Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.56/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_56/2019

Sentenza del 29 aprile 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

rappresentato da A.________,

3. C.________,

rappresentata da A.________,

4. D.________,

rappresentato da A.________,

quest'ultimo a sua volta rappresentato dal consultorio giuridico del Soccorso
operaio Svizzero,

ricorrenti,

contro

Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2018 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.496).

Fatti:

A. 

A.________, cittadino italiano, è giunto in Svizzera nel 1964; dopo alcuni
anni, è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio. Egli è padre di
tre figli - C.________, B.________ e D.________ - nati dalla relazione con la
cittadina uzbeca E.________.

Il 7 giugno 2013, A.________ si trovava in Italia, dove è stato arrestato e
incarcerato. Dopo la revoca di ogni misura limitativa della sua libertà, il 15
dicembre 2016 è tornato in Svizzera.

B. 

Rispondendo ad una richiesta di informazioni inoltrata dallo stesso A.________,
il 24 novembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha comunicato a quest'ultimo che, dopo la sua
partenza per l'estero senza compilare nessuna notifica personale, risultava
essere sprovvisto di qualsiasi permesso di soggiorno, poiché quello di cui
beneficiava era decaduto. Preso atto di ciò, A.________ ha quindi chiesto che
il suo permesso di domicilio fosse ripristinato. Ricevuta tale domanda, la
Sezione della popolazione l'ha però respinta e si è pure rifiutata di prorogare
il permesso di soggiorno di cui disponevano i figli.

La liceità di questo provvedimento è stata in seguito confermata sia dal
Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è
espresso in merito con sentenza del 12 dicembre 2018.

C. 

Il 16 gennaio 2019 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale, per
sé e in rappresentanza dei figli, un "ricorso di diritto pubblico" con cui
chiede che il suo permesso di domicilio venga ripristinato e l'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle spese di procedura.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione
della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del
Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dai
destinatari della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è
nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai
sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la decadenza di un permesso
che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF
135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4; sentenza 2C_732/2017 del 19 settembre 2017
consid. 1).

1.2. Contrariamente a quanto fatto in sede cantonale, dove venivano formulate
conclusioni per quanto riguarda il permesso di padre e figli, davanti al
Tribunale federale viene chiesto soltanto ancora il ripristino del permesso del
padre. Preso atto di tale aspetto, così come del fatto che in merito al
permesso dei figli non si trovano critiche specifiche nemmeno nel testo del
ricorso, questa Corte constata che l'oggetto del litigio è stato ridotto e si
esprimerà solo sulla decadenza del permesso del padre.

2.

2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF,
il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono
tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali.
In effetti, questa Corte esamina simili censure solo se sono sollevate in
maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti che è stato svolto dall'autorità inferiore; può scostarsene se è stato
eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

2.2. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati nel
considerando 2.1 soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge
pertanto a un esame. Siccome non vengono validamente messi in discussione - con
una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un
accertamento o un apprezzamento arbitrario -, i fatti che risultano dal
querelato giudizio vincolano inoltre il Tribunale federale anche nel caso
concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid.
4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene
spiegato che, in assenza di precise critiche, pure aggiunte e precisazioni non
possono essere prese in considerazione).

3.

Nella sua impugnativa, il ricorrente 1 non contesta di avere soggiornato
all'estero per più di sei mesi durante la sua carcerazione e di non avere fatto
nessun tipo di annuncio alle autorità elvetiche, ritiene però che la decadenza
del permesso non possa essere intervenuta in quanto non ha mai avuto
l'intenzione di trasferire il centro dei suoi interessi altrove ed ha sempre
voluto tornare in Svizzera una volta uscito di prigione. A torto, tuttavia.

3.1. Dopo avere esposto correttamente il quadro legale e concluso altrettanto
correttamente che il caso va di principio esaminato in base all'ALC, la
querelata sentenza rileva infatti che, secondo gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e
24 cpv. 6 Allegato I ALC, l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che
non fa decadere un permesso è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi
militari (sentenze 2C_732/2017 del 19 settembre 2017 consid. 3 e 2C_831/2010
del 27 maggio 2011 consid. 2.2; ALVARO BORGHI, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, § 169). Non essendo in discussione la
durata del soggiorno all'estero del ricorrente 1 e risultando altrettanto
chiaro che egli non vi si trovava per assolvere degli obblighi militari, il
giudizio impugnato - che considera decaduto il permesso a suo tempo
rilasciatogli - non lede pertanto l'ALC.

3.2. Al ricorrente 1 non giova però neanche il richiamarsi ad una possibile
violazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS
142.20; dal 1° gennaio 2019, rinominata legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione [LStrI]). Per fattispecie come quella in esame - che non
riguardano l'assenza all'estero dovuta all'assolvimento di obblighi militari -,
l'art. 61 cpv. 2 LStrI contiene infatti una disposizione analoga a quelle
previste dall'ALC. Di principio, anche questa norma prescrive in effetti una
decadenza automatica del permesso di soggiorno dopo sei mesi dalla partenza
dalla Svizzera, indipendentemente dalla sua causa (sentenze 2C_454/2012 del 29
maggio 2012 consid. 2.1 e 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1).

3.3. A diversa conclusione non porta infine l'obiezione secondo cui il centro
degli interessi del ricorrente 1 sarebbe rimasto in Svizzera, dove ha sempre
inteso rientrare una volta scarcerato. Tale questione non si pone infatti in
casi come quello che ci occupa, dove i sei mesi di assenza sono
incontestabilmente raggiunti, bensì in fattispecie in cui lo straniero svolge
ripetuti soggiorni in un altro Paese durante un lasso di tempo lunghi,
interrotti da periodi di presenza in Svizzera (sentenze 2C_498/2015 del 5
novembre 2015 consid. 4; 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.3; 2C_540/
2011 del 19 dicembre 2011 consid. 3 e 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid.
4). D'altra parte, nemmeno il ricorrente 1 pretende rispettivamente dimostra
che la situazione in cui si è trovato gli abbia impedito di agire, come sarebbe
stato necessario fare, entro il termine di sei mesi previsto dalla legge.

3.4. Constatata la decadenza del permesso di domicilio a suo tempo rilasciato
al ricorrente 1, la questione dell'esistenza degli estremi per procedere ad una
sua revoca, che non è stata oggetto d'esame nemmeno davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, non va quindi approfondita oltre (sentenze 2C_397/
2011 del 10 ottobre 2011 consid. 4 e 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid.
5.5). Nel caso egli ritenga di adempiere alle condizioni per soggiornare in
Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, è evidentemente sua facoltà
indirizzarsi alle autorità competenti per il rilascio della stessa.

4. 

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. L'istanza
di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame va parimenti
respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie in solido ai
ricorrenti soccombenti (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la
loro situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2,
art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4. 

Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché Segreteria di Stato della
migrazione. 

Losanna, 29 aprile 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli