precisato che l'interessato, "agendo in banda secondo accordi e con ruoli e
modalità prestabiliti e trafficando per mestiere [...] ha ripetutamente
acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato un
quantitativo imprecisato di cocaina, valutata in 987 grammi netti, vendendone
personalmente 620 grammi netti" (sentenza impugnata, pag. 7). La sua colpa è
stata giudicata oggettivamente e soggettivamente grave. Secondo i fatti
accertati nel giudizio impugnato, il ricorrente ha in effetti rivestito un
ruolo predominante all'interno della banda, cercando nuovi clienti, gestendo le
telefonate comuni, eseguendo consegne della merce e riscuotendo i crediti delle
vendite di cocaina per conto degli altri membri, confezionando la sostanza per
la vendita, accogliendo e remunerando chi dall'estero arrivava in Svizzera con
i rifornimenti di stupefacente e organizzando nuove consegne di droga
(segnatamente a Zurigo). L'insorgente ha inoltre svolto il ruolo di tesoriere
della banda, gestendone la contabilità tramite una tabella "Excel" e
occupandosi degli aspetti finanziari del traffico di cocaina, mettendo pure a
disposizione la propria carta di credito per anticipare il pagamento dei
biglietti aerei della persona che si recava all'estero ad acquistare la droga.
L'interessato ha poi fornito l'indispensabile supporto logistico agli altri
membri della banda, sprovvisti della necessaria autorizzazione di soggiorno in
Svizzera, mettendo loro a disposizione il proprio appartamento e permettendo
loro di delinquere indisturbati.

Il quantitativo di droga relativo al traffico in questione è indubbiamente atto
a mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. sentenza 2C_586/2019 del
30 ottobre 2019 consid. 6.3.1), cosa che il ricorrente non poteva ignorare. I
reati per i quali l'insorgente è stato condannato sono inoltre relativamente
recenti e la pena inflittagli - che sorpassa ampiamente il limite di un anno a
partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga
durata - ne rispecchia la gravità. Va poi osservato che la sua azione
delittuosa si è protratta per lungo tempo e non è quindi circoscrivibile a un
evento singolo e isolato. Essa è oltretutto stata messa in atto nonostante
l'interessato avesse, all'epoca dei fatti, una figlia in tenera età (nata nel
2010). Il ricorrente, la cui responsabilità penale non è in discussione,
disponeva per di più, al momento dei fatti, di un impiego, e non era
consumatore degli stupefacenti che spacciava; non trovandosi in uno stato di
dipendenza e non versando in una situazione di disagio sociale, il suo agire è
stato pertanto dettato dalla sola volontà di lucrare ed è quindi
particolarmente riprovevole (sentenze 2C_94/2016 del 2 novembre 2016 consid.
4.1 e 2C_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.1). Il Tribunale
amministrativo ha ritenuto, poi, che il comportamento istruttorio e processuale
adottato dall'insorgente è stato tutt'altro che esemplare, avendo egli cercato,
per buona parte dell'inchiesta, di sminuire il suo coinvolgimento nei fatti e
giungendo a parziali ammissioni - quasi mai spontanee - solamente "in quanto
confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili" (sentenza impugnata,
pag. 10). Infine, non va trascurato che l'attività criminosa dell'interessato
ha preso fine unicamente grazie all'intervento delle autorità inquirenti.

4.4.3. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (ricorso, pag. 7), non è
possibile imputare i suoi atti delittuosi a degli errori di gioventù. In
particolare, quando ha preso parte al traffico di cocaina di cui sopra,
l'interessato aveva 27-28 anni ed era quindi già in età adulta (cfr. sentenze
2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 5.3 e 2C_974/2015 del 5 aprile 2016
consid. 3.3). Inoltre, per quanto l'insorgente abbia sostenuto (e continui a
farlo) che non vi siano "elementi concreti atti a suffragare un possibile
rischio di recidiva" (ricorso, pag. 8), occorre a tal proposito rilevare che,
contrariamente a quanto prevale quando una misura di diritto degli stranieri
comporta una limitazione della libera circolazione delle persone garantita
dall'ALC (RS 0.142.112.681), il rischio di recidiva non è decisivo per le
misure prese sulla base del diritto interno e costituisce unicamente un
elemento - tra altri - da prendere in considerazione per procedere alla
ponderazione degli interessi (cfr. sentenze 2C_507/2018 del 29 ottobre 2018
consid. 4.4 e 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 5.3).

4.4.4. Riguardo al rientro in quanto tale, non va infine dimenticato come il
giudizio impugnato attesti che il ricorrente, giovane e in buona salute, ha
vissuto nel proprio Paese d'origine fino all'età di 7 anni e che ne conosce
lingua e costumi. In questo contesto, non può assumere una rilevanza decisiva
il fatto che il quadro economico con il quale l'interessato sarà confrontato al
suo ritorno in Venezuela sia più difficile di quello svizzero e che un suo
rimpatrio lo colpirebbe quindi in maniera pesante anche da questo punto di
vista. Tale conseguenza è in effetti ascrivibile unicamente al comportamento
penalmente rilevante da lui tenuto (cfr. sentenze 2C_758/2016 del 23 dicembre
2016 consid. 7.3 e 2C_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 5.2.1).

4.4.5. Alla luce dell'insieme delle circostanze della fattispecie, tenendo
conto degli elementi appena richiamati, in particolare della gravità dei reati
commessi, nonostante il lungo periodo trascorso in Svizzera dal ricorrente e la
presenza dei suoi famigliari - segnatamente i figli - nel nostro Paese, la
ponderazione degli interessi effettuata dal Tribunale amministrativo, che ha
fatto prevalere l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente
sull'interesse privato di quest'ultimo a vivere in Svizzera, appare corretta.
Giudicando proporzionale la revoca del permesso di domicilio dell'interessato,
l'autorità precedente non ha quindi violato gli art. 5 e 13 Cost., 96 LStr e 8
par. 2 CEDU. Le censure sollevate in proposito dal ricorrente non possono
dunque che essere scartate; respinta va di conseguenza anche la richiesta di
sostituire la misura di revoca con un semplice ammonimento (cfr. sentenze
2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.4; 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015
consid. 5.3; 2C_494/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 3.5).

5. 

Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili
(art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 21 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti