Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.357/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-09-2019-2C_357-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1893 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_357/2019

Sentenza del 19 settembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

entrambi patrocinati dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni,

ricorrenti,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2019

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.427).

Fatti:

A.

A.a. A.________, cittadino italiano nato nel..., è giunto in Svizzera il 1o
novembre 2007 ed è stato posto a beneficio di un permesso di dimora UE/AELS
valido fino al 31 ottobre 2012 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
Tale autorizzazione è stata poi rinnovata fino al 31 ottobre 2017, dopo che
l'interessato aveva dichiarato di non essere mai stato condannato e di non
avere procedimenti penali pendenti.

Il 28 luglio 2011, A.________ è stato raggiunto dal figlio C.________ e, il 13
maggio 2013, dalla moglie B.________ e dagli altri figli D.________ e
E.________, i quali sono tutti stati posti a beneficio di un permesso di dimora
UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare.

A.b. Di formazione geometra, A.________ ha svolto in Svizzera le seguenti
attività lavorative:

- direttore commerciale della F.________SA (X.________), società di cui è stato
anche amministratore unico e presidente fino a quando questa è stata dichiarata
sciolta (4 agosto 2014) e liquidata in via di fallimento;

- presidente, poi amministratore unico, della G.________SA (X.________), il cui
fallimento è stato decretato il 26 ottobre 2016;

- titolare della ditta individuale H.________, poi cancellata per cessazione di
attività il 12 marzo 2015 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF);

- direttore della I.________SA, la quale è fallita il 5 ottobre 2017 ed è stata
radiata d'ufficio dal registro di commercio il 26 giugno 2018;

- gerente, a partire dal 30 giugno 2015, della J.________Sagl (Y.________).

Dal canto suo, B.________, dopo avere in un primo tempo lavorato come docente
in seno all'Istituto K.________ a X.________, è attualmente insegnante presso
un istituto scolastico italiano situato a Z.________ e lavora inoltre a tempo
parziale come architetto indipendente in Italia.

A.c. Il 20 giugno 2017, A.________ aveva a proprio carico dodici esecuzioni
(per un totale di oltre fr. 389'000.--), quattro domande di vendita (per
complessivi fr. 13'466.80) e cinque pignoramenti (per un totale di fr.
62'767.90).

A.d. A.________ ha finora occupato le autorità penali elvetiche nei seguenti
termini:

- decreto d'accusa del 19 aprile 2010: condanna alla multa di fr. 300.-- per
contravvenzione alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10);

- decreto d'accusa dell'8 agosto 2016: condanna alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 300.-- per infrazione alla
legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS
741.01);

- sentenza della pretura penale del 3 maggio 2017 (confermata in appello il 26
luglio 2018) : condanna alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr.
80.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e
alla multa di fr. 300.-- per tentata amministrazione infedele e tentato inganno
nei confronti dell'autorità;

- decreto d'accusa del 7 novembre 2018: condanna alla pena pecuniaria di 50
aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni (pena aggiuntiva a quella inflittagli dalla
pretura penale il 3 maggio 2017), per truffa e omissione della contabilità.

L'interessato è inoltre stato condannato in Italia:

- a tre mesi di reclusione e alla multa di lire 400'000.-- (pari a euro 206.58)
per falsità in opere d'arte (20 dicembre 1996);

- a quattro anni di reclusione (pena a cui è stato successivamente applicato
l'indulto) per bancarotta fraudolenta in concorso (31 ottobre 2008); come pene
accessorie sono state pronunciate l'inabilità all'esercizio di un'impresa
commerciale per dieci anni e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per dieci anni;

- alla multa di euro 300.-- per ingiurie e minacce (29 maggio 2012).

B.________ è invece incensurata.

B. 

Con decisione del 18 dicembre 2015, preso atto delle condanne subite fino ad
allora da A.________, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha
revocato il permesso di dimora UE/AELS dell'interessato e, di riflesso, quello
della moglie B.________, assegnando ai coniugi un termine per lasciare la
Svizzera.

Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato
(20 giugno 2017) che dal Tribunale amministrativo (12 marzo 2019) del Cantone
Ticino. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che, alla luce dei
suoi precedenti penali e del suo comportamento, A.________ rappresentava una
minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero, di modo che la
revoca del suo permesso di dimora UE/AELS si rivelava conforme all'art. 5
Allegato I ALC. Riguardo a B.________, l'autorità precedente ha considerato che
la sua autorizzazione di soggiorno le era stata concessa a titolo derivato,
nell'ambito del ricongiungimento familiare con il marito. Non potendo
l'interessata avvalersi in Svizzera della qualità di lavoratrice ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC e non disponendo di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno
(cfr. art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC), la revoca del suo permesso di dimora UE/
AELS, che dipendeva da quello del marito, era ugualmente giustificata. I
Giudici ticinesi hanno infine constatato che il provvedimento contestato era
conforme al principio di proporzionalità e non ledeva l'art. 8 CEDU.

C. 

Il 12 aprile 2019, A.________ e B.________ hanno inoltrato dinanzi al Tribunale
federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui domandano,
protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del
Tribunale amministrativo del 12 marzo 2019 e quello della decisione della
Sezione della popolazione del 18 dicembre 2015, chiedendo inoltre che nei
confronti di A.________ venga unicamente pronunciato un ammonimento.

La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni
della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione
della popolazione, chiedendo il rigetto del gravame. Il Governo ticinese si è
invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Con decreto presidenziale del 15 aprile 2019 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Nella fattispecie, i ricorrenti, alla luce della loro nazionalità italiana,
hanno in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base
all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681;
sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 1.1 e 2C_479/2018 del 15 febbraio
2019 consid. 1.2). La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo
restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno degli interessati
sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179;
sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in
materia di diritto pubblico è dunque aperta.

1.2. In conformità all'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori di una parte che
interpone ricorso al Tribunale federale devono giustificare il loro mandato
mediante procura. Se questa non è stata prodotta, è fissato un congruo termine
per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà
preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). Nella fattispecie, preso atto che
la procura allegata al ricorso concerneva unicamente A.________, il Tribunale
federale ha impartito ai patrocinatori dei ricorrenti un termine scadente l'8
maggio 2019 per presentare una procura a nome di B.________, precisando che, in
caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione.
Nessun seguito è stato dato a questa ingiunzione. In quanto presentato da
B.________, il ricorso è dunque inammissibile.

1.3. Per il resto, in quanto presentata da A.________, diretta contro una
decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett.
d e 2 LTF), e inoltrata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con
interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ricevibile, fatto
salvo quanto segue.

1.4. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame (cfr. DTF 136 II 101
consid. 1.2 pag. 104), il ricorrente è unicamente legittimato a formulare
conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo. In quanto chiede l'annullamento della decisione della
Sezione della popolazione del 18 dicembre 2015, il ricorso è pertanto
inammissibile (sentenza 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 1.2).

2. 

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti
accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i
casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373
consid. 1.6 pag. 377 seg.). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre
deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la
realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale
non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella
sentenza impugnata (DTF 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356; sentenza 2C_793/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2).

3. 

Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
relativo ai redditi di B.________ (cfr. ricorso, pag. 8 seg.), elemento che
sarebbe a suo avviso determinante per la corretta applicazione dell'art. 24
cpv. 1 Allegato I ALC alla situazione dell'interessata. Dal momento che il
ricorso di quest'ultima va in ogni caso dichiarato inammissibile (cfr. supra
consid. 1.2), la questione non merita tuttavia disamina.

4. 

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI; RS 142.20) si applica ai cittadini degli stati membri dell'Unione
europea solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la suddetta
legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Siccome la
revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC, la questione va
esaminata sotto l'angolo dell'art. 62 LStrI (infra consid. 5; cfr. sentenze
2C_560/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 2.1 e 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012
consid. 3.1). In simile contesto, riveste ciò non di meno rilievo l'art. 5
Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere
limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità (infra consid. 6; cfr. sentenza 2C_864/2018 del 18 febbraio
2019 consid. 3.1).

5. 

In conformità all'art. 62 LStrI, l'autorità competente può in particolare
revocare un permesso di dimora se lo straniero o il suo rappresentante ha
fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto
fatti essenziali (cpv. 1 lett. a). A ragion veduta, il ricorrente non contesta
l'applicazione di tale disposizione alla presente fattispecie, avendo egli
ottenuto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno dichiarando
falsamente di essere incensurato (cfr. supra lett. A.a).

6. 

L'insorgente lamenta una violazione dell'art. 5 Allegato I ALC, contestando di
rappresentare una minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero.

6.1. Giusta l'art. 5 Allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo la
giurisprudenza in materia, le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5
Allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge,
una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale
e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3
pag. 125 seg.; sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.2; 2C_143/2019
del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid.
4.1.2).

6.2. Alla luce delle condanne subite dal ricorrente in Svizzera e dei reati
commessi in Italia prima di trasferirsi nel nostro Paese, la valutazione del
Tribunale amministrativo, che ravvisa in tali elementi una minaccia effettiva e
attuale per l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC,
appare corretta e va pertanto confermata. Motivi di ordine e sicurezza pubblici
atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone
possono sussistere infatti pure nel caso del compimento di reati di natura
patrimoniale (cfr. sentenze 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1 e
2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 3.3.1). Così è anche in concreto. Una
volta giunto nel nostro Paese, l'insorgente ha occupato le autorità giudiziarie
con regolarità, rendendosi tra l'altro colpevole di contravvenzione alla LAVS,
tentata amministrazione infedele, tentato inganno nei confronti dell'autorità,
truffa e omissione della contabilità. Molti di questi reati sono d'altra parte
stati commessi nell'ambito dell'attività imprenditoriale intrapresa
dall'interessato in Svizzera e sono quindi del medesimo genere di quello per il
quale egli è stato condannato nel 2008 in Italia a quattro anni di reclusione
(bancarotta fraudolenta in concorso), pena accompagnata peraltro dalla
pronuncia dell'inabilità all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni
e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per
dieci anni. Ciò dimostra che, nonostante la pesante condanna già subita nella
vicina Penisola - alla cui gravità nulla toglie l'applicazione dell'indulto,
come rettamente osservato dal Tribunale amministrativo -, il ricorrente non ha
affatto mutato il proprio atteggiamento. A questo proposito va rilevato che,
sebbene la condanna in questione risalga al 2008, quelle subite in Svizzera per
reati di natura patrimoniale riguardano atti commessi nel 2013 (tentata
amministrazione infedele), nel 2016 (truffa) e nel periodo compreso tra il 26
aprile 2012 e il 5 ottobre 2017 (omissione della contabilità), ovvero in tempi
ben più recenti, in parte addirittura successivi alla revoca del permesso di
dimora dell'interessato ad opera della Sezione della popolazione (18 dicembre
2015). Ciò a dimostrazione del fatto che l'insorgente non vuole o non riesce a
rispettare l'ordine pubblico, per il quale egli costituisce pertanto una
concreta minaccia. Diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, le
condizioni previste dall'art. 5 Allegato I ALC per una valida limitazione dei
diritti scaturenti dall'accordo sono quindi date.

7. 

Sempre a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza del
Tribunale amministrativo non è d'altra parte criticabile nell'ottica del
principio della proporzionalità, il cui rispetto, per quanto riguarda il
diritto interno, è imposto dall'art. 96 LStrI.

7.1. Come osservato dai Giudici ticinesi, nell'esaminare la proporzionalità di
una misura come quella qui in discussione le autorità competenti tengono conto
degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero,
considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del
soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che
l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF
139 I 145 consid. 2.4 pag. 149; sentenza 2C_481/2019 del 5 giugno 2019 consid.
3.3.1).

7.2. In relazione al principio della proporzionalità va rilevato che il
ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal novembre del 2007, ma che dal
dicembre del 2015 la sua presenza sul suolo elvetico è solo tollerata, in
attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Come
correttamente rilevato dalla Corte cantonale e come già ricordato, va inoltre
considerato che, durante questi anni, egli ha ripetutamente infranto il nostro
ordinamento giuridico. Per quanto riguarda poi l'integrazione dal profilo
economico, alla luce degli ingenti debiti accumulati dall'insorgente (cfr.
supra lett. A.c), questa non può che essere negata. Dal punto di vista
personale, va nel contempo osservato che il ricorrente dovrà lasciare la
Svizzera insieme alla moglie (il cui ricorso è inammissibile; cfr. supra
consid. 1.2), di modo che la conferma della revoca del suo permesso di dimora
non avrà conseguenze sulla sua vita di coppia. Quanto ai figli
dell'interessato, essi sono tutti maggiorenni e, data la prossimità del Cantone
Ticino con l'Italia, potranno facilmente mantenere un rapporto con il padre, in
particolar modo se questi si trasferirà nella fascia di confine. Infine,
l'insorgente conosce molto bene il proprio paese d'origine, siccome vi ha
vissuto fino all'età di 46 anni. Del resto, sua moglie è professionalmente
attiva in Italia, come insegnante e architetto indipendente. Pur tenendo conto
delle difficoltà di adattamento che potrà comportare, un rientro in Patria del
ricorrente, accompagnato dalla moglie, è quindi perfettamente esigibile.

8. 

Per quanto precede, il ricorso, in quanto presentato da B.________, è
inammissibile. In quanto presentato da A.________, esso è invece respinto nella
misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono
poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

In quanto presentato da B.________, il ricorso è inammissibile.

2. 

In quanto presentato da A.________, i l ricorso, nella misura in cui è
ammissibile, è respinto.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 19 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti