Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.659/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_659/2019

Sentenza del 3 settembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________AG,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Oggetto

Imposta sugli utili immobiliari (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),

ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2019

dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (80.2019.124).

Fatti:

A. 

Il 25 marzo 2019 la A.________AG ha impugnato dinanzi alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione 26 febbraio
2019 dell'Ufficio tassazione delle persone giuridiche che respingeva il reclamo
esperito dall'insorgente contro una tassazione in materia di imposta sugli
utili immobiliari.

L'8 aprile 2019 la A.________AG è stata invitata a versare, entro il 15 maggio
2019, la somma di fr. 3'000.-- a garanzia del pagamento delle spese
giudiziarie, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il
termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.
231 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]). Su
richiesta dell'interessata il termine è stato prorogato fino al 31 maggio 2019.

Il 6 giugno 2019 la Corte cantonale ha chiesto alla A.________AG di esprimersi
sul fatto che il termine concesso per il pagamento non risultava essere stato
rispettato, l'importo chiesto essendo stato accreditato sul conto del Tribunale
solo il 3 giugno 2019. Con lettera datata 17 giugno 2019 e spedita il 18 giugno
successivo l'interessata ha risposto attribuendo il ritardo ad "un errore della
banca" (...) "il pagamento essendo stato attivato venerdì 31 maggio 2019 (...)
ma non è stato eseguito fino a lunedì 3 giugno 2019". 

Il 24 giugno 2019 il Presidente della Camera di diritto tributario ha
dichiarato irricevibile il gravame, vista la tardività del versamento.

B. 

Il 15 luglio 2019 la A.________AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale rileva che il pagamento tardivo è dovuto ad un errore interno
della propria banca e fa valere che in seguito alla decisione d'irricevibilità
contestata deve ora versare un'imposta, pari a fr. 210'370.75, che non sarebbe
dovuta.

Il 23 luglio 2019 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo
gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate
prima della scadenza del termine per ricorrere, in casu entro il 3 settembre
2019 (art. 44 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. b, 47 cpv. 1, 48 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF).

Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a
chiedere la produzione dell'incarto della Camera di diritto tributario che gli
è stato trasmesso il 26 luglio 2019.

C. 

Con scritto del 2 settembre 2019 la ricorrente ha informato il Tribunale
federale che il fallimento di una società da essa posseduta al 100 % era
cresciuto in giudicato, e che era molto probabile che essa stessa fallisse. Ha
quindi richiesto al Tribunale federale il comportamento da adottare riguardo
all'imposta sugli utili immobiliari contestata.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini
dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo,
cfr. anche l'art. 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]).

2.2. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per
versamento tardivo dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi
l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale.
Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali
diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in
modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368;
141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi
rinvii).

2.3. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo
all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale,
segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione
vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316
consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della conseguenza
che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un
anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità dell'allegato
ricorsuale (art. 231 cpv. 1 in fine LT).

Il fatto che, come addotto dalla ricorrente, la tardività del pagamento sia
dovuto ad un errore della banca non è in ogni caso rilevante dato che, per
quanto concerne il pagamento dell'anticipo delle spese, la banca è considerata,
per prassi costante, come l'ausiliario della parte ricorrente (art. 101 CO) che
risponde dei suoi atti come se fossero i propri (sentenza 2C_1134/2014 del 14
agosto 2015 consid. 5.2 e riferimenti). Premesse queste considerazioni, il
ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.4. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente, come in
concreto, censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa
le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123
V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).

2.5. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che
permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di
restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per
competenza.

2.6. Per quanto concerne la richiesta di ragguagli presentata dalla ricorrente,
va osservato che il Tribunale federale non fornisce pareri giuridici. Spetta
pertanto all'interessata rivolgersi ad un avvocato o alle autorità fiscali
cantonali che potranno sicuramente fornirle tutte le necessari informazioni.

2.7. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 LTF.

3. 

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e al
Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud