Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.586/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_586/2019

Sentenza del 30 ottobre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Steiger,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Oggetto

Rifiuto del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 maggio 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.284).

Fatti:

A.

A.a. Il 17 luglio 2006, A.________, cittadino italiano nato nel 1980, è stato
posto a beneficio di un permesso per frontalieri ("permesso G") UE/AELS,
rinnovato un'ultima volta fino al 16 luglio 2016.

Il 17 aprile 2015, A.________ si è sposato con la cittadina elvetica B.________
(1985), madre di sua figlia C.________ (2011), cittadina svizzera anch'essa.
B.________ ha pure una figlia di primo letto, D.________ (2003). A seguito del
matrimonio, l'interessato ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora UE/
AELS, dichiarando di non avere subito condanne in Svizzera ma di avere un
procedimento penale pendente.

A.b. Dal luglio 2006 al giugno 2015, A.________ ha lavorato presso la
E.________SA come aiuto fabbro.

A.c. A.________ ha finora occupato le autorità penali elvetiche nei seguenti
termini:

- decreto d'accusa del 29 aprile 2013: condanna alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 500.-- per grave infrazione
alle norme della circolazione stradale (commessa il 7 settembre 2012);

- sentenza della Corte delle assise criminali del 16 ottobre 2015: condanna
alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di quattro anni, alla multa di fr. 300.-- e al risarcimento equivalente
in favore dello Stato di fr. 2'000.-- (pena parzialmente aggiuntiva a quella
inflittagli il 29 aprile 2013) per infrazione aggravata (settembre 2013 -
settembre 2014), infrazione (aprile 2012 - gennaio 2015) e contravvenzione
(ottobre 2012 - gennaio 2015) alla LStup, nonché revoca della sospensione
condizionale concessa alla pena pecuniaria inflitta il 29 aprile 2013.

B. 

Con decisione del 9 marzo 2016, preso atto delle condanne subite da A.________,
la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha negato all'interessato il
permesso richiesto, assegnandogli un termine per lasciare la Svizzera.

Su ricorso, tale decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (12
aprile 2017) che dal Tribunale amministrativo (17 maggio 2019) del Cantone
Ticino. Lasciata aperta la questione dell'applicabilità dell'ALC alla
situazione del ricorrente (sentenza impugnata, pagg. 5 seg.), i Giudici
cantonali hanno ritenuto che, in ogni caso, alla luce dei suoi precedenti
penali, A.________ rappresentava una minaccia grave ed effettiva per l'ordine
pubblico svizzero, di modo che il rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora
UE/AELS si rivelava conforme all'art. 5 Allegato I ALC. I Giudici ticinesi
hanno parimenti constatato che tale rifiuto era giustificato sotto il profilo
del diritto interno e conforme agli art. 8 CEDU e 13 Cost.

C. 

Il 17 giugno 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, protestate tasse, spese
e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 17
maggio 2019 e il rinvio degli atti allo stesso per nuovo giudizio. In via
subordinata, A.________ postula l'annullamento della sentenza impugnata e
(implicitamente) il rilascio del permesso di dimora UE/AELS richiesto.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. La Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del
gravame. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Con decreto presidenziale del 21 giugno 2019 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, il ricorrente, alla luce della sua nazionalità italiana, ha
in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base
all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681;
sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 1.1 e 2C_479/2018 del 15 febbraio
2019 consid. 1.2). L'interessato, prevalendosi del proprio rapporto con la
moglie e la figlia, entrambe cittadine svizzere, sostiene inoltre - senza che
ciò appaia d'acchito insostenibile - di avere diritto a un permesso di dimora
in Svizzera in base agli art. 8 CEDU e 13 Cost., i quali tutelano il rispetto
della vita privata e familiare.

La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo restando che la
questione dell'effettivo diritto di soggiorno dell'interessato sarà trattata
come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_145/
2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in materia di diritto
pubblico è quindi aperta.

1.2. Per il resto, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un
tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e presentata nei termini
(art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF) dal destinatario
della pronuncia contestata, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF),
l'impugnativa è ricevibile.

1.3. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Dal momento che le condizioni per un
richiamo all'art. 99 cpv. 1 LTF non sono né date né sostanziate, nella misura
in cui i documenti allegati al ricorso non facessero parte dell'incarto
cantonale, essi non possono essere vagliati.

2.

2.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei
fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta
per i casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF,
il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto
in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358;
139 II 373 consid. 1.6 pag. 377). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi
ricorre deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto
censurato, la realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il
Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da
quello esposto nella sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356;
sentenza 2C_793/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2).

2.2. Il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti relativo alla
propria condizione economica e professionale, elemento che sarebbe a suo avviso
determinante per fondare il suo diritto di richiamarsi all'ALC (cfr. ricorso,
pagg. 6 seg.). Il Tribunale amministrativo ha tuttavia lasciato aperta la
questione dell'applicabilità dell'ALC alla situazione del ricorrente,
considerando che il rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora UE/AELS era
in ogni caso conforme all'accordo in parola. Come si vedrà in seguito (cfr.
infra consid. 6.1), tale questione non necessita di essere chiarita
definitivamente nemmeno in questa sede. Le censure di accertamento arbitrario
dei fatti sollevate in proposito dall'insorgente non meritano quindi disamina.

Per il resto, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che
risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv.
1 LTF; sentenze 2C_400/2019 dell'8 agosto 2019 consid. 2 e 2C_987/2018 del 23
aprile 2019 consid. 2.2). Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sui
fatti constatati dall'autorità precedente.

3. 

Il ricorrente invoca in primo luogo una violazione del diritto di essere
sentito, in ragione della mancata audizione di sua moglie.

3.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
vari aspetti; tra questi, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne
l'assunzione (DTF 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222; 134 I 140 consid. 5.3 pag.
148). Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il
fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario
per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei
termini prescritti (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; sentenza 2C_1156/2018
del 12 luglio 2019 consid. 3.2). Tale garanzia non impedisce inoltre
all'autorità di porre un termine all'istruttoria, quando ritiene che le prove
assunte le hanno permesso di formarsi un'opinione e che le ulteriori prove
offerte non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (DTF 140 I
285 consid. 6.3.1 pag. 299). Il rifiuto di amministrare un mezzo di prova sulla
base di un apprezzamento anticipato delle prove può essere rimesso in questione
davanti al Tribunale federale unicamente invocando l'arbitrio (art. 9 Cost.),
in modo chiaro e dettagliato (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 374 consid.
4.3.2 pag. 376; sentenze 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 2.1 e 2C_124/
2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1).

3.2. Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo ha considerato superflua
l'audizione della moglie dell'insorgente, precisando che tale mezzo di prova
non avrebbe apportato alcun elemento fattuale atto a modificare la propria
convinzione e che la vertenza poteva essere risolta sulla base degli atti
(sentenza impugnata, pag. 4). Il ricorrente si limita ad affermare che
l'audizione di sua moglie "sarebbe risultata centrale" per l'esame della
proporzionalità del rifiuto di concedergli il permesso di dimora richiesto
(ricorso, pag. 7), senza esporre chiaramente in che modo l'apprezzamento
anticipato delle prove effettuato in proposito dall'autorità precedente sarebbe
arbitrario. Una tale motivazione non soddisfa i requisiti dell'art. 106 cpv. 2
LTF (cfr. supra consid. 3.1 in fine), di modo che la questione non deve essere
esaminata oltre (cfr. sentenza 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 3.3).

4. 

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI; RS 142.20; prima del 1o gennaio 2019: LStr [RU 2007 5437]) si applica
ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea solo se l'ALC non contiene
disposizioni derogatorie o se la suddetta legge prevede disposizioni più
favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Siccome la revoca (o il mancato rilascio in
presenza di motivi di revoca) di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC,
la questione va esaminata sotto l'angolo degli art. 42 cpv. 1, 51 cpv. 1 lett.
b, 62 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 1 lett. a LStrI, il cui tenore è identico a
quello degli articoli corrispondenti della LStr (infra consid. 5). In simile
contesto, riveste ciò non di meno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del
quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (infra
consid. 6; cfr. sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3.1).

5. 

Secondo l'art. 42 cpv. 1 LStrI, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con
loro. A norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStrI, i diritti conferiti dall'art.
42 LStrI si estinguono tuttavia se sussistono motivi di revoca giusta l'art. 63
LStrI. Questo è tra l'altro il caso quando la persona straniera è stata
condannata a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi
degli art. 59, 60, 61 o 64 CP (art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art.
62 cpv. 1 lett. b LStrI). Secondo giurisprudenza, una pena detentiva è di lunga
durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per
più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa
(DTF 137 II 297 consid. 2.1 pag. 299; sentenza 2C_481/2019 del 5 giugno 2019
consid. 3.1).

Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato il 16 ottobre 2015 a una
pena detentiva di 24 mesi, la quale è di lunga durata ai sensi della
giurisprudenza suesposta. Il motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 1
lett. a in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI è dunque adempiuto, di
modo che, in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStrI, l'interessato non
può invocare il proprio matrimonio con una cittadina svizzera per dedurne un
diritto al rilascio di un permesso di dimora.

6. 

L'insorgente lamenta una violazione dell'art. 5 Allegato I ALC, contestando di
rappresentare una minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero.

6.1. La questione della facoltà del ricorrente di richiamarsi all'ALC è stata
lasciata aperta dai Giudici ticinesi (sentenza impugnata, pag. 6). Dato l'esito
della presente causa, essa non necessita di essere chiarita definitivamente
nemmeno in questa sede (cfr. sentenza 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid.
5).

6.2. Giusta l'art. 5 Allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo la
giurisprudenza in materia, le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5
Allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge,
una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale
e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3
pag. 125 seg.; sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.2 e 2C_143/2019
del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1). A dipendenza delle circostanze, già la
sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una
simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà
altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non
si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura
dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più
questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio
di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenze 2C_173/2019 del
31 luglio 2019 consid. 3.2 e 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 3.2).

6.3. Alla luce delle condanne subite dal ricorrente e dall'attività delittuosa
che ne è alla base, la valutazione del Tribunale amministrativo, che ravvisa in
tali elementi una minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero
ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, appare corretta e va pertanto confermata.

6.3.1. In primo luogo, come rettamente osservato dai Giudici ticinesi, il
ricorrente è stato condannato il 16 ottobre 2015 alla pena detentiva di 24
mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla
multa di fr. 300.-- e al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr.
2'000.-- per dei reati che concernono violazioni della legge federale del 3
ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS
812.121), ovvero un ambito in cui il rischio di recidiva dev'essere apprezzato
con rigore (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 126; sentenze 2C_44/2017 del
28 luglio 2017 consid. 5.1 e 2C_963/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.3). In
concreto, tra il settembre 2013 e il settembre 2014, l'interessato ha preso
parte a un traffico di cocaina di entità non trascurabile, trasportando in più
occasioni o procurando in altro modo a terzi complessivamente 1'010 grammi di
tale sostanza destinati alla vendita (infrazione aggravata alla LStup). Un tale
quantitativo di droga è indubbiamente atto a mettere in pericolo la salute di
molte persone, cosa che il ricorrente non poteva ignorare. Inoltre, tra
l'aprile 2012 e il gennaio 2015, l'insorgente ha venduto a terzi 500 grammi di
marijuana e procurato alla sua compagna un quantitativo imprecisato di hashish,
cocaina e marijuana (infrazione alla LStup). Infine, tra l'ottobre 2012 e il
gennaio 2015, il ricorrente ha consumato 1'100 grammi di marijuana e 25 grammi
di cocaina, nonché detenuto svariate altre sostanze stupefacenti destinate al
proprio consumo personale (contravvenzione alla LStup). I reati per il quale il
ricorrente è stato condannato sono dunque relativamente recenti; la pena
inflitta all'interessato ne rispecchia inoltre la gravità, alla quale nulla
toglie la sospensione condizionale. Va poi osservato che la sua azione
delittuosa si è protratta per lungo tempo (l'infrazione aggravata alla LStup
per un anno e l'infrazione alla LStup per quasi tre anni) e non è quindi
circoscrivibile a un evento singolo e isolato. Essa è oltretutto stata messa in
atto nonostante la vicinanza della compagna (con cui afferma di convivere dal
2008) e della figlia (nata nel 2011). L'insorgente, la cui responsabilità
penale non è in discussione, disponeva per di più, al momento dei fatti, di un
impiego, e ha agito per mero scopo di lucro. Infine, secondo i fatti accertati
nel giudizio querelato - che vincolano il Tribunale federale, malgrado le
affermazioni puramente appellatorie del ricorrente in proposito (cfr. supra
consid. 2.2 in fine) -, l'attività criminosa dell'interessato ha preso fine
unicamente grazie all'intervento delle autorità inquirenti (sentenza impugnata,
pag. 9).

6.3.2. A quanto precede si aggiunge il fatto che il ricorrente è stato pure
condannato, il 29 aprile 2013, a una pena pecuniaria (sospesa) per grave
infrazione alle norme della circolazione stradale, per aver circolato alla
guida del suo veicolo alla velocità di 139 km/h su un tratto in cui vigeva il
limite di 100 km/h. Checché ne dica l'interessato, tale reato non va infatti
minimizzato, in quanto esso è potenzialmente atto a mettere in pericolo
l'incolumità di terze persone, segnatamente degli altri utenti della strada
(cfr. sentenza 2C_387/2017 del 29 maggio 2018 consid. 5.2).

6.3.3. In siffatte circostanze, la conclusione secondo cui vi sia un concreto
rischio di recidiva nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC non può che essere
condivisa. Diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, le condizioni
previste dalla norma in questione per una valida limitazione dei diritti
scaturenti dall'accordo sono quindi date.

7. 

Il ricorrente lamenta una violazione del principio di proporzionalità sotto
l'angolo degli art. 8 CEDU e 13 Cost., invocando il diritto al rispetto della
vita familiare.

7.1. L'art. 13 Cost. ha una portata identica all'art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I
331 consid. 8.3.2 pag. 350). La censura relativa alla violazione della vita
familiare dell'insorgente sarà dunque esaminata unicamente nell'ottica di
quest'ultima disposizione.

7.2. Uno straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare
garantito dall'art. 8 CEDU a condizione di intrattenere una relazione stretta
ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia che dispone di un
diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (sentenze 2C_895/2017 del
14 novembre 2017 consid. 4.1 e 2D_61/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.2). Le
relazioni che permettono di fondare un diritto a un'autorizzazione di polizia
degli stranieri in virtù dell'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi
e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (DTF 135 I 143
consid. 1.3.2 pag. 146; sentenza 2D_61/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.2).

Il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 par. 1 CEDU
non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è infatti tollerata
se è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art.
8 par. 2 CEDU; cfr. sentenza 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 5.1).

7.3. Nel caso di specie, il ricorrente può senza dubbio invocare l'art. 8 CEDU
per richiedere il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno che gli permetta
di vivere con la moglie e la figlia, entrambe di nazionalità svizzera e con le
quali non vi è motivo di dubitare che egli intrattenga una relazione stretta ed
effettivamente vissuta. Occorre dunque esaminare se il rifiuto di concedergli
il permesso di dimora richiesto sia proporzionale (art. 8 par. 2 CEDU). Come
osservato dai Giudici ticinesi, tale esame della proporzionalità impone di
tener conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello
straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata
del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che
l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF
139 I 145 consid. 2.4 pag. 149; sentenze 2C_481/2019 del 5 giugno 2019 consid.
3.3.1 e 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.3.1).

7.4. Il ricorrente, il quale è stato titolare per dieci anni (luglio 2006 -
luglio 2016) di un permesso per frontalieri ("permesso G") UE/AELS, sostiene di
vivere stabilmente in Svizzera insieme alla moglie dal 2008 (e insieme alla
figlia dalla nascita della stessa, nel 2011), facendo ritorno in Italia un
giorno a settimana. Questo fatto non risulta chiaramente dal giudizio
querelato, che sembra lasciare indecisa la questione (sentenza impugnata, pag.
13). Sia come sia, tale questione può essere lasciata aperta, alla luce di
quanto segue. In effetti, anche volendo dar credito alle affermazioni
dell'insorgente, egli avrebbe comunque vissuto stabilmente fino all'età di 26
anni in Italia, facendovi in seguito rientro una volta a settimana, e conosce
quindi perfettamente gli usi, la cultura e lo stile di vita (oltre che,
ovviamente, la lingua) di tale Paese.

L'interessato ha certo un interesse a vivere con la moglie e la figlia in
Svizzera. Nell'esame della proporzionalità, a questo importante aspetto vanno
tuttavia contrapposti i gravi reati di cui egli si è reso colpevole nelle
circostanze già descritte, in particolare le infrazioni alla LStup, perpetrate
sull'arco di più anni e che hanno messo in pericolo la salute di un gran numero
di persone, per le quali è stato condannato a una pena detentiva di 24 mesi. Un
tale comportamento, oltre a dimostrare la mancata integrazione del ricorrente
in Svizzera, implica un chiaro interesse pubblico a negargli il permesso
sollecitato.

Con la Corte cantonale va infine constatato che al diniego del permesso di
soggiorno richiesto e alla conseguente partenza dalla Svizzera del ricorrente
non si oppongono nemmeno ostacoli di natura insormontabile. Stabilendosi nella
fascia di confine (in particolare a X.________, paese dove è nato e cresciuto),
infatti, a pochi chilometri dal domicilio coniugale (Y.________), l'insorgente
potrebbe mantenere sia il rapporto con la figlia e la moglie, sia le eventuali
altre relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel Cantone Ticino,
limitando così - in maniera apprezzabile - i paventati problemi di inserimento
in un nuovo ambiente.

Alla luce dell'insieme di questi elementi, il rifiuto di rilasciare al
ricorrente un permesso di dimora UE/AELS appare conforme all'art. 8 CEDU. La
censura sollevata in proposito dall'insorgente non può quindi che essere
scartata.

8. 

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 30 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti