Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.437/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_437/2019

Sentenza del 25 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Hänni,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Massimo Macconi,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un
permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.502).

Fatti:

A.

A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1965, è giunto in Svizzera il 2
settembre 1995. Il 18 settembre 1995, l'interessato si è sposato con la
cittadina elvetica B.________. La coppia, che non ha avuto figli, vive separata
dall'8 luglio 2001.

A seguito del matrimonio, A.________ è stato posto a beneficio di un permesso
di dimora, rinnovato poi regolarmente fino al 30 agosto 2002, data alla quale
ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS (attualmente: UE/AELS), rinnovato
un'ultima volta fino al 1o settembre 2014.

A.b. A.________, che soffre di disturbi psicofisici, è inabile al lavoro al 100
% dal 1 ^o febbraio 1983 e non ha mai esercitato un'attività lucrativa in
Svizzera. L'interessato percepisce una rendita d'invalidità e, dal 1 ^
o febbraio 2009, riceve delle prestazioni complementari. Attualmente,
A.________ è a beneficio di una curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC. 

A.c. Dall'agosto 2003 al settembre 2004, A.________ ha fatto capo all'aiuto
sociale, percependo prestazioni assistenziali per oltre fr. 20'000.--.

A.d. A.________ ha finora occupato le autorità penali elvetiche nei seguenti
termini:

- decreto d'accusa del 20 aprile 1990: condanna a dieci giorni di arresto,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno, per ripetuta
contravvenzione alla LStup;

- decreto d'accusa del 3 giugno 1991: condanna a quindici giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e all'espulsione
dal territorio elvetico per un periodo di quattro anni per violazione della
previgente legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

- decreto d'accusa del 25 giugno 1991: condanna alla pena detentiva di otto
giorni per violazione del bando ed entrata illegale;

- decreto penale (emanato dal Pretore del distretto di X.________) del 15
aprile 1997: condanna alla multa di fr. 200.-- per contravvenzione alla LStup;

- decreto d'accusa del 10 giugno 2003: condanna alla multa di fr. 100.-- per
contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico;

- decreto d'accusa del 17 marzo 2005: condanna alla multa di fr. 300.-- per
contravvenzione alla LStup;

- sentenza della Corte delle assise correzionali del 4 luglio 2007: condanna
alla pena detentiva di dieci mesi, sospesa per permettere un trattamento
stazionario della tossicodipendenza, per ripetuta rapina consumata e tentata e
ripetuta contravvenzione alla LStup;

- decreto d'accusa del 12 novembre 2012: condanna alla multa di fr. 100.-- per
ripetuta contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla legge federale
concernente la protezione contro il fumo passivo.

A.________ è stato inoltre formalmente ammonito dal Dipartimento competente il
23 aprile 1997 e il 7 settembre 2007.

B. 

Il 15 settembre 2014, A.________ ha sollecitato il rilascio di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Con decisione del 12 ottobre 2015, la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino
(di seguito: la Sezione della popolazione) ha respinto la domanda, rifiutando
nel contempo di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS dell'interessato e
assegnandogli un termine per lasciare la Svizzera.

Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato
(23 agosto 2017) che dal Tribunale amministrativo (21 marzo 2019) del Cantone
Ticino. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che A.________ non
poteva invocare l'ALC, in quanto tale Accordo non si applicava alla sua
situazione, che la decisione contestata era giustificata sotto il profilo del
diritto interno (in particolare sotto l'angolo dell'art. 50 LStrI), conforme al
principio di proporzionalità e rispettosa dell'art. 8 CEDU.

C. 

Il 9 maggio 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, protestate tasse, spese
e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 21
marzo 2019 e della decisione della Sezione della popolazione del 12 ottobre
2015, postulando nel contempo il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS
e, in via subordinata, il rinnovo del proprio permesso di dimora UE/AELS. In
via ancora più subordinata, A.________ chiede l'annullamento della sentenza del
21 marzo 2019 e della decisione del 12 ottobre 2015 precitate e il rinvio degli
atti al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio "previo allestimento di una
perizia medica volta ad accertare [il suo] stato di salute e l'esigibilità del
suo rinvio nel paese d'origine". L'interessato domanda inoltre che gli venga
riconosciuta l'assistenza giudiziaria.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. La Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del
gravame. La Segreteria di Stato della migrazione ha presentato delle
osservazioni e proposto la reiezione del ricorso. Il Governo ticinese si è
invece rimesso al giudizio di questa Corte. Il ricorrente ha replicato il 19
agosto 2019, producendo nel contempo due nuovi documenti. Il 9 settembre 2019,
A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un referto medico.

Con decreto presidenziale del 16 maggio 2019 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, il ricorrente, alla luce della sua nazionalità italiana, ha
in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base
all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681;
sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 1.1 e 2C_479/2018 del 15 febbraio
2019 consid. 1.2). L'interessato sostiene inoltre - senza che ciò appaia
d'acchito insostenibile - di avere diritto a un permesso di soggiorno in base
all'art. 50 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI; RS 142.20), nonché in base agli art. 8 CEDU e 13 Cost.

La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo restando che la
questione dell'effettivo diritto di soggiorno dell'insorgente sarà trattata
come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_145/
2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in materia di diritto
pubblico è quindi aperta.

1.2. Per il resto, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un
tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e presentata nei termini
(art. 46 cpv. 1 lett. a LTF cum art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste
(art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a
insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ricevibile, fatto salvo quanto
segue.

1.3. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame (cfr. DTF 136 II 101
consid. 1.2 pag. 104), il ricorrente è unicamente legittimato a formulare
conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo. In quanto chiede l'annullamento della decisione della
Sezione della popolazione del 12 ottobre 2015, il ricorso è pertanto
inammissibile (sentenze 2C_357/2019 del 19 settembre 2019 consid. 1.4 e 2C_987/
2018 del 23 aprile 2019 consid. 1.2).

1.4. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Dal momento che le condizioni per un
richiamo all'art. 99 cpv. 1 LTF non sono né date né sostanziate, nella misura
in cui i documenti allegati al ricorso non facessero parte dell'incarto
cantonale, essi non possono essere vagliati. Per quanto riguarda i documenti
trasmessi dal ricorrente il 19 agosto 2019 e il 9 settembre 2019, essi sono
posteriori al giudizio impugnato e non possono quindi in nessun caso essere
presi in considerazione.

2. 

In una censura di ordine formale, che va esaminata in primo luogo (DTF 141 V
557 consid. 3 pag. 563), il ricorrente invoca una violazione del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), lamentando una motivazione carente da
parte dell'autorità precedente in merito al proprio quadro clinico e alla
propria conseguente dipendenza dai famigliari, in particolare la sorella
(ricorso, pagg. 16 e 20). A mente dell'insorgente, tale aspetto - decisivo
sotto l'angolo dell'art. 8 CEDU - non sarebbe stato adeguatamente esaminato dal
Tribunale amministrativo.

2.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
vari aspetti; tra questi, il diritto a una decisione motivata (DTF 138 I 232
consid. 5.1 pag. 237; 136 I 229 consid. 5.2 pag. 236; sentenza 2D_17/2018 del 9
ottobre 2018 consid. 4.1). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una
decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(DTF 143 III 65 consid. 5.2 pag. 70). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio in
quanto atte a influire sulla decisione di merito (DTF 142 II 154 consid. 4.2
pag. 157; 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88). Inoltre, sempre che ciò non ne
ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii
ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 pag. 565; sentenza 2C_583/2017 del
18 dicembre 2017 consid. 5.2.1).

2.2. Uno straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare
garantito dall'art. 8 CEDU a condizione di intrattenere una relazione stretta
ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia che dispone di un
diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (sentenze 2C_895/2017 del
14 novembre 2017 consid. 4.1 e 2D_61/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.2). Le
relazioni che permettono di fondare un diritto a un'autorizzazione di polizia
degli stranieri in virtù dell'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi
e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1
consid. 6.1 pag. 12 seg.; 135 I 143 consid. 1.3.2 pag. 146; sentenza 2C_401/
2018 del 17 settembre 2018 consid. 6). Una persona straniera può tuttavia
invocare l'art. 8 CEDU anche in relazione ad altri membri della famiglia che
risiedono in Svizzera, segnatamente in presenza di uno stato di dipendenza
particolare tra lui e i famigliari in questione, a motivo per esempio di una
malattia o un handicap (DTF 144 II 1 consid. 6.1 pag. 12 seg.; sentenze 6B_639/
2019 del 20 agosto 2019 consid. 1.3.2 e 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid.
5.1).

2.3. Nel caso di specie, il ricorrente, nel suo ricorso del 29 settembre 2017
presso il Tribunale amministrativo, aveva esposto chiaramente le ragioni per le
quali riteneva di potersi prevalere dell'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto al
rispetto della vita familiare. Rifacendosi ai numerosi documenti e certificati
medici prodotti nel corso della procedura, l'interessato invocava lo stato di
dipendenza particolare nel quale si trovava nei confronti dei famigliari,
soprattutto della sorella, la cui presenza aveva permesso "un contenimento dei
fenomeni psicotici e una stabilizzazione del quadro clinico" (ricorso del 29
settembre 2017, pag. 6) e garantito che egli si sottoponesse con regolarità
alle cure mediche necessarie. Affetto da una grave malattia psichica che lo
rende incapace di badare a sé stesso - in particolar modo sul piano
dell'assiduità nelle cure - e, dal 2009, da una malattia oncologica (linfoma
cronico) incurabile, senza la vicinanza dei famigliari l'insorgente sarebbe
esposto a un rischio concreto per la propria vita (ricorso del 29 settembre
2017, pag. 6). I documenti citati (e prodotti) dal ricorrente a sostegno delle
proprie affermazioni esponevano in particolare quanto segue:

- "Il paziente soffre di una psicosi paranoide cronica severa (primo ricovero
alla Clinica Psichiatrica Cantonale nel 1997) per la quale è seguito
regolarmente dal Servizio Psicosociale e beneficia di iniezioni regolari di
neurolettico. Dal 2009 soffre di un linfoma cronico [...]. In ragione della sua
malattia psichiatrica il paziente non è in grado di gestire la cura della
malattia oncologica; necessita del supporto psicologico e pratico delle sorelle
che vivono in Ticino. A mio parere, il rinvio in Italia in queste condizioni
rappresenta un rischio vitale" (lettera del 20 ottobre 2015 del medico
curante);

- "Il paziente è affetto da gravi problemi psichiatrici, è dipendente e
incapace di provvedere a sé stesso. È per questo seguito dai servizi
psichiatrici cantonali. Sia per la questione psichiatrica che per la questione
tumorale egli necessita d'assistenza che viene attualmente fornita dalle due
sorelle che vivono in Ticino e lo hanno in cura" (certificato medico del 19
ottobre 2015 del primario di oncologia dell'Ospedale San Giovanni di
Bellinzona);

- "Ritengo che la gravità della patologia psichiatrica da cui il Sig.
A.________ è affetto [...] renda il soggetto persona del tutto non in grado di
badare a sé stessa, neanche nella gestione della quotidianità, rendendo
indispensabile il supporto garantito dai famigliari, in particolar modo la
sorella C.________ con cui di fatto il paziente vive, e della curatrice. La
stabilizzazione del quadro clinico, ma soprattutto il coinvolgimento dei
famigliari, hanno reso possibile la ripresa delle cure oncologiche,
indispensabili per la sopravvivenza del paziente" (certificato medico del 21
ottobre 2015 del medico psichiatra capo dei servizi psicosociali del
sopraceneri);

- "In ragione della sua malattia psichiatrica, il paziente dipende
completamente dalla sorella (D.________, domiciliata a Y.________) per la
gestione della quotidianità e delle cure mediche. A mio parere, il rinvio in
Italia in queste condizioni rappresenta un rischio vitale" (lettera del 5
settembre 2017 del medico curante);

- "Il paziente al momento attuale è in stato generale abbastanza buono ma a
causa dei suoi problemi psichiatrici non è in grado di svolgere in modo
indipendente le sue attività quotidiane e necessita per questo dell'aiuto delle
due sorelle [...] dal punto di vista medico ritengo che egli necessiti di
assistenza, che egli riceve presso le sorelle in Ticino e che non avrebbe
invece in Italia. Ritengo quindi che sarebbe adeguato permettergli di rimanere
in Svizzera in modo da potergli assicurare la necessaria presa a carico
familiare" (certificato medico del 13 settembre 2017 del primario di oncologia
dell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona).

2.4. Il Tribunale amministrativo ha considerato che il ricorrente non poteva
invocare l'art. 8 CEDU sotto l'angolo del diritto al rispetto della vita
familiare, rilevando quanto segue: " nonostante i suoi problemi di salute, non
si può ancora ritenere che gli stessi siano tali da dover concludere che egli
si trovi in un rapporto di dipendenza verso la sorella C.________ " (sentenza
impugnata, pag. 19). Come sostenuto a ragion veduta dall'insorgente, questa
motivazione è insufficiente. Essa non permette infatti di comprendere per quale
motivo l'autorità precedente ha considerato che lo stato di salute
dell'interessato non era tale da porre quest'ultimo in un rapporto di
dipendenza nei confronti della sorella. Confrontati con una critica puntuale
relativa a una violazione dell'art. 8 CEDU, incentrata sul precario stato di
salute dell'insorgente e supportata da svariati documenti e certificati medici
attestanti la fondamentale importanza della presenza dei famigliari (in
particolare della sorella) per la sopravvivenza stessa dell'interessato, i
Giudici cantonali avrebbero dovuto esporre le ragioni per le quali il quadro
clinico del ricorrente non permetteva di ritenere una situazione di particolare
dipendenza ai sensi della giurisprudenza resa in applicazione dell'art. 8 CEDU.
Limitandosi a osservare laconicamente che i problemi di salute dell'interessato
non erano tali da fondare un siffatto rapporto di dipendenza, senza
pronunciarsi sulla documentazione pertinente prodotta dal ricorrente e senza
motivare questa conclusione, il Tribunale amministrativo ha violato l'art. 29
cpv. 2 Cost.

Tale violazione, relativa all'apprezzamento delle prove in merito a un elemento
determinante per il presente litigio, ovvero la questione della dipendenza del
ricorrente dai suoi famigliari (cfr. supra consid. 2.2 in fine), non può essere
sanata in questa sede (sulle condizioni per sanare - a titolo eccezionale - una
violazione del diritto di essere sentito, cfr. DTF 142 III 48 consid. 4.3 pag.
55; sentenze 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2 e 2C_1184/2016 del
7 giugno 2018 consid. 5.1). Ne discende che il ricorso dev'essere accolto.

3. 

L'accertata violazione del diritto di essere sentito del ricorrente riguarda
unicamente la censura relativa all'art. 8 CEDU, norma la cui portata per il
caso di specie dovrà essere nuovamente vagliata dall'autorità precedente. Per
ragioni di economia di procedura, e nella misura in cui l'insorgente, chiedendo
il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, in via subordinata, il
rinnovo del proprio permesso di dimora UE/AELS, fonda il proprio ricorso anche
sull'ALC, appare opportuno esaminare in questa sede l'applicabilità di tale
accordo al caso di specie.

3.1. Secondo i fatti constatati nel giudizio querelato, il ricorrente non ha
mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera. Come correttamente rilevato
dall'autorità precedente, egli non può quindi prevalersi dello statuto di
lavoratore ai sensi dell'art. 6 Allegato I ALC (a proposito di tale nozione,
cfr. DTF 144 II 121 consid. 3.1 pag. 124 seg.; 141 II 1 consid. 2.2 pag. 4
segg; sentenza 2C_837/2017 del 15 giugno 2018 consid. 5.2).

3.2. L'interessato è inoltre inabile al lavoro al 100 % dal 1 ^o febbraio 1983
e percepisce una rendita d'invalidità. Dal momento che la sua inabilità al
lavoro è sopraggiunta prima della sua entrata in Svizzera (2 settembre 1995),
dove per di più egli non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non ha
dunque mai beneficiato dello statuto di lavoratore (cfr. supra consid. 3.1), il
ricorrente nulla può dedurre in suo favore dall'art. 4 par. 2 Allegato I ALC in
relazione con gli art. 16 ALC e 2 par. 1 lett. b del regolamento (CEE) 1251/70
della Commissione del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di
rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (di
seguito: il regolamento). Secondo giurisprudenza, per l'applicazione dell'art.
2 par. 1 lett. b del regolamento è in effetti indispensabile che chi intende
prevalersi di tale disposizione benefici dello statuto di lavoratore al momento
del sopraggiungere dell'inabilità permanente al lavoro menzionata nella norma
in questione (cfr. DTF 144 II 121 consid. 3.2 pag. 125; sentenze 2C_79/2018 del
15 giugno 2018 consid. 4.2.1; 2C_99/2018 del 15 maggio 2018 consid. 4.5.1 in
fine; 2C_567/2017 del 5 marzo 2018 consid. 3.1 in fine; 2C_289/2017 del 4
dicembre 2017 consid. 4.5.1 in fine; 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid.
2.2). 

3.3. Infine, l'insorgente percepisce, dal 1 ^o febbraio 2009, delle prestazioni
complementari, ciò che esclude, per costante giurisprudenza, che egli possa
dedurre un diritto di soggiorno in Svizzera dall'art. 24 Allegato I ALC,
applicabile alle persone che non esercitano un'attività economica (cfr. DTF 135
II 265 consid. 3.6 e 3.7 pag. 271 segg.; sentenze 2C_374/2018 del 15 agosto
2018 consid. 6.4; 2C_567/2017 del 5 marzo 2018 consid. 5.1 in fine; 2C_1171/
2016 del 26 ottobre 2017 consid. 4.2; 2C_59/2017 del 4 aprile 2017 consid. 6). 

3.4. In conclusione, il ricorrente non può invocare l'ALC per dedurne un
diritto di soggiorno in Svizzera. Su questo punto, il ricorso è dunque respinto
e la sentenza impugnata è confermata.

4. 

Giova infine ancora rilevare, per quanto riguarda il diritto applicabile, che -
come correttamente esposto dalla Corte cantonale (sentenza impugnata, pag. 5
seg.) - il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e
l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione del 5 maggio
1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e
l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori
italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548), ai quali rimanda
l'art. 2 cpv. 1 LStrI, non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie. Il
Trattato del 1868 e la relativa Dichiarazione del 1934 si applicano infatti
solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (cfr. sentenza
2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 2.3.2). Per quanto concerne poi l'Accordo
del 1964, esso regola unicamente la posizione dei lavoratori italiani nel
nostro Paese (cfr. art. 1 dell'Accordo in questione); il ricorrente, che non ha
mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera ed è inabile al lavoro al 100
% dal 1 ^o febbraio 1983, non rientra nel suo campo di applicazione. 

5.

5.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
parzialmente accolto, in quanto chiede il rinvio degli atti all'autorità
precedente per nuovo giudizio. La sentenza impugnata è quindi annullata e
l'incarto rinviato al Tribunale amministrativo perché proceda a un esame
approfondito della situazione di dipendenza dai famigliari (in particolare le
sorelle) invocata dal ricorrente nell'ottica dell'art. 8 CEDU e renda quindi un
nuovo giudizio (art. 107 cpv. 2 LTF). In quanto postula il rilascio di un
permesso di domicilio UE/AELS, rispettivamente il rinnovo del permesso di
dimora UE/AELS dell'interessato, il ricorso è invece respinto.

5.2. Nella misura in cui il ricorrente soccombe, la sua domanda di assistenza
giudiziaria va accolta (art. 64 LTF). Non vengono dunque prelevate spese, in
quanto lo Stato del Cantone Ticino, pure parzialmente soccombente, è dispensato
dal pagamento delle stesse (art. 66 cpv. 4 LTF). L'avv. Massimo Macconi viene
inoltre incaricato del patrocinio gratuito del ricorrente e la cassa del
Tribunale federale gli verserà un'indennità ridotta per ripetibili per la sede
federale (art. 64 cpv. 2 LTF).

5.3. Nella misura in cui il ricorrente risulta invece vincente, lo Stato del
Cantone Ticino corrisponderà al suo patrocinatore un'indennità ridotta per
ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La
sentenza del 21 marzo 2019 è annullata e la causa rinviata al Tribunale
cantonale amministrativo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. Per il
resto, in quanto postula il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS,
rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente, il
ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta nella misura in cui non è
divenuta priva d'oggetto.

3. 

Non vengono prelevate spese.

4. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore del ricorrente
un'indennità ridotta di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la sede
federale.

5. 

L'avv. Massimo Macconi viene incaricato del gratuito patrocinio del ricorrente
e la cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità ridotta di fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

6. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 25 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti