Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.354/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_354/2019

Sentenza del 16 aprile 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2019

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2018.601).

Fatti:

A. 

Con sentenza dell'8 febbraio 2019 il Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (non essendo
stato versato, entro il termine impartito e prorogato tre volte, l'anticipo
richiesto per le spese giudiziarie) il ricorso presentato il 17 dicembre 2018
da A.________, cittadino italiano, contro la risoluzione governativa del 21
novembre 2018 che confermava la decisione del 26 ottobre 2017 della Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli negava il rilascio
di un permesso di dimora UE/AELS.

B. 

L'11 aprile 2019 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale si oppone al termine di partenza fissatogli dall'Ufficio
della migrazione del Dipartimento delle istituzioni il 9 aprile 2019, contesta
la decisione della Sezione della popolazione che gli rifiuta il permesso di
dimora e domanda che venga esaminato il ricorso esperito in sede cantonale
perché ora dispone di mezzi finanziari sufficienti.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate
condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art.
44 cpv. 1 LTF). L'art. 47 cpv. 1 LTF osserva che i termini stabiliti dalla
legge non possono essere prorogati e l'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti
scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di
questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2.2. Come emerge dall'estratto "Track and Trace", cioè dal tracciamento degli
invii della Posta svizzera, la sentenza emanata l'8 febbraio 2019 dal Giudice
delegato del Tribunale cantonale amministrativo è stata intimata per
raccomandata al qui ricorrente l'11 febbraio 2019 e ritirata allo sportello il
13 febbraio 2019. In applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LTF il termine di
ricorso, computato dal 14 febbraio 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF), è venuto pertanto
a scadere il 15 marzo 2019. Il presente gravame, datato 11 aprile 2019 e
spedito il medesimo giorno, è pertanto manifestamente tardivo e, di
conseguenza, inammissibile.

2.3. A titolo abbondanziale va rilevato che, anche se fosse stato presentato in
tempo utile, il ricorso sarebbe in ogni caso stato dichiarato inammissibile,
dato che il ricorrente non dimostra in che la decisione querelata sarebbe
contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i
motivi che hanno indotto l'autorità precedente a rendere il giudizio impugnato.
Allo stesso modo un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio
d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo
specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF in relazione con
l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e
DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.). Infine, va osservato che nella misura
in cui il ricorrente sembra volere ottenere una restituzione in intero contro
il lasso dei termini per il gravame esperito in sede cantonale (art. 15 LPAmm;
RL/TI 165.100), tale domanda avrebbe dovuto essere formulata dinanzi
all'istanza precedente (sentenza 2C_1043/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.3
e 2.4 e riferimenti).

2.4. In quanto il ricorrente impugna anche il termine di partenza fissatogli il
9 aprile 2019 dall'Ufficio della migrazione, la questione esula dall'oggetto
del litigio, limitato alla decisione d'inammissibilità emanata dalla Corte
cantonale, e sfugge ad un esame di merito (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 pag. 156
e rinvii).

3.

3.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La tassa di giustizia di fr. 800.-- viene posta a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 16 aprile 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud