Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.295/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_295/2019

Sentenza del 23 gennaio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Hänni,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina,

ricorrente,

contro

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI,

Direzione,

Oggetto

Ammissione al bachelor in fisioterapia,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2019 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.458).

Fatti:

A. 

A.________ desidera frequentare il bachelor in fisioterapia presso la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito: la SUPSI o
l'istituto) e ha, a tale scopo, trasmesso al suddetto istituto una domanda di
ammissione per l'anno accademico 2018/2019. Per poter accedere alla formazione
in parola, i candidati, oltre ad adempire i requisiti di ammissione, devono
superare una procedura di selezione articolata in due parti: una "prova
scritta" e un "esame attitudinale" (orale).

B.

B.a. Dopo aver sostenuto con successo la prova scritta, A.________ si è
presentato alla seconda parte dell'esame di ammissione. Con scritto dell'8
giugno 2018, B.________, responsabile della formazione di base della SUPSI e
membro di direzione del dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (di
seguito: il dipartimento) dell'istituto, ha informato il candidato che il
punteggio ottenuto nella seconda parte dell'esame di ammissione non gli
permetteva di accedere alla via di studio da lui ambita. Il 25 giugno 2018, su
richiesta dell'interessato, B.________ ha esposto ad A.________ le modalità
della procedura d'esame e gli ha illustrato i cinque criteri alla base della
valutazione dell'esame attitudinale (orale) da lui sostenuto, comunicandogli il
punteggio ottenuto (75 punti su 150).

B.b. Il 5 luglio 2018, in una lettera indirizzata al dipartimento
"all'attenzione di B.________", A.________ ha in particolare domandato la
riconsiderazione della decisione di non ammetterlo al bachelor in fisioterapia.
Il 3 agosto 2018, B.________ ha comunicato al candidato che il punteggio da lui
ottenuto alla prova scritta (142 punti su 160) gli aveva permesso di accedere
alla seconda parte dell'esame, nell'ambito della quale, con 75 punti du 150, si
era tuttavia posizionato al 48o posto della graduatoria, non superando la
soglia minima (30o posto) per essere ammesso alla formazione. B.________ ha
dunque respinto la richiesta di riconsiderazione dell'interessato, precisando
inoltre che il rifiuto di ammetterlo alla formazione in questione non poteva
essere impugnato.

B.c. Il 16 agosto 2018, A.________ ha interposto reclamo presso il direttore
generale della SUPSI (di seguito: il direttore generale) contro la decisione di
non ammetterlo al bachelor in fisioterapia. Con decisione del 29 agosto 2018,
il direttore generale ha dichiarato il reclamo irricevibile.

B.d. Il 14 febbraio 2019, adito su ricorso di A.________, il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (di seguito: il Tribunale amministrativo) ha
confermato la decisione del direttore generale. I Giudici cantonali hanno
anzitutto considerato che, sebbene il direttore generale avesse a torto
dichiarato irricevibile il reclamo dell'interessato, alla luce del principio di
celerità e del fatto che tale autorità aveva comunque respinto il gravame a
titolo abbondanziale, il Tribunale amministrativo poteva esaminare il ricorso
senza ledere i diritti delle parti. Nel merito, l'autorità precedente ha
constatato che, come affermato dal candidato, le informazioni sulla procedura
di selezione presenti sul sito internet del dipartimento erano contraddittorie,
ma che ciò non aveva avuto alcuna influenza sulla preparazione del candidato
all'esame d'ammissione e non pregiudicava dunque la validità dello stesso. I
Giudici ticinesi hanno poi ritenuto che la procedura di selezione, fondata su
criteri oggettivi e prestabiliti, era stata applicata in modo uniforme a tutti
i candidati e non prestava il fianco a critiche. Infine, il Tribunale
amministrativo, richiamata l'impossibilità di procedere a un controllo
dell'adeguatezza delle decisioni in materia di esami scolastici e
professionali, ha considerato che la valutazione della prova orale effettuata
dalle esaminatrici era adeguatamente motivata e andava tutelata.

C. 

Il 22 marzo 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
"ricorso in materia di diritto pubblico [...] e contestuale ricorso sussidiario
in materia costituzionale" con cui chiede, protestate tasse, spese e
ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 14
febbraio 2019, della decisione del direttore generale del 29 agosto 2018 e
della decisione del dipartimento del 3 agosto 2018, domandando nel contempo di
essere ammesso al corso di laurea in fisioterapia per l'anno scolastico
2019-2020. In via subordinata, A.________ postula l'annullamento della sentenza
del Tribunale amministrativo del 14 febbraio 2019 e il rinvio della causa a
tale autorità per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. In via ancora più
subordinata, A.________ chiede l'annullamento delle tre decisioni precitate (3
agosto 2018, 29 agosto 2018 e 14 febbraio 2019) e la constatazione
dell'illiceità del rifiuto di ammetterlo alla formazione da lui ambita.
L'interessato domanda inoltre che gli venga riconosciuta l'assistenza
giudiziaria.

La Corte cantonale ha presentato delle osservazioni e si è riconfermata nelle
motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. La SUPSI ha depositato
una risposta e ha chiesto il rigetto del gravame. Il ricorrente ha replicato.
La SUPSI ha duplicato.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF)
e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).

1.1. Il ricorrente ha intitolato la sua impugnativa "ricorso in materia di
diritto pubblico [...] e contestuale ricorso sussidiario in materia
costituzionale". In realtà, l'istanza presentata dall'interessato non contiene
due ricorsi (ordinario e sussidiario; cfr. art. 119 cpv. 1 LTF), ma uno solo.
In siffatte circostanze, occorrerebbe determinare se il gravame debba essere
trattato come un ricorso in materia di diritto pubblico o come un ricorso
sussidiario in materia costituzionale (cfr. sentenza 2C_109/2018 del 7 agosto
2018 consid. 1.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2a ed., 2014,
n. 5 ad art. 119 LTF pag. 1388). Alla luce di quanto segue, tale questione può
tuttavia rimanere aperta.

1.2. Legittimato a interporre un ricorso in materia di diritto pubblico o un
ricorso sussidiario in materia costituzionale è infatti solo chi ha un
interesse ("degno di protezione" [art. 89 cpv. 1 lett. c LTF], rispettivamente
"legittimo" [art. 115 lett. b LTF]) all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata. Salvo eccezioni, in concreto non date, l'interesse deve
sussistere anche quando il Tribunale federale si pronuncia sulla lite (cfr. DTF
140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; decreto 2C_292/2016 del 27 settembre 2016
consid. 2.1). Se l'interesse fa difetto già al momento in cui è esperito il
ricorso, il gravame è inammissibile; se viene invece a mancare nel corso del
procedimento, esso diventa privo d'oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art.
72 PC [RS 273]; DTF 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; decreto 2C_292/2016 del 27
settembre 2016 consid. 2.1).

1.2.1. La presente procedura concerne la mancata ammissione del ricorrente al
bachelor in fisioterapia presso la SUPSI per l'anno accademico 2018/2019. Come
risulta dalle osservazioni trasmesse al Tribunale federale dalla SUPSI il 19
agosto 2019 e dalla lettera del 7 giugno 2019 allegata alle stesse,
l'interessato è tuttavia stato ammesso alla suddetta formazione per l'anno
scolastico 2019/2020 e non ha quindi alcun interesse attuale all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata. Il ricorrente, che del resto afferma,
in sede di replica, che la conclusione relativa all'ammissione alla formazione
in parola "risulta superata dagli eventi" (osservazioni del 17 giugno 2019,
pag. 9), non pretende né motiva il contrario. Quanto alle altre conclusioni
(che comunque, se il ricorso non fosse privo d'oggetto, sarebbero in gran parte
inammissibili in ragione dell'effetto devolutivo del gravame poiché rivolte
contro decisioni precedenti la sentenza del Tribunale amministrativo),
l'insorgente si limita a indicare che esse "restano per contro confermate"
(osservazioni del 17 giugno 2019, pag. 9), senza tuttavia esporre quale sarebbe
l'interesse attuale alla base delle stesse e senza che un tale interesse
risulti dagli atti di causa.

1.2.2. Giova rilevare che un interesse all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata non può nemmeno essere fatto valere in relazione alla
pronuncia su spese e ripetibili decise in sede cantonale. Per giurisprudenza,
il Tribunale federale può in effetti intervenire su spese e ripetibili decise
dall'istanza precedente solo quando cambia il giudizio impugnato anche nel
merito (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF), ciò che non avviene nel caso di uno stralcio,
pronunciato perché la causa è diventata priva di oggetto (cfr. sentenza 5A_967/
2016 del 16 marzo 2018 consid. 5.1.4; decreto 2C_292/2016 del 27 settembre 2016
consid. 2.3; decisione 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4; si veda anche
già DTF 91 II 146 consid. 3 pag. 150). L'insorgente non ha del resto avanzato
pretese in tal senso.

1.2.3. Nel contempo, nemmeno sussistono le condizioni per ordinare, in via
eccezionale, un rinvio al Tribunale amministrativo, per invitarlo a
pronunciarsi lui stesso al riguardo (cfr. decisione 2G_3/2014 del 20 ottobre
2014 consid. 2.5; si veda anche decreto 2C_292/2016 del 27 settembre 2016
consid. 2.4).

1.2.4. Dato quanto precede, il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa
dev'essere stralciata dai ruoli.

2.

2.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice dell'istruzione, quale
giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e
statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 71
LTF in relazione con l'art. 72 PC; cfr. decreto 8C_57/2016 del 9 agosto 2019
consid. 8; sentenza 1C_469/2014 del 24 aprile 2015 consid. 2). Data la domanda
di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, la presente decisione
viene tuttavia adottata dalla Corte nella composizione di tre giudici,
conformemente all'art. 64 cpv. 3 LTF e in deroga all'art. 32 cpv. 2 LTF (cfr.
sentenza 2C_1177/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 3.2).

La decisione su spese e ripetibili si basa anzitutto sull'esito presumibile
della procedura ricorsuale (cfr. sentenza 2C_1177/2013 del 17 gennaio 2014
consid. 3; DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 375), il quale è pure determinante per
statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente.
Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale, il
Tribunale federale non si pronuncia in dettaglio su tutte le censure formulate
dal ricorrente; in effetti, la decisione sulle spese e ripetibili non equivale
ad un giudizio di merito e non deve quindi definire o pregiudicare, a seconda
delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 2C_843/2013 del 4
giugno 2014 consid. 3.1).

2.2. Nel caso di specie, l'istanza precedente ha considerato, in merito alla
"procedura di selezione" contestata dall'insorgente, che essa "non appar[iva]
insostenibile" (sentenza impugnata, pag. 11). Inoltre, preso atto delle
indicazioni contraddittorie relative allo svolgimento della procedura d'esame
fornite sul proprio sito internet dalla SUPSI (cfr. supra lett. B.d), il
Tribunale amministrativo ha ritenuto che questo fatto non aveva pregiudicato né
la validità dell'esame, né il successo del candidato, in quanto tale
"imprecisione non era in effetti suscettibile di influenzare la sua
preparazione alla prova" (sentenza impugnata, pag. 11).

La motivazione adottata dalla Corte cantonale appare discutibile per due
ragioni. In primo luogo, sebbene la giurisprudenza del Tribunale federale
preveda che l'autorità di ricorso faccia prova di un certo riserbo ("une
certaine retenue"), rispettivamente di un riserbo particolare ("une retenue
particulière"), quando è chiamata a pronunciarsi sull'esito di una valutazione
scolastica o professionale, tale riserbo non può tradursi - come nella
fattispecie - in un approccio che si limita a verificare se la decisione
contestata è insostenibile, in quanto ciò costituirebbe una limitazione
eccessiva del suo potere d'apprezzamento (cfr. sentenza 2D_54/2014 del 23
gennaio 2015 consid. 5.6, con rinvii). In secondo luogo, come sostenuto a
ragion veduta dall'insorgente (ricorso, pag. 18), le contraddizioni nelle
informazioni sulla procedura d'esame presenti sul sito dell'istituto non
appaiono senz'altro prive di influenza sull'esito dell'esame orale sostenuto
dal candidato, per lo meno per quanto attiene al modo di prepararsi all'esame
in questione. In particolare, come risulta dal giudizio impugnato, la SUPSI ha
infatti indicato (erroneamente) che "dalla somma dei punteggi ottenuti
nell'esame scritto e nell'esame orale si otterrà la graduatoria definitiva di
accesso ai Bachelor in Fisioterapia ed Ergoterapia" (sentenza impugnata, pag.
10), mentre in realtà il punteggio ottenuto nella prima prova serviva
unicamente a poter accedere alla seconda parte dell'esame e non veniva in
seguito più preso in considerazione per decidere dell'ammissione o meno alla
formazione. Ora, sulla scorta di tale informazione errata, il fatto di avere
effettuato un'ottima prima parte della prova di selezione potrebbe aver
influito sulla strategia adottata dall'insorgente per prepararsi alla seconda
parte della prova.

2.3. Dato quanto precede, occorre concludere che il ricorso sarebbe stato
presumibilmente da accogliere. Lo Stato del Cantone Ticino corrisponderà
pertanto al patrocinatore del ricorrente un'indennità per ripetibili per la
sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non vengono per contro prelevate spese
(art. 66 cpv. 4 LTF). Infine, in queste condizioni, la domanda di assistenza
giudiziaria è divenuta priva d'oggetto.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è diventato privo d'oggetto e la causa 2C_295/2019 è stralciata dai
ruoli.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto.

3. 

Non vengono prelevate spese.

4. 

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore del ricorrente
un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

5. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti