Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.400/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_400/2019

Sentenza dell'8 agosto 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Stadelmann,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca di un permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.462).

Fatti:

A.

A.a. Giunta in Svizzera il 23 marzo 2015, la cittadina ucraina A.________ si è
sposata l'8 maggio 2015 con il cittadino elvetico B.________, motivo per il
quale, il 7 luglio 2015, le è stato rilasciato un permesso di dimora annuale,
in seguito regolarmente rinnovato. La coppia non ha avuto figli.

A.b. Il 20 luglio 2017, A.________ ha lasciato l'appartamento coniugale di
X.________ e si è trasferita in un monolocale a Y.________. Il 27 luglio 2017,
il Pretore aggiunto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati.

B. 

Preso atto della situazione descritta e constatato che lo scopo per il quale
l'autorizzazione di soggiorno le era stata conferita era venuto a cadere, con
decisione del 2 ottobre 2017, la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione)
ha revocato il permesso di dimora di A.________, assegnandole un termine per
lasciare la Svizzera.

Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato
(22 agosto 2018) che dal Tribunale amministrativo (27 marzo 2019) del Cantone
Ticino. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che l'unione coniugale
era durata meno di tre anni e che la violenza coniugale invocata da A.________
non raggiungeva l'intensità richiesta dalla giurisprudenza per riconoscere
all'interessata un diritto alla permanenza in Svizzera.

C. 

Il 29 aprile 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
"ricorso di diritto pubblico" con cui chiede, protestate "tasse, spese e
ripetibili", l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo del 27
marzo 2019 e il rinnovo del proprio permesso di dimora, domandando inoltre di
essere esentata dal pagamento dell'anticipo spese.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del
Tribunale federale mentre la Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto
del gravame.

Con decreto presidenziale del 6 maggio 2019 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. La ricorrente ha intitolato la sua impugnativa "ricorso di diritto
pubblico". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per
l'interessata, nella misura in cui il gravame adempie alle esigenze formali del
tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1 pag. 370;
sentenza 2C_340/2019 del 16 maggio 2019 consid. 1.1).

1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nel caso in esame, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale
considerando in particolare di avere un diritto al rinnovo del permesso di
dimora in base all'art. 50 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Non risultando questa
conclusione d'acchito insostenibile, la causa sfugge all'eccezione citata. Se
le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano davvero date è
una questione di merito (sentenze 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1 e
2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 1.1). La via del ricorso in materia
di diritto pubblico è dunque aperta.

1.3. Per il resto, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un
tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF), e presentata nei termini
(art. 46 cpv. 1 lett. a LTF cum art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste
(art. 42 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse a
insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ricevibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.

2. 

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti
accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i
casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373
consid. 1.6 pag. 377 seg.). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre
deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la
realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale
non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella
sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356; sentenza 2C_793/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2).

Siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal
giudizio querelato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto
(art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 2.2).
Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sui fatti constatati
dall'autorità precedente.

3. 

La ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale il 20 luglio 2017 e i
coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 27 luglio 2017.
L'interessata non può quindi dedurre un diritto al rinnovo del permesso di
dimora dall'art. 42 cpv. 1 LStrI. È inoltre pacifico che l'unione coniugale è
durata meno di tre anni, di modo che nemmeno l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI
trova applicazione. Occorre dunque unicamente verificare se la querelata
sentenza sia o meno conforme all'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI.

4. 

La ricorrente sostiene che il Tribunale amministrativo avrebbe a torto negato
l'esistenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LStrI. A mente dell'interessata, la "pressione psicologica" (cfr.
ricorso, pag. 3) alla quale la sottoponeva sistematicamente il marito sarebbe
stata di tale intensità da costituire una forma di violenza coniugale
suscettibile di rendere necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.

4.1. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI prevede in particolare che, dopo lo
scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge
al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi dell'art. 42 LStrI
sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del
soggiorno in Svizzera. L'art. 50 cpv. 2 LStrI precisa che può esservi (tra
l'altro) un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b quando il
coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio.

4.2. L'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI è rivolto ai casi che non
rientrano sotto l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI. Nella verifica delle condizioni
di applicazione di questa norma, è decisiva la situazione personale della
persona interessata e non l'interesse pubblico a una politica migratoria
restrittiva. Inoltre, per costante giurisprudenza, l'art. 50 cpv. 1 lett. b
LStrI accorda un vero e proprio diritto alla continuazione del soggiorno in
Svizzera (DTF 138 II 393 consid. 3.1 pag. 395; sentenze 2C_145/2019 del 24
giugno 2019 consid. 3.1 e 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 4.1).

4.3. Per quanto riguarda la violenza coniugale, essa deve - per prassi costante
- assumere una certa intensità (DTF 138 II 393 consid. 3.1 pag. 395; sentenze
2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 3.2 e 2C_831/2018 del 27 maggio 2019
consid. 4.2.1). Inoltre, i maltrattamenti devono di principio avere un
carattere sistematico, dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e
controllo sulla vittima (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; sentenze 2C_428
/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 5.1.1 e 2C_600/2015 del 25 luglio 2015
consid. 3.2.3). La nozione di violenza coniugale comprende la violenza
psicologica. Il fatto di subire una pressione psicologica di una certa
intensità e costanza può quindi costituire un caso di rigore dopo lo
scioglimento della comunità familiare ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LStrI (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.2.2 pag. 233 segg.; sentenze 2C_145
/2019 del 24 giugno 2019 consid. 3.2 e 2C_12/2018 del 28 novembre 2018 consid.
3.1).

4.4. Alla persona straniera che afferma di essere stata vittima di violenza
coniugale (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI) spetta un esteso dovere di
collaborazione (cfr. art. 90 LStrI; sentenza 2C_361/2018 del 21 gennaio 2019
consid. 4.3). Essa deve rendere verosimile, grazie a dei mezzi appropriati
(certificati medici, perizie psichiatriche, rapporti di polizia, rapporti o
pareri di servizi specializzati, testimonianze credibili di parenti o vicini,
ecc.) la violenza coniugale, rispettivamente l'oppressione domestica invocata
(cfr. sentenze 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 3.4; 2C_361/2018 del 21
gennaio 2019 consid. 4.3; 2C_68/2017 del 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). In
particolare quando si tratta di violenza psichica, la persona straniera deve
esporre e dimostrare il carattere sistematico dei soprusi e la loro durata,
così come la pressione psicologica che ne deriva. Delle allegazioni generiche o
degli indizi di puntuali tensioni nella coppia non sono sufficienti (cfr.
sentenze 2C_361/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 4.3; 2C_12/2018 del 28
novembre 2018 consid. 3.2; 2C_1085/2017 del 22 maggio 2018 consid. 3.2).

4.5. Nel giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo ha rilevato che le
uniche indicazioni risultanti dagli atti relative all'esistenza di violenze
coniugali di tipo psicologico inflitte alla ricorrente dal marito erano
riconducibili alle affermazioni dell'interessata e alle dichiarazioni di alcuni
suoi conoscenti. La Corte cantonale ha poi constatato come le suddette
affermazioni e dichiarazioni si limitassero a riferire alcuni episodi atti a
dimostrare l'esistenza di un rapporto coniugale "molto tumultuoso, ma nulla
più" (sentenza impugnata, pag. 8 seg.). In particolare, contrariamente a quanto
esposto in modo appellatorio dall'insorgente, dai fatti accertati dall'autorità
precedente - che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr.
supra consid. 2) - non risulta né che il marito della ricorrente avrebbe
"frequenta[to] diverse amanti", né che egli avrebbe mostrato dei non meglio
precisati "proiettili" alla moglie (cfr. ricorso, pag. 3). I Giudici ticinesi
menzionano pure dei brevi scritti non datati "dal contenuto ingiurioso e
minaccioso" indirizzati all'interessata dal marito. Gli scritti in questione,
che peraltro non comprendono unicamente messaggi ingiuriosi e/o minacciosi ma
includono anche esternazioni di scuse e dichiarazioni di affetto (cfr. art. 105
cpv. 2 LTF), non appaiono tuttavia atti a dimostrare un clima coniugale
caratterizzato da soprusi psicologici intensi e costanti (cfr. supra consid.
4.3 e 4.4). Quanto al fatto che il marito della ricorrente le avrebbe impedito
di integrarsi, in particolare sul piano professionale, esso non risulta dal
giudizio impugnato, il quale osserva invece che l'interessata ha potuto
intraprendere un'attività lucrativa presso il lido di X.________ nell'estate
del 2017. Infine, come rilevato a ragion veduta dall'autorità precedente,
l'insorgente non ha prodotto in sede cantonale alcun rapporto medico,
psichiatrico o di polizia atto a comprovare l'asserita oppressione domestica da
lei subita nel corso del matrimonio.

Alla luce di quanto precede, la valutazione del Tribunale amministrativo,
secondo cui la violenza psicologica invocata dalla ricorrente non raggiunge
l'intensità e la sistematicità richieste dalla giurisprudenza per ammettere
l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI, appare corretta e va
pertanto confermata.

4.6. Per il resto, l'interessata non pretende né che il matrimonio contratto
non sarebbe espressione della sua libera volontà (art. 50 cpv. 2 LStrI, seconda
ipotesi), né che la reintegrazione sociale nel suo paese d'origine sarebbe
compromessa (art. 50 cpv. 2 LStrI, terza ipotesi). Quanto a quest'ultima
eventualità, il giudizio impugnato constata che la ricorrente è nata e
cresciuta in Ucraina, dove ha vissuto i primi 35 anni della sua vita, è stata
scolarizzata e ha già esercitato un'attività lucrativa. Ancora relativamente
giovane e in buona salute, la sua reintegrazione nel proprio paese d'origine
non appare quindi d'acchito insormontabile. A questo proposito va inoltre
rammentato che il semplice fatto che una persona straniera debba ritrovare le
condizioni di vita usuali nel proprio paese, anche se esse sono meno favorevoli
rispetto a quelle di cui beneficerebbe in Svizzera, non permette di concludere
che si è in presenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 LStrI
(cfr. sentenze 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 3.7 e 2C_831/2018 del 27
maggio 2019 consid. 4.4).

4.7. Constatato che il diniego di gravi motivi personali che rendono necessario
il prosieguo del soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LStrI dev'essere confermato, nemmeno sono infine ravvisabili motivi per
ammettere una violazione del principio della proporzionalità il cui rispetto,
nell'ambito del diritto degli stranieri, è prescritto in special modo dall'art.
96 LStrI.

5. 

Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria
presentata contestualmente al gravame va parimenti respinta in quanto il
ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente, viene comunque
tenuto conto della sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto
(art. 65 cpv. 2 e art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art.
68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato
della migrazione.

Losanna, 8 agosto 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti