Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.50/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_50/2019

Sentenza del 16 gennaio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Beusch,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino,

via Sempione 8, casella postale 13, 6602 Muralto,

opponente.

Oggetto

Sanzione disciplinare,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la

sentenza emanata il 20 novembre 2018 dal

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino

(incarto n. 52.2018.276).

Fatti:

A. 

Il 10 febbraio 2018 B.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone
Ticino una denuncia penale nei confronti dell'avv. A.________ per il titolo di
appropriazione indebita. La denunciante gli rimproverava di non averle
restituito una chiavetta USB contenente documenti riservati che gli aveva
consegnato in vista dell'assunzione di un mandato. Con decisione del 23
febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha ritenuto non adempiuti gli elementi
costitutivi del reato ed ha decretato un non luogo a procedere. Ha nondimeno
ravvisato possibili violazioni di norme deontologiche da parte del legale ed ha
quindi segnalato il caso alla Commissione di disciplina degli avvocati.

B. 

Preso atto della segnalazione, la Commissione di disciplina degli avvocati ha
aperto nei confronti dell'avv. A.________ un procedimento disciplinare per
possibile violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e dell'art.
19 della legge ticinese sull'avvocatura, del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL
951.100). Invitato ad esprimersi, l'avv. A.________ ha negato ogni addebito,
sostenendo di essere stato disposto a restituire la documentazione in questione
qualora la cliente avesse fissato un appuntamento compatibile con i suoi
impegni professionali.

C. 

Dopo un ulteriore scambio di scritti, con decisione del 26 aprile 2018 la
Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto all'avv. A.________ una
multa di fr. 800.-- per avere violato in modo manifesto il suo obbligo di
restituzione degli atti della cliente.

D. 

Con sentenza del 20 novembre 2018, il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso presentato dall'avv. A.________ contro la decisione della
Commissione di disciplina degli avvocati. La Corte cantonale ha ravvisato una
violazione della regola professionale di cui all'art. 12 lett. a LLCA, per
avere disatteso l'obbligo dell'avvocato di restituire gli atti, ed ha
confermato la sanzione disciplinare inflitta dall'autorità di sorveglianza.

E. 

L'avv. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico del 14 gennaio 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Il
ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del diritto federale.

F. 

La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. La Commissione di disciplina
degli avvocati chiede di respingere il ricorso, comunicando di rinunciare a
presentare osservazioni e di confermarsi nella propria decisione.

Diritto:

1. 

Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in
una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e di principio
ammissibile, non essendo realizzata alcuna eccezione prevista dall'art. 83 LTF.
Il ricorrente è particolarmente toccato dalla sentenza impugnata e ha un
interesse degno di protezione all'annullamento della stessa (art. 89 cpv. 1
LTF).

2.

2.1. L'art. 99 cpv. 1 LTF prevede che, nell'ambito di un ricorso al Tribunale
federale, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Spetta al ricorrente
spiegare nel suo ricorso l'adempimento di questa condizione. L'esito
sfavorevole del gravame dinanzi alla Corte cantonale non costituisce un motivo
sufficiente per ammettere in questa sede degli pseudo nova che avrebbero potuto
essere prodotti già nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2).

2.2. Il ricorrente produce dinanzi al Tribunale federale l'estratto di una
decisione della Commissione di disciplina degli avvocati, sostenendo che in
quel caso l'autorità di sorveglianza avrebbe sanzionato con una multa inferiore
una violazione professionale analoga a quella rimproveratagli (decisione
parzialmente pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati del Cantone
Ticino dell'aprile 2015 [BOA n. 49, pag. 30]). Egli non spiega tuttavia
minimamente per quali ragioni il documento sarebbe eccezionalmente ammissibile
in questa sede sotto il profilo dell'art. 99 LTF. Il ricorrente avrebbe potuto
produrre tale decisione e censurare un'eventuale disparità di trattamento da
parte della Commissione di disciplina degli avvocati già nella procedura
ricorsuale cantonale. Il documento in questione non può quindi essere preso in
considerazione da questa Corte.

3.

3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre
spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente
deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza
impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I
99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui
fatti accertati dalla precedente istanza, che sono di principio vincolanti
(art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2
LTF). Ciò deve tuttavia essere motivato in modo preciso, secondo le esigenze
accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364
consid. 2.4).

3.2. Nella maggior parte del gravame, il ricorrente critica la sentenza della
Corte cantonale presentando un lungo esposto della fattispecie, che non è per
sua natura idoneo a correggere o a precisare le constatazioni di fatto
contenute nel giudizio impugnato, delle quali non è sostanziata l'arbitrarietà
(cfr. sentenze 1C_534/2018 del 2 novembre 2018 consid. 2.2; 2C_550/2015 del 1°
ottobre 2015 consid. 4.2.1 con riferimento dottrinale). Laddove sostiene che la
precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario ch'egli si è rifiutato
di riconsegnare la documentazione alla propria cliente, il ricorrente non si
confronta con specifici accertamenti contenuti nel giudizio impugnato,
spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF
per quali ragioni essi sarebbero in chiaro contrasto con gli atti,
manifestamente insostenibili o fondati su una svista evidente (cfr.,
sull'accertamento arbitrario dei fatti, DTF 144 V 50 consid. 4.1 e 4.2; 143 IV
500 consid. 1.1 e rinvii). I giudici cantonali hanno accertato, in modo
vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che la cliente ha
chiesto per la prima volta la restituzione della chiavetta USB al più tardi il
9 febbraio 2018 e che al momento della pronuncia del giudizio impugnato (20
novembre 2018) la riconsegna non era ancora avvenuta. Questa circostanza è
peraltro ammessa dal ricorrente medesimo, il quale riconosce come la cliente si
sia presentata due volte nel suo studio legale, ma la chiavetta USB non le è
stata restituita, essendosi rifiutata di fissare un appuntamento a tale scopo.
La mancata riconsegna del supporto informatico non è quindi di per sé
contestata dal ricorrente, che nega tuttavia l'urgenza della restituzione e
ribadisce la sua richiesta di darvi seguito personalmente solo su specifico
appuntamento.

4.

4.1. 

Il ricorrente rimprovera alle istanze cantonali di avere ravvisato a torto una
violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. Sostiene che questa norma non gli
impedirebbe di chiedere alla cliente la fissazione di un appuntamento
compatibile con i suoi impegni per restituirle personalmente la documentazione
dietro ricevuta.

4.2. L'art. 12 LLCA disciplina le regole professionali dell'avvocato e
prescrive segnatamente ch'egli eserciti la professione con cura e diligenza
(art. 12 lett. a LLCA). Questa disposizione costituisce una clausola generale
che permette di esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio
della sua professione (DTF 144 II 473 consid. 4.1 e rinvii). Vi rientra anche
l'obbligo per l'avvocato di restituire gli atti (sentenza 2C_1086/2016 del 10
maggio 2017 consid. 3). L'art. 400 cpv. 1 CO prevede che il mandatario, ad ogni
richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato ed a
restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.
L'obbligo di restituzione giusta l'art. 400 cpv. 1 CO concretizza altresì il
dovere, secondo l'art. 398 cpv. 2 CO, di eseguire in modo fedele e diligente il
mandato (DTF 139 III 49 consid. 4.1.2). L'obbligo di restituzione dell'avvocato
concerne ciò che, in esecuzione del mandato gli è stato consegnato dal mandante
o ha ricevuto da terzi (DTF 139 III 49 consid. 4.1.3; 122 IV 322 consid. 3c/aa
pag. 328). Vi rientrano pure i documenti consegnatigli da un potenziale cliente
del quale non ha in seguito accettato il mandato (FRANÇOIS BOHNET/VINCENT
MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1222). L'avvocato non
dispone, al fine di garantire le sue pretese di onorario, di un diritto di
ritenzione sui documenti non realizzabili che spettano al cliente (DTF 122 IV
322 consid. 3c-d; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats,
2010, n. 31 all'art. 12). Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, i
documenti devono essere restituiti quando l'avvocato non ne ha più bisogno per
l'esecuzione del mandato, generalmente alla fine dello stesso, oppure quando il
cliente li richiede (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2849 seg.). La restituzione
deve avvenire entro un termine adeguato (WALTER FELLMANN, in: Fellmann/Zindel,
Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 33 all'art. 12). L'avvocato che, senza
motivi giustificativi, tarda alla riconsegna, viola il suo obbligo di diligenza
ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 1222 e 2854).

Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato
giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso
significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di
quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una
sanzione (DTF 144 II 473 consid. 4.1; sentenza 2C_507/2019 del 14 novembre 2019
consid. 5.1.2 e rispettivi rinvii).

4.3. Il ricorrente sostiene che, nel suo studio legale, la restituzione della
documentazione ai clienti, con la contestuale sottoscrizione di un documento
appositamente redatto al momento della consegna, sarebbe una sua prerogativa
esclusiva. Ritiene quindi giustificata la fissazione di uno specifico
appuntamento a questo scopo. Adduce che non sarebbe sua prassi delegare tale
compito ad una segretaria e che un invio postale comporterebbe il rischio di
smarrire la documentazione. Il ricorrente rileva inoltre che anche per accedere
agli atti di un procedimento penale pendente dinanzi al Ministero pubblico,
occorrerebbe fissare un appuntamento presso quest'ultima autorità.

Ora, nell'organizzazione del suo studio legale il ricorrente deve fare in modo
di rispettare le regole professionali. Non gli è di per sé precluso di farsi se
del caso rilasciare una ricevuta alla consegna della documentazione. La
restituzione deve nondimeno avvenire quando il cliente ne fa richiesta ed entro
un termine ragionevole, conformemente alle esposte esigenze. In concreto, si
trattava semplicemente di restituire alla cliente, che aveva per finire
rinunciato alla conclusione del mandato, una chiavetta USB contenente suoi
documenti. La riconsegna non concerneva quindi atti voluminosi, riguardo ai
quali il ricorrente poteva eventualmente prospettare una contestazione da parte
della cliente circa i documenti da restituire (cfr., per il caso contrario, qui
non realizzato, BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2856). Né v'erano dubbi sulla
documentazione da riconsegnare, che avrebbero eventualmente giustificato di
eseguire una cernita con la partecipazione degli interessati. Nelle concrete
circostanze, una riconsegna contro ricevuta avrebbe potuto agevolmente essere
svolta da parte del personale dello studio legale, presso cui la cliente si è
presentata a due riprese invano. In mancanza di un esplicito accordo tra le
parti, la fissazione di uno specifico appuntamento direttamente con il
ricorrente per effettuare la restituzione non era quindi necessaria né
giustificata. Quanto ai rischi legati ad una spedizione postale, essi avrebbero
potuto essere limitati tramite un invio raccomandato. Né regge il paragone con
l'appuntamento telefonico che un patrocinatore deve prendere presso il
Ministero pubblico per consultare gli atti di un procedimento penale pendente.
In un simile caso, non si tratta infatti di restituire al mandante i suoi
documenti sulla base del contratto di mandato, ma di una fattispecie diversa,
in cui l'esame degli atti del procedimento penale è disciplinato dal Codice di
procedura penale e deve di principio essere garantito anche alle altre parti
(cfr. art. 101 seg., 107 cpv. 1 lett. a CPP). La situazione prospettata dal
ricorrente non è pertanto analoga a quella litigiosa.

4.4. In concreto, secondo gli accertamenti della Corte cantonale vincolanti per
il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la cliente ha chiesto al
ricorrente la restituzione della chiavetta USB il 9 febbraio 2018, dopo avergli
comunicato di rinunciare ad un'ulteriore consulenza. Il ricorrente non ha mai
dato seguito alla richiesta, pretendendo dalla cliente la fissazione di uno
specifico appuntamento, che non poggia tuttavia su alcun valido motivo
giustificativo. Egli ha quindi violato l'art. 12 lett. a LLCA, che gli imponeva
di esercitare la sua professione con cura e diligenza. La decisione dei giudici
cantonali è pertanto conforme al diritto federale.

5.

5.1. Il ricorrente lamenta infine la violazione del principio della
proporzionalità, asserendo che la sanzione della multa e l'ammontare della
stessa sarebbero sproporzionati considerato ch'egli è attivo professionalmente
quale avvocato da 14 anni e non è finora stato oggetto di misure disciplinari.

5.2. La scelta delle misure disciplinari da adottare spetta in primo luogo
all'autorità di sorveglianza. Il Tribunale federale si impone riserbo laddove è
in discussione la determinazione della sanzione disciplinare. Esso interviene
soltanto quando la sanzione sconfina nell'eccesso o nell'abuso del potere di
apprezzamento ed appaia quindi chiaramente sproporzionata e addirittura
arbitraria (sentenza 2C_507/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).

In concreto, la multa inflitta al ricorrente (fr. 800.--) si situa al limite
inferiore dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LLCA. In questa sede egli si limita a
richiamare la durata della sua attività professionale e l'assenza di precedenti
disciplinari. Non si confronta tuttavia puntualmente, con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, con il considerando n. 4.2
della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha ritenuto che la
violazione della regola professionale era di una certa gravità e ch'egli non
aveva dimostrato alcun ravvedimento, tenendo anzi, durante la procedura, un
comportamento non appropriato alla sua funzione, in particolare per i toni da
lui utilizzati. I giudici cantonali hanno altresì valutato in modo sfavorevole
per il ricorrente il fatto ch'egli persisteva nel non riconsegnare la chiavetta
USB alla cliente. In tali condizioni, la generica argomentazione del ricorrente
non permette di ritenere manifestamente sproporzionata o addirittura arbitraria
la sanzione inflittagli, come visto situata al margine inferiore del quadro
legale. L'assenza di precedenti disciplinari del ricorrente non basta di per sé
a giustificare un semplice ammonimento, facendo astrazione dalle circostanze
del caso concreto.

6. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Gadoni