Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.353/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_353/2019

Sentenza del 21 maggio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2019.23).

Fatti:

A. 

Con sentenza del 22 marzo 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11
gennaio 2019 da A.________, cittadina italiana, contro la risoluzione
governativa del 12 dicembre 2018 che confermava la decisione del 13 marzo 2018
della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che le
negava il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS. Benché il termine
impartitole per pagare l'anticipo richiesto per le spese giudiziarie fosse
stato prorogato tre volte, l'ultima volta con la comminatoria
dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento (art. 47 LPAmm; RL
/TI 165.100), l'importo chiesto non era stato versato.

B. 

L'11 aprile 2019 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale contesta sia la decisione del Consiglio di Stato del 12
dicembre 2018 che quella della Sezione della popolazione che le rifiuta il
permesso di dimora.

Il 16 aprile 2019 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo
gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e
l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del
termine per ricorrere, cioè entro il 13 maggio 2019 (art. 100 cpv. 1 LTF in
relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 48 cpv. 1 LTF). La ricorrente
non ha dato seguito alla richiesta.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con
natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82
lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2
LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della
procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di
polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni
concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale
né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione
dell'inammissibilità del gravame presentato dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, la procedura ha preso avvio dal rifiuto di concedere alla
ricorrente un permesso di dimora UE/AELS. È quindi di principio ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, siccome la ricorrente, cittadina
italiana, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a
soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (sentenza
2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).

2.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, la
ricorrente è legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo
l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo. In quanto chiede il rilascio di un permesso di dimora tale
conclusione è inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

2.4. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per
mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi
l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale.
Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali
diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in
modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368;
141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi
rinvii).

2.5. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di
precisazioni puntuali sulla situazione della ricorrente. Nulla contiene invece
riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale
cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa
nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5;
136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della
conseguenza che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per
versare un anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità
dell'allegato ricorsuale (art. 47 cpv. 3 LPAmm). Esso sfugge pertanto ad un
esame di merito.

2.6. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente censure di
merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di
motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid.
1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).

2.7. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che
permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di
restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per
competenza.

2.8. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 LTF.

3. 

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 21 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud