Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.394/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_394/2019

Sentenza del 15 maggio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR,

Tele Ticino SA.

Oggetto

Trasmissioni xxx, puntata

yyy della Radio Televisione svizzera

di lingua italiana e zzz di Tele Ticino,

ricorso contro le decisioni b.808 e b.810 emanate

il 19 marzo 2019 rispettivamente il 1° aprile 2019 dall'Autorità indipendente
di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).

Fatti:

A. 

Con due scritti del 24 gennaio 2019 rispettivamente del 4 marzo 2019 A.________
si è rivolto all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
(di seguito: AIRR) criticando, nel primo, la puntata yyy della trasmissione xxx
della Radio Televisione svizzera di lingua italiana (RSI LA1), nel secondo la
trasmissione zzz diffusa da Tele Ticino.

B. 

Dopo avere invitato A.________ a sanare le carenze formali e materiali dei due
allegati ricorsuali, con decisioni del 19 marzo 2019 rispettivamente del 1°
aprile 2019 l'AIRR ha deciso di non entrare nel merito dei ricorsi. Detta
autorità ha rilevato, per entrambi i gravami, che l'interessato non adempiva le
esigenze poste dall'art. 94 cpv. 1 LRTV (RS 784.40) affinché gli venisse
riconosciuta la legittimazione a presentare un ricorso individuale, che non
erano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV affinché
fosse aperto il ricorso popolare e, infine, che non era dato l'interesse
pubblico esatto dall'art. 96 cpv. 1 LTRV per potere, adempiute precise
condizioni, trattare nel merito un ricorso che non adempiva le esigenze
formali. Infine ha informato l'insorgente che in quanto riferito al mediatore
RSI il suo scritto (del 24 gennaio 2019) veniva trasmesso all'Ufficio federale
delle comunicazioni (UFCOM) per motivi di competenza e che nella misura in cui
in quello del 4 marzo 2019 veniva criticato l'operato del mediatore di
emittenti radiotelevise private svizzere la critica sarebbe stata esaminata in
una procedura separata come denunzia (art. 71 PA; RS 172.021]).

C. 

Con un unico ricorso del 30 aprile 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale
federale contestando entrambe le decisioni dell'AIRR nonché l'attività dei
mediatori. Chiede di essere esentato dal dovere pagare spese giudiziarie e
pretende di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare
delle spese giudiziarie in via anticipata "a garanzia del rispetto dei diritti
ricorsuali [...] nonché delle possibilità di ritiro del ricorso". Domanda poi
che "a seguito delle sentenze 2C_26/2018 e 2C_189/2019 (...) emesse dal
Presidente Seiler Georg e dal cancelliere Ieronimo Perroud" (...) di astenersi
dall'entrata in merito ricorsuale per i difetti procedurali e di valutazione
già inflitti". Critica a lungo l'agire dell'autorità precedente, il contenuto
delle trasmissioni televisive denunciate nonché l'operato del mediatore RSI e
di quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione
la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

1.2. Come già ripetuto più volte al ricorrente (sentenza 2C_189/2019 del 25
febbraio 2019 consid. 1.2 nonché ribadito nella sentenza 5A_327/2019 del 1°
maggio 2019 consid. 3), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni
da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37
consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.

1.3. La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta
Cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché
formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, e come già spiegatogli ripetutamente in precedenza, dalla
partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può
essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_189/2019
citata consid. 1.3 e numerosi richiami, ribadito nella sentenza 5A_327/2019
citata consid. 3).

1.4. Per quanto il ricorrente accenna alle vertenze tuttora pendenti dinanzi
all'UFCOM rispettivamente all'AIRR (quale denunzia) e relative al mediatore RSI
e a quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere, sul cui
comportamento nonché modo di agire si dilunga, le critiche esulano dall'oggetto
dei litigi in esame e non vanno ulteriormente esaminate.

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, per essere ammissibile il
ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e
seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art.
97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr.
DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso
esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica
contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che
un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio
d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione
riferite allo specifico oggetto del litigio.

2.2. Nel caso concreto l'oggetto dei litigi dinanzi all'AIRR è stato
circoscritto per entrambe le decisioni ora contestate ai presupposti di
ricevibilità dei ricorsi. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e
riguardanti il merito delle cause (ossia le trasmissioni televisive di cui
critica il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto
considerate.

2.3. Per quanto invece il ricorrente si pronuncia sui presupposti di
ricevibilità dei ricorsi, egli si limita in realtà ad esprimere una propria
opinione, esaurendosi il ricorso in una confusa e generica contestazione delle
decisioni querelate, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti
ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di
motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.

2.4. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti
con le motivazioni formali dei giudizi dell'autorità precedente, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può
essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.

2.5. Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può
essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere
valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.

3.

3.1. La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un
anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in
ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64
cpv. 1 e 3 LTF), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la
sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

3.2. Come già spiegato più volte al ricorrente, la sua richiesta di conoscere
preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i
numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione da lui introdotti dinanzi
al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese
giudiziarie generate dai suoi allegati.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. 

Il ricorso è inammissibile.

3. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

5. 

Comunicazione al ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR,
a Tele Ticino SA e all'Autorità indipendente di ricorso in materia
radiotelevisiva AIRR.

Losanna, 15 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud