Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.527/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_527/2019

Sentenza del 14 giugno 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

Commissione di disciplina notarile.

Oggetto

Revisione dei dispositivi delle decisioni del 30 maggio 2016,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2019

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2019.187).

Fatti:

A. 

Il 30 maggio 2016 la Commissione di disciplina notarile del Cantone Ticino ha
informato A.A.________ e la moglie B.A.________ che non dava seguito alla
segnalazione presentata l'11 gennaio 2016 contro l'operato di due notai e che
non intimava loro la motivazione di dettaglio dato che, per prassi costante, il
denunciante non aveva qualità di parte.

Il 25 marzo 2019 la citata Commissione ha dichiarato irricevibile la domanda di
revisione inoltrata il 30 gennaio 2019 da A.A.________ e B.A.________ contro i
dispositivi delle decisioni del 30 maggio 2016.

B. 

Adito in tempo utile da A.A.________ e B.A.________ il Giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con sentenza del
30 aprile 2019. Dichiarati senza oggetto ogni richiesta, critica e/o invito di
astensione rivolti a metà dei giudici del Tribunale cantonale amministrativo
(non avendo gli stessi preso parte al giudizio) e dopo avere precisato che i
rimproveri sollevati contro l'operato e le pronunce di altre autorità esulavano
dalla vertenza, la Giudice unica ha osservato che, in mancanza di specifici e
sostanziati motivi di ricusazione, le critiche formulate contro il presidente
della Commissione di disciplina notarile erano infondate. Ha poi ricordato che
il denunciante, il quale non fruiva per prassi della qualità di parte, non era
legittimato a presentare un rimedio ordinario e, quindi, ancora meno un rimedio
straordinario quale la revisione. Ciò tanto più che la revisione era
proponibile unicamente contro decisioni cresciute in giudicato rese da
un'autorità di ricorso, ciò che non era la Commissione di disciplina notarile.
Infine ha aggiunto che si sarebbe giunto al medesimo risultato anche se la
domanda fosse stata trattata come istanza di riesame.

C. 

Il 6 giugno 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato un ricorso al
Tribunale federale contro quest'ultima sentenza, chiedendone l'annullamento.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione
la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

1.2. Il ricorso non è firmato in originale dai ricorrenti, contravvenendo in
tal modo alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. In concreto non occorre
tuttavia fissare loro un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità
dell'impugnativa in caso di mancato ossequio (art. 42 cpv. 5 LTF), per sanare
il vizio constatato, dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge
comunque ad un esame di merito.

1.3. Come già ripetuto più volte ai ricorrenti (vedasi sentenza 2C_394/2019 del
15 maggio 2019 consid. 1.2 con rinvii), il Tribunale federale non fa precedere
le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte
giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa
richiesta va disattesa.

1.4. La presente causa è di competenza della II Corte di diritto pubblico (art.
30 cpv. 1 lett. c n. 21 RTF [RS 173.110.131]). La domanda di astensione
rispettivamente di ricusazione formulata nei confronti del Presidente e dei
giudici della I Corte di diritto pubblico è quindi senza oggetto (senza che
occorra ancora pronunciarsi sulla sua più che dubbia ammissibilità, vedasi al
riguardo sentenza 2C_394/2019 citata, consid. 1.3). Lo è ugualmente in quanto
rivolta contro i cancellieri C.________ e D.________, i quali non intervengono
nel giudizio odierno.

1.5. I ricorrenti criticano a lungo il modo di agire del Tribunale federale,
anche in altre vertenze, del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello, di
cui avrebbero chiesto, per ora senza esito, la ricusa straordinaria, nonché di
diverse altre autorità, tra cui la Commissione di disciplina notarile e la
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Sennonché
tali aspetti esulano dall'oggetto del litigio e non vanno pertanto esaminati.

1.6. I ricorrenti rimproverano in seguito al Giudice delegato cantonale il modo
in cui (non) avrebbe istruito la loro causa, avendo emanato il proprio giudizio
"secondo un livello di interpretazione personale", senza "nessuna indicazione
di istruzione preventiva", senza "nessuna composizione di corte e richiesta di
anticipo delle spese giudiziarie" e di avere agito "con composizione
monocratica con la Vicecancelliera", lamentando inoltre un conflitto
d'interesse in quanto il consorte della Giudice unica lavora presso il servizio
giuridico di un dipartimento cantonale. Sennonché, come noto ai ricorrenti, le
generiche critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della
Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 e
rinvii) e non vanno pertanto esaminate.

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 LTF, per essere ammissibile il ricorso deve
contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3
pag. 380), perché quest'ultima leda il diritto (cpv. 2). Per le violazioni di
diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i
diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa
attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).

2.2. Nel caso concreto oggetto del litigio dinanzi alla Corte cantonale era
unicamente la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di disciplina
notarile aveva negato agli insorgenti la legittimazione a chiedere la revisione
delle proprie decisioni emanate il 30 maggio 2016. Ora, nella misura in cui i
ricorrenti, dopo un esposto prolisso e alquanto confuso dei fatti che li hanno
portati ad adire la Commissione di disciplina notarile, criticano l'agire di
diverse autorità, legato secondo loro, alla loro segnalazione, dette critiche
esulano dall'oggetto del contendere e non vanno esaminate. In quanto si
esprimono sulla questione della loro legittimazione, essi si limitano a fare
valere la loro opinione, senza confrontarsi con la motivazione precisa e
dettagliata del Tribunale cantonale amministrativo, ciò che non soddisfa le
esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF. Infine, nella misura in cui
elencano diversi disposti costituzionali e convenzionali, senza però
dimostrarne la disattenzione conformemente alle esigenze dei combinati art. 42
e 106 LTF, anche al riguardo la loro impugnativa sfugge ad un esame di merito.

2.3. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale
i ricorrenti si confrontano con l'esposizione dei motivi del Tribunale
cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente
motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3. 

Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere
dato alcun seguito alla richiesta formulata dai ricorrenti di potere valutare
le possibilità di ritirare il loro gravame.

4.

4.1. La domanda dei ricorrenti di essere esentati dal dovere versare un
anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in
ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64
cpv. 1 e 3 LTF), senza trascurare che essi non hanno in alcun modo dimostrato
la loro indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto
la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

4.2. Come già spiegato più volte ai ricorrenti, la loro richiesta di conoscere
preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i
numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dinanzi al
Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese
giudiziarie generate dai loro allegati.

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

La domanda di ricusazione è priva d'oggetto.

2. 

Il ricorso è inammissibile.

3. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

5. 

Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione di disciplina notarile e al
Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 14 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud