Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.481/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_481/2019

Sentenza del 5 giugno 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Stadelmann, Haag,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

rappresentato dal consultorio giuridico

del Soccorso operaio svizzero,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.481).

Fatti:

A. 

A.________, cittadina italiana, è arrivata nel nostro Paese nel 2010; dal
maggio 2015 è stata posta a beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS.
Preso atto della condanna penale inflittale il 4 ottobre 2016, con decisione
del 14 dicembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino le ha revocato il permesso di soggiorno,
intimandole di lasciare la Svizzera. Tale provvedimento è stato confermato su
ricorso sia dal Governo ticinese (5 settembre 2018) che dal Tribunale
amministrativo (18 aprile 2019).

B. 

Contro il giudizio di quest'ultimo e chiedendone la riforma, il 22 maggio 2019
A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale. Nel merito, fa valere
un contrasto sia con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) sia con il
diritto interno. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e che
le venga riconosciuta l'assistenza giudiziaria. Non sono stati ordinati atti
istruttori.

Diritto:

1. 

Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv.
1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF),
l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art.
82 segg. LTF). Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che
continuerebbe altrimenti ad avere effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF;
DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

2.

Nel loro giudizio, i Giudici ticinesi hanno delineato il quadro legale
determinante in maniera corretta ed a tale descrizione è quindi possibile
rinviare anche in questa sede (giudizio impugnato, consid. 2). Dopo di che,
hanno osservato che un motivo di revoca era dato (art. 62 cpv. 1 lett. b della
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005
[LStrI]), che la revoca rispettava l'accordo sulla libera circolazione delle
persone (art. 5 allegato I ALC) ed era proporzionale (art. 96 LStrl), mentre
l'art. 8 CEDU non era applicabile.

3. 

Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge
sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso
risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura
prevista dall'art. 109 LTF.

3.1. Come indicato nella querelata sentenza, qui determinante anche per quanto
riguarda l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF), una pena detentiva è
di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata
pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata
o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid.
4.2 pag. 379 segg.). Ritenuto che, con sentenza del 4 ottobre 2016, la Corte
delle assise criminali competente ha condannato la ricorrente a una pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi - di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni - il motivo di revoca citato è pertanto dato.

3.2. In parallelo, rispettate sono anche le condizioni per una limitazione dei
diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone giusta
l'art. 5 allegato I ALC.

3.2.1. Secondo questa norma una condanna può essere motivo per limitare i
diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale
e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag.
125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio
2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018
del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare
la libera circolazione delle persone possono essere date pure nel caso del
compimento di reati patrimoniali). D'altra parte, la misura dell'apprezzamento
dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è
importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un
rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2
pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

3.2.2. Ora, nella fattispecie è vero che alla base della pronuncia della revoca
del permesso di domicilio vi è un solo giudizio penale, cioè quello del 4
ottobre 2016. Questa sentenza - emessa da una Corte delle assise criminali, che
ha riconosciuto la ricorrente come colpevole dei reati di ripetuta
appropriazione indebita e riciclaggio di denaro aggravato - riguarda tuttavia
importi ragguardevoli (impiego indebito a profitto proprio e di terzi per fr.
733'798.58; riciclaggio di denaro per fr. 348'204.33), sanziona atti compiuti
durante un periodo di quasi un anno (tra l'aprile 2014 e il marzo 2015), che
sono ancora recenti (sentenze 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid. 5.3 e
2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. B e consid. 4.1 e 4.5.2), ed ha condotto
a comminare una pena altrettanto importante.

3.2.3. Nel contempo, occorre sottolineare che l'insorgente non si è per nulla
macchiata di un atto isolato, ha delinquito in età più che adulta e nonostante
godesse di una situazione professionale stabile. Inoltre, anche
l'argomentazione secondo cui avrebbe agito a causa di pressioni psicologiche
esercitate dal correo/compagno non può esserle di giovamento. Nel giudizio
impugnato, questo aspetto non è infatti oggetto di nessuna constatazione
specifica e vincolante (art. 105 cpv. 1 LTF); come pertinentemente rilevato
anche dalla Corte cantonale, esso non fa poi che mettere in evidenza la
debolezza dell'insorgente medesima, attualmente senza lavoro, e quindi il
rischio che, qualora si ritrovasse in una situazione analoga, possa compiere
nuovi atti illeciti.

3.3. Infine, la querelata sentenza non viola nemmeno il principio della
proporzionalità, il cui rispetto, per quanto riguarda il diritto interno, è
imposto dall'art. 96 LStrI.

3.3.1. Come osservato dai Giudici ticinesi, nell'esaminare la proporzionalità
di una misura come quella qui in discussione le autorità competenti tengono
conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero,
considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del
soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che
l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF
135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg., sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019
consid. 3.3.1 e 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2).

3.3.2. Anche riguardo all'aspetto della proporzionalità le critiche ricorsuali
sono solo frammentarie e quindi non conformi all'art. 42 LTF, che richiede un
confronto con quanto rilevato nella sentenza impugnata. Come già anticipato, la
ponderazione svolta dai Giudici ticinesi è ad ogni modo corretta, ragione per
la quale alla stessa può essere integralmente rinviato anche in questa sede
(art. 109 cpv. 3 LTF; giudizio impugnato, consid. 4).

4. 

Per quanto precede, il ricorso va respinto, poiché infondato. L'istanza di
assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame va parimenti
respinta in quanto esso doveva appariva sin dall'inizio senza probabilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie
all'insorgente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria,
fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non
vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa
priva d'oggetto.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 5 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli