Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.469/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_469/2019

Sentenza del 22 maggio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca del permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.529).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il 27 marzo 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il
gravame presentato da A.________, cittadino germanico (1980), contro la
risoluzione emanata il 3 ottobre 2018 dal Consiglio di Stato che confermava la
decisione emanata il 7 dicembre 2017 dalla Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni che gli aveva revocato, per motivi di ordine
pubblico, il permesso di domicilio UE/AELS di cui beneficiava.

2. 

Con ricorso in materia di diritto pubblico datato 16 maggio 2019 e spedito il
giorno successivo A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la
sentenza cantonale, chiedendone l'annullamento nonché il conferimento
dell'effetto sospensivo al proprio gravame.

Non sono stati ordinati atti istruttori. Il Tribunale cantonale amministrativo
è stato unicamente invitato a comunicare la data della notifica della sentenza
querelata, inviata per raccomandata e il numero di riferimento di detto invio.

3. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

4.

4.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate
condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art.
44 cpv. 1 LTF). Inoltre, secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini
stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'art.
48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al
Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al
più tardi l'ultimo giorno del termine.

4.2. Come emerge dall'estratto " Track and Trace ", cioè dal tracciamento degli
invii della Posta svizzera, la sentenza emanata il 27 marzo 2019 dal Tribunale
cantonale amministrativo è stata intimata per raccomandata al qui ricorrente il
giorno successivo, cioè il 28 marzo 2019. L'avviso di ritiro è stato depositato
nella casella postale il 29 marzo 2019 dove l'invio raccomandato è stato
ritirato il 1° aprile 2019. In applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LTF il termine
di ricorso, computato dal 2 aprile 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) e sospeso dal 14
al 28 aprile 2019 (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) è venuto pertanto a scadere il
16 maggio 2019. Il presente gravame, di medesima data ma spedito il 17 maggio
2019, è pertanto tardivo e sfugge quindi ad un esame di merito.

5. 

Infine, nel gravame nulla viene addotto che potrebbe essere interpretato come
una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (al
riguardo vedasi DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).

6.

6.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

6.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

7. 

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 22 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud