Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.624/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_624/2019

Sentenza del 28 ottobre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Hänni,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.118).

Fatti:

A.

A.a. A.________, cittadino olandese nato nel 1974, è giunto in Svizzera il 1o
giugno 2011 ed è stato posto a beneficio di un permesso per dimoranti
temporanei ("permesso L") UE/AELS valido fino al 30 settembre 2011 (cfr. art.
105 cpv. 2 LTF). Il 7 agosto 2011, dopo aver dichiarato di non essere mai stato
condannato e di non avere procedimenti penali pendenti, l'interessato ha
ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 6 ottobre 2016 per
svolgere un'attività lucrativa dipendente.

A.b. Il 17 gennaio 2017, A.________ aveva a proprio carico tre esecuzioni per
un totale di fr. 4'058.45 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF).

A.c. A.________ ha finora occupato le autorità penali elvetiche nei seguenti
termini:

- decreto d'accusa dell'8 aprile 2013: condanna alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'200.-- per guida in stato
di ebrietà (con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue) e
infrazione alle norme della circolazione stradale;

- decreto d'accusa del 4 agosto 2014: condanna alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di quattro anni, e alla multa di fr. 900.-- per guida in stato
di ebrietà (con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue), nonché
revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria inflitta
l'8 aprile 2013.

L'interessato è inoltre stato condannato nei Paesi Bassi:

- a venti mesi di reclusione per infrazione alla legge sulle droghe (8 febbraio
2005), reato commesso il 28 novembre 2004;

- a dodici mesi di reclusione per infrazione alla legge sulle droghe (7 giugno
2007), reato commesso il 15 marzo 2007.

B. 

Con decisione del 15 ottobre 2015, preso atto delle condanne subite da
A.________, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS dell'interessato, assegnandogli un termine per
lasciare la Svizzera.

Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato
(25 gennaio 2017) che dal Tribunale amministrativo (24 maggio 2019) del Cantone
Ticino. Lasciata aperta la questione dell'applicabilità dell'ALC alla
situazione del ricorrente, i Giudici cantonali hanno ritenuto che, in ogni
caso, alla luce dei suoi precedenti penali, A.________ rappresentava una
minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero, di modo che la
revoca - rispettivamente il mancato rinnovo - del suo permesso di dimora UE/
AELS si rivelava conforme all'art. 5 Allegato I ALC. I Giudici ticinesi hanno
parimenti constatato che il provvedimento contestato era giustificato sotto il
profilo del diritto interno (art. 62 LStrI in relazione con l'art. 33 cpv. 3
LStrI) e conforme al principio di proporzionalità (art. 96 LStrI).

C. 

Il 27 giugno 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
"ricorso di diritto pubblico" con cui chiede, protestate tasse, spese e
ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 24
maggio 2019, della decisione del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2017 e della
decisione della Sezione della popolazione del 15 ottobre 2015, postulando al
contempo il rinnovo del proprio permesso di dimora.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. La Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del
gravame. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Il ricorrente ha intitolato la sua impugnativa "ricorso di diritto
pubblico". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per
l'interessato, nella misura in cui il gravame adempie alle esigenze formali del
tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1 pag. 370;
sentenza 2C_400/2019 dell'8 agosto 2019 consid. 1.1).

1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, il ricorrente, alla luce della sua nazionalità neerlandese,
ha in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base
all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681;
sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 1.1 e 2C_479/2018 del 15 febbraio
2019 consid. 1.2). La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo
restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno dell'interessato
sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179;
sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in
materia di diritto pubblico è dunque aperta.

1.3. Per il resto, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un
tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e presentata nei termini
(art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF) dal destinatario
della pronuncia contestata, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF),
l'impugnativa è ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ex art.
82 segg. LTF, fatto salvo quanto segue.

1.4. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame (cfr. DTF 136 II 101
consid. 1.2 pag. 104), il ricorrente è unicamente legittimato a formulare
conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo. In quanto chiede l'annullamento della decisione della
Sezione della popolazione del 15 ottobre 2015 e quello della decisione del
Consiglio di Stato del 25 gennaio 2017, il ricorso è pertanto inammissibile
(sentenze 2C_357/2019 del 19 settembre 2019 consid. 1.4 e 2C_987/2018 del 23
aprile 2019 consid. 1.2).

1.5. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Dal momento che le condizioni per un
richiamo all'art. 99 cpv. 1 LTF non sono né date né sostanziate, il certificato
medico allegato al ricorso non può essere vagliato. Comunque sia, alla presa in
considerazione di tale documento osterebbe anche la data che porta (24 giugno
2019), posteriore a quella del giudizio impugnato (24 maggio 2019).

2. 

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti
accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i
casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373
consid. 1.6 pag. 377). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre deve
motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la
realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale
non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella
sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356; sentenza 2C_793/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2).

Siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal
giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF;
sentenze 2C_400/2019 dell'8 agosto 2019 consid. 2 e 2C_987/2018 del 23 aprile
2019 consid. 2.2). Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sui fatti
constatati dall'autorità precedente.

3. 

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI; RS 142.20; prima del 1 ^o gennaio 2019: LStr [RU 2007 5437]) si applica
ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea solo se l'ALC non contiene
disposizioni derogatorie o se la suddetta legge prevede disposizioni più
favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Siccome la revoca (o il mancato rinnovo) di
un permesso di dimora non è regolata nell'ALC, la questione va esaminata sotto
l'angolo dell'art. 62 LStrI (infra consid. 4; cfr. sentenze 2C_357/2019 del 19
settembre 2019 consid. 4; 2C_560/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 2.1; 2C_370/
2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.1). In simile contesto, riveste ciò non di
meno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti
dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (infra consid. 5; cfr. sentenza
2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3.1). 

4. 

In conformità all'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI (il cui tenore è identico a
quello dell'art. 62 cpv. 1 lett. a LStr), l'autorità competente può in
particolare revocare (o rifiutare di prorogare; cfr. art. 33 cpv. 3 LStrI) un
permesso di dimora se lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante
la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali. A
ragion veduta, il ricorrente non contesta l'applicazione di tale disposizione
alla presente fattispecie, dal momento che, come risulta dal giudizio
impugnato, egli ha ottenuto la sua autorizzazione di soggiorno dichiarando
falsamente di essere incensurato, ossia sottacendo le due condanne subite nei
Paesi Bassi (cfr. supra lett. A.c in fine; per l'esame sotto l'angolo dell'ALC,
cfr. infra consid. 5).

5. 

L'insorgente lamenta invece una violazione dell'art. 5 Allegato I ALC,
contestando di rappresentare una minaccia effettiva e attuale per l'ordine
pubblico svizzero.

5.1. La questione della facoltà dell'interessato di richiamarsi all'ALC è stata
lasciata aperta dai Giudici ticinesi, i quali, in particolare, non hanno
esaminato se l'interessato svolgesse (ancora) un'attività lucrativa in Svizzera
(sentenza impugnata, pag. 6). Alla luce delle circostanze del caso di specie,
tale questione appare tuttavia cruciale e avrebbe dovuto essere risolta in sede
cantonale. Nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC, la presente fattispecie
costituisce in effetti un caso limite, come esposto di seguito.

5.2. Giusta l'art. 5 Allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo la
giurisprudenza in materia, le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5
Allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge,
una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale
e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3
pag. 125 seg.; sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.2 e 2C_143/2019
del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1). A dipendenza delle circostanze, già la
sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una
simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà
altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non
si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura
dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più
questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio
di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenze 2C_173/2019 del
31 luglio 2019 consid. 3.2 e 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3.2).

5.3. In concreto, l'interessato è stato condannato nel proprio Paese d'origine
a un totale di trentadue mesi di reclusione per "infrazione alla legge sulle
droghe". Il giudizio querelato non indica tuttavia con precisione il tipo di
reato commesso dal ricorrente e le circostanze nelle quali questi ha agito,
limitandosi a menzionare un generico "traffico di droga" (sentenza impugnata,
pag. 9). Sebbene vada sottolineato che il Tribunale federale si mostra
particolarmente rigoroso in presenza di reati commessi nell'ambito degli
stupefacenti, i quali sono perseguibili in Svizzera sulla base della legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(LStup; RS 812.121; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 126; sentenze 2C_44/
2017 del 28 luglio 2017 consid. 5.1 e 2C_963/2015 del 29 febbraio 2016 consid.
4.3), e malgrado la pena inflitta al ricorrente rispecchi la gravità dei suoi
atti, la sentenza impugnata rimane vaga sui fatti alla base delle condanne in
questione, ciò che rende difficile la ponderazione di tali condanne sotto
l'angolo dell'art. 5 Allegato I ALC e dell'esistenza di un concreto rischio di
recidiva. Va inoltre rilevato che, quando il Tribunale amministrativo si è
pronunciato (24 maggio 2019), queste erano già datate, in quanto risalivano a
quattordici (2005), rispettivamente dodici (2007) anni prima. In mancanza di
altri elementi e di maggiori informazioni in merito alle condanne subite
dall'insorgente nei Paesi Bassi, tali condanne non sono sufficienti ad
ammettere l'esistenza di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico
svizzero.

5.4. Il ricorrente è stato poi condannato penalmente per due volte anche in
Svizzera, in tempi più recenti (2013 e 2014). Si tratta di due condanne per
guida in stato di ebrietà, che sanzionano il fatto di aver condotto un veicolo
con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue, con un tasso alcolemico
accertato tra 1,79 e 2,39 grammi per mille (2013), rispettivamente tra 2,10 e
2,67 grammi per mille (2014), ovvero dei tassi alcolemici molto elevati. Tale
comportamento è contrario all'ordine e alla sicurezza pubblici, dal momento che
- come è noto - guidare in stato di ubriachezza mette seriamente in pericolo la
vita del conducente e degli altri utenti della strada (DTF 139 II 121 consid.
5.5.1 pag. 127; sentenze 1C_152/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.4; 2C_452/
2017 del 2 luglio 2018 consid. 4.4; 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.2;
2C_340/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 3.2; 2C_1152/2014 del 14 settembre
2015 consid. 4.2).

Senza nulla togliere alla gravità di questi fatti, nell'ottica dell'art. 5
Allegato I ALC, le condanne subite dall'insorgente in Svizzera, che si
riferiscono peraltro a reati commessi nel 2013 e nel 2014 (cfr. art. 105 cpv. 2
LTF), non permettono tuttavia di concludere che l'interessato costituisce una
concreta minaccia per l'ordine pubblico svizzero.

5.5. Va poi osservato che, nel 2011, quando il ricorrente ha chiesto (e
ottenuto) un permesso di dimora UE/AELS, egli ha mentito sui suoi precedenti
penali, dichiarando falsamente di essere incensurato. Se questo fatto non
costituisce di per sé un motivo di revoca sotto l'angolo dell'ALC, che del
resto non regola tale questione (cfr. supra consid. 3), un simile atteggiamento
può tuttavia, secondo le circostanze, costituire un indizio di una minaccia
attuale ed effettiva per l'ordine pubblico e quindi essere preso in
considerazione nell'ottica di una valutazione globale del comportamento
dell'insorgente (cfr. sentenze 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.2;
2C_932/2010 del 24 maggio 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_908/2010 del 7 aprile
2011 consid. 4.3; si veda anche sentenza 2C_44/2017 del 28 luglio 2017 consid.
5.2). Nel caso di specie, anche questo elemento non è (da solo) comunque
sufficiente a comprovare l'esistenza di un rischio concreto di recidiva.

5.6. In conclusione, la situazione del ricorrente, che va esaminata alla luce
delle circostanze globali della fattispecie, rappresenta - come detto - un caso
limite nell'ottica delle condizioni previste dall'art. 5 Allegato I ALC per una
valida limitazione dei diritti scaturenti dall'accordo. La questione di sapere
se l'interessato possa o meno appellarsi all'ALC assume quindi un'importanza
cruciale. Si tratta di una questione di diritto, che i fatti constatati nella
sentenza impugnata non permettono tuttavia di dirimere. Di conseguenza la causa
dev'essere rinviata al Tribunale amministrativo perché esamini tale questione e
renda un nuovo giudizio. Se l'autorità precedente dovesse arrivare alla
conclusione che l'insorgente può invocare l'ALC per opporsi alla revoca (o al
mancato rinnovo) del suo permesso di dimora UE/AELS, essa dovrà allora
esaminare approfonditamente le condizioni di applicazione dell'art. 5 Allegato
I ALC, facendo in particolare luce sui fatti alla base delle condanne subite
dal ricorrente nei Paesi Bassi.

6. 

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La
sentenza impugnata è annullata e l'incarto rinviato al Tribunale amministrativo
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 107 cpv. 2 LTF).

Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente
un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 24
maggio 2019 è annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale
amministrativo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.--
a titolo di ripetibili per la sede federale.

4. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 28 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti