Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.422/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_422/2019

Sentenza del 28 maggio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Zünd, Giudice presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

entrambi patrocinati dagli avv. Rocco Taminelli,

Vinh Giang e da MLaw Matteo Genovini,

ricorrenti,

contro

Ispettorato scolastico del I circondario,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Acceleramento del percorso scolastico in prima elementare (anticipo delle spese
processuali),

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata

il 25 aprile 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino (52.2019.165).

Fatti:

A. 

Con sentenza del 25 aprile 2019 il Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame
sottopostogli dai coniugi B.________ e A.________ contro la risoluzione del 20
marzo 2019 del Consiglio di Stato ticinese che confermava la decisione emanata
il 21 dicembre 2018 dall'Ispettorato scolastico del I Circondario la quale
respingeva la loro richiesta di accelerazione del percorso scolastico del
figlio C.________.

A sostegno del proprio giudizio il Giudice delegato ha osservato che il 3
aprile 2019, in applicazione dell'art. 47 della legge ticinese sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), aveva assegnato ai
ricorrenti un termine con scadenza al 19 aprile 2019 per versare un anticipo
per le presunte spese processuali, con la comminatoria dell'irricevibilità del
gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato. Siccome gli
interessati non avevano provveduto a pagare l'anticipo richiesto entro il
termine stabilito, il gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.

B. 

Il 6 maggio 2019, con un unico atto, B.________ e A.________ hanno presentato
dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un
ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiedono che la sentenza
cantonale sia annullata e gli atti rinviati al Tribunale cantonale
amministrativo affinché venga fissato loro un termine suppletorio per pagare
l'anticipo delle spese giudiziarie richieste. Adducono, in sostanza, la
violazione del principio della legalità e del loro diritto di essere sentiti.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, soltanto la produzione di alcuni
atti dell'inserto del Tribunale cantonale amministrativo.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza
cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico, come
nella presente fattispecie, è di principio dato ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e
cpv. 2 e art. 90 LTF). Il presente allegato ricorsuale è tempestivo (art. 46
cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è dato anche un
interesse dei ricorrenti ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF). Il gravame è di
conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato contemporaneamente
è, di conseguenza, inammissibile (art. 113 LTF).

1.3. La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo la
questione dell'inammissibilità del ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, a causa del mancato pagamento in tempo utile dell'importo
domandato a titolo di garanzia delle spese processuali, quindi l'eventuale
applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo
contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare
quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le
relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3
pag. 41 e rispettivi rinvii).

1.4. Nella misura in cui i ricorrenti si dilungano nel loro gravame sulla
richiesta, respinta in prima istanza dall'Ispettorato scolastico, di
accelerazione del percorso scolastico del loro figlio C.________, la
problematica esula dall'oggetto del contendere e non può quindi essere
approfondita. Un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio
d'inammissibilità non soddisfa infatti le esigenze di motivazione riferite allo
specifico oggetto del litigio (DTF 125 V 335 consid. 1a pag. 336 seg.; 118 Ib
134 consid. 2 pag. 135 seg.).

1.5. Richiamandosi agli art. 104 LTF e 37 LPAmm (a torto per quanto concerne
quest'ultimo disposto, applicandosi lo stesso soltanto in sede cantonale), i
ricorrenti chiedono, a titolo di misura provvisionale, che venga costituito un
gruppo operativo al fine di valutare se le capacità cognitive e attitudinali
del loro figlio impongono l'accelerazione del percorso scolastico richiesta.
Ora, come appena accennato, oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte è
unicamente la decisione d'inammissibilità emessa dal Tribunale cantonale
amministrativo e, quindi, l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto
procedurale cantonale: la domanda esula dall'oggetto del litigio e va respinta.

2.

2.1. I ricorrenti rimproverano al Tribunale cantonale amministrativo di avere
applicato erroneamente nei loro confronti la comminatoria di cui all'art. 47
cpv. 3 LPAmm. Affermano che tale capoverso si applicherebbe unicamente alla
parte ricorrente non dimorante in Ticino (allorché loro vi sono domiciliati) o
in mora con il pagamento delle tasse (ciò che non è il loro caso). A loro
avviso soltanto il quarto capoverso della citata disposizione varrebbe nei loro
confronti. Ora il medesimo non contempla alcuna comminatoria. La decisione
impugnata, in assenza di una esplicita base legale per potere dichiarare il
loro ricorso inammissibile in caso di mancato ossequio del termine fissato per
procedere al pagamento dell'anticipo, disattenderebbe pertanto il principio
della legalità (art. 5 Cost.).

2.2. Posto il principio secondo cui l'autorità amministrativa può applicare
alle proprie decisioni una tassa di giustizia, averne disciplinato le modalità
(cpv. 1) ed avere precisato quando vi è responsabilità solidale per il
pagamento delle spese (cpv. 2), l'art. 47 LPAmm sancisce che l'autorità di
ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di
garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per
il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità
del ricorso (cpv. 3). Viene poi detto che l'anticipo per le presunte spese
processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale
cantonale amministrativo e che se motivi particolari lo giustificano, il
Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigerlo (cpv. 4
prima e seconda frase). I capoversi successivi regolamentano poi come vanno
prestate determinate spese legate all'istruttoria (cpv. 5) e quando le spese
possono essere addossate agli enti pubblici ed organismi incaricati di compiti
di diritto pubblico (cpv. 6).

2.3. Dal tenore della norma suesposta discende che, contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti, la stessa contiene una sufficiente base legale per la
comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento
dell'anticipo delle spese nel termine assegnato. Il terzo capoverso pone
infatti la regola di quando l'autorità di ricorso può chiedere un anticipo
delle spese (ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento
delle imposte) e le modalità di esecuzione di tale versamento (congruo termine
- non sospeso dalle ferie - irricevibilità in caso di mancato rispetto del
termine), mentre il quarto capoverso specifica invece che nei procedimenti
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo detto anticipo va sempre chiesto,
essendo peraltro ovvio che le modalità di esecuzione rimangono sempre le stesse
(congruo termine - non sospeso dalle ferie - irricevibilità in caso di mancato
ossequio della scadenza fissata). In altre parole, il quarto capoverso si
limita a specificare che dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
l'anticipo delle spese è sempre chiesto, allorché dinanzi alle altre autorità
di ricorso (cpv. 3) lo stesso può essere esatto solo in situazioni determinate,
mentre la maniera in cui detto anticipo dev'essere prestato rimane sempre la
stessa. Al riguardo va osservato che la diversa soluzione avanzata dai
ricorrenti (secondo cui una comminatoria d'irricevibilità per ricorrenti
dimoranti e non in mora con il pagamento delle imposte non si giustificherebbe
avendo il Tribunale sempre la possibilità di ottenere il pagamento) non è
niente altro che una semplice affermazione, non meglio corroborata. Su questo
punto, il ricorso manifestamente infondato, va respinto.

2.4. I ricorrenti si dolgono del fatto che, per decisione della Corte
cantonale, il termine per il pagamento dell'anticipo richiesto non era sospeso
dalle ferie giudiziarie e che, contrariamente ad altre leggi federali di
procedura che, come gli art. 10 cpv. 3 LTF (recte l'art. 62 cpv. 3 LTF) o 101
cpv. 3 CPC (RS 272), non è previsto di concedere un termine suppletorio prima
di pronunciare la non entrata in materia. Sul primo punto va osservato che non
è l'autorità bensì la legge che prevede espressamente che il termine accordato
per versare l'anticipo delle spese richiesto non è sospeso dalle ferie
giudiziarie (art. 47 cpv. 3 LPAmm; vedasi anche l'art. 16 cpv. 3 LPAmm). Per
quanto concerne invece la non concessione di un termine suppletorio, va
osservato che, oltre al fatto che si tratta di una scelta del legislatore
cantonale, la quale appare tutt'altro che improponibile e invero del tutto
condivisibile (sulla nozione dell'arbitrio, cfr. DTF 139 I 149 consid. 3.1 pag.
155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017
consid. 4.4), gli argomenti avanzati (art. 42 e 106 LTF) non sono idonei a
rimetterla in discussione. In proposito il gravame sfugge ad un esame di
merito.

2.5. Infine, in quanto i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di
essere sentiti, asserendo che la Corte cantonale avrebbe dovuto interpellarli
prima di emanare una decisione a loro sfavorevole, la censura, ai limiti della
temerarietà, va respinta. In effetti la decisione incidentale del 3 aprile 2019
indicava chiaramente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine
fissato per versare l'anticipo delle spese, ossia che il gravame sarebbe stato
dichiarato inammissibile.

A titolo abbondanziale va osservato che i ricorrenti, patrocinati da un
avvocato (certamente a conoscenza delle esigenze poste dalla procedura
cantonale, segnatamente in materia di richiesta di anticipo delle spese),
avevano sempre la possibilità, prima della scadenza del termine in questione,
di chiederne una proroga nell'ipotesi in cui fossero confrontati a difficoltà
finanziarie per provvedervi o, addirittura, di domandare il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Ciò che non è stato fatto.

3. 

Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela
manifestamente infondato e come tale va respinto.

4. 

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei
ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

2. 

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3. 

Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Ispettorato scolastico del I
circondario, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud