Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.262/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_262/2019,

2D_12/2019

Sentenza del 29 marzo 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Donzallaz, Haag,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),

opponente.

Oggetto

Mancata ammissione agli studi,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata

il 5 febbraio 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2018.387).

Fatti:

A. 

A.________ ha chiesto una prima volta di essere ammessa al Bachelor in lavoro
sociale, che offre posti limitati, presso la Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI) per l'anno accademico 2017/2018. Siccome non
aveva conseguito la maturità professionale prima dell'inizio della formazione
ha dovuto, nonostante avesse superato l'esame di graduatoria, rinunciare ad
iscriversi. Ella ha quindi depositato una nuova domanda per l'anno accademico
2018/2019, ma non è stata tuttavia ammessa dato che non ha superato l'esame di
graduatoria.

La mancata ammissione di A.________ all'anno accademico 2018/2019 è stata
confermata su reclamo dapprima dal direttore del Dipartimento economia
aziendale sanità e sociale della SUPSI (DEASS), poi dal direttore generale
della SUPSI e infine, su ricorso, dal Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino, con sentenza del 5 febbraio 2019.

B. 

Il 14 marzo 2019 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la
sentenza cantonale con un ricorso in materia di diritto pubblico (2C_262/2019)
e, in un atto separato, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(2D_12/2019). Formulando sia una motivazione che delle conclusioni identiche
nelle due impugnative ella domanda che il giudizio querelato sia annullato, di
essere ammessa e iscritta al Bachelor in lavoro sociale e, visto il tempo
trascorso, di potere iniziare nell'anno scolastico 2019/2020.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. In dispregio dell'art. 119 cpv. 1 LTF, il quale prevede che la parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza, la ricorrente ha introdotto due gravami separati.
Al fine di non prolungare la procedura e ritenuto che la legge stessa non
contempla alcuna sanzione per la violazione di tale obbligo, questa Corte
rinuncia a rinviare gli allegati alla ricorrente affinché li modifichi per
renderli conformi alla norma citata e, giusta l'art. 119 cpv. 2 LTF, congiunge
le cause e tratta i due ricorsi con un unico giudizio (sentenza 2C_638/2007 del
7 aprile 2008 consid. 1.2 e rinvii).

2.

2.1. Conformemente all'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi
sussidiari in materia costituzionale solo laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario. Occorre quindi innanzitutto esaminare se la via del ricorso
in materia di diritto pubblico sia aperta.

2.2. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto
pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre
valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del
perfezionamento e dell'esercizio della professione (DTF 136 II 61 consid. 1.1.1
pag. 63; sentenza 2C_120/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 1.1. non pubblicato
in DTF 137 I 69). Detto motivo di esclusione non trova invece applicazione
quando, senza che il risultato stesso dell'esame sia controverso, occorre
stabilire se un esame sia necessario o meno per potere accedere ad una
formazione o a una professione (sentenze 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid.
1.3; 2D_31/2014 del 22 aprile 2014 consid. 2.2.1; 2C_1016/2011 del 3 maggio
2012 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 138 I 196 tutte con rinvii). Il motivo
d'inammissibilità testé esposto si riferisce in linea di principio alla
materia, non alle censure sollevate (sentenza 2C_1122/2018 del 17 dicembre 2018
consid. 3 e richiamo). In concreto la controversia non si riferisce
all'apprezzamento dell'esame di graduatoria, ma riguarda il quesito di sapere
se la ricorrente, che ha superato l'esame di graduatoria richiesto per potersi
iscrivere al Bachelor in lavoro sociale nel 2017 doveva sottoporvisi di nuovo
quando ha ripresentato la domanda di ammissione all'anno accademico 2018/2019.
La vertenza non ricade quindi sotto l'art. 83 lett. t LTF e la via del ricorso
ordinario in materia di diritto pubblico è aperta. Il ricorso sussidiario in
materia costituzionale è quindi inammissibile (art. 113 LTF).

2.3. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima
istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) dalla destinataria dell'atto
impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del
medesimo (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è
quindi di massima ammissibile.

3. 

3.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380; 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quelle
di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze
accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 II 283 consid.
1.2.2 pag. 286).

3.2. I fatti che risultano dal giudizio impugnato sono di principio vincolanti
anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Qualora l'insorgente
ritenga siano stati accertati in violazione di diritti costituzionali, deve
motivare la censura in conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500
consid. 1.1 pag. 503 e rinvii). Dato che non vengono messi in discussione,
attraverso una critica che ne dimostri un accertamento anticostituzionale, i
fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano inoltre il Tribunale
federale. In effetti, dal tenore delle allegazioni della ricorrente emerge che
in realtà ella confonde l'interpretazione giuridica dei fatti, ovverosia la
loro qualificazione giuridica (sussunzione), e il loro accertamento.

4. 

4.1. Richiamati gli art. 25 della legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU;
RS 414.20), 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1. e 3.1.2 del regolamento per la procedura di
ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo
livello) del 13 dicembre 2013 (di seguito: R-Ammissione) che disciplinano le
condizioni di ammissione esigendo, per quanto qui d'interesse, che lo studente
sia in possesso di una maturità, abbia svolto uno stage ed abbia superato
l'esame di graduatoria, la Corte cantonale ha osservato, come già rilevato
dall'autorità precedente, che l'esame di graduatoria non consisteva in una
prova di capacità, ma era volto, considerato il numero limitato di posti
disponibili, a selezionare i migliori candidati mettendo in rapporto, secondo
un'ottica di miglior risultato, i risultati di tutti i concorrenti della
medesima sessione. Esso aveva quindi validità unicamente per la procedura di
ammissione in cui era svolto e non conferiva pertanto il diritto a cui l'aveva
superato l'anno precedente di essere ammesso alla formazione l'anno successivo.

4.2. Prendendo posizione in merito a questa argomentazione, la ricorrente
afferma invece che né il R-Ammissione né altre disposizioni di legge
imporrebbero che l'esame di ammissione debba essere superato nel medesimo anno
in cui si inizia la formazione. Anzi le direttive pubblicate sul sito internet
della SUPSI prevederebbero esattamente il contrario per chi non ha ancora
svolto lo stage. Sarebbe pertanto arbitrario privare del diritto di iniziare
una formazione chi è stato ammesso ad un esame di graduatoria e l'ha superato.

Ora, se la ricorrente mostra di non condividere la tesi dei giudici cantonali,
ella tuttavia si limita a fornire una propria e personale lettura della
situazione, contrapponendola a quella della Corte cantonale, ciò che tuttavia
non basta. Per giurisprudenza, l'arbitrio non è ravvisabile già quando un'altra
soluzione sembri possibile o addirittura preferibile, ma solo quando la
decisione querelata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una
norma o di un principio giuridico indiscusso, rispettivamente in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia ed equità, e questo sia per quanto
attiene alla motivazione che al risultato al quale essa giunge (DTF 143 I 321
consid. 6.1 pag. 324 e riferimenti). Sennonché la motivazione del Tribunale
cantonale amministrativo appare del tutto convincente, condivisibile e
coerente, non emergendo alcuna evidente incongruenza nel fatto di considerare
che tutti i requisiti esatti per potersi iscrivere ad un corso di laurea
debbano essere adempiuti contemporaneamente e, quindi, esigere che venga
(nuovamente) sostenuto l'esame di graduatoria. Ciò è sufficiente ad escludere
l'arbitrio. Al riguardo il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

5. 

5.1. Pronunciandosi poi sulla prassi instaurata dalla SUPSI, figurante sul suo
sito internet, consistente nell'ammettere alla formazione i candidati che hanno
superato l'esame di ammissione la sessione precedente ma che hanno terminato lo
stage richiesto solo l'anno successivo, la Corte cantonale ha constatato che la
stessa non era fondata su nessuna ragione oggettiva, era in contrasto con il
R-Ammissione e violava il principio della parità di trattamento non solo nei
confronti di canditati nella situazione dell'insorgente, ma anche di tutti gli
altri che avevano sostenuto la prova di ammissione. L'insorgente non poteva
ciononostante beneficiare dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità in
primo luogo perché ciò avrebbe dato luogo ad un ulteriore disparità di
trattamento con i candidati che avevano sostenuto l'esame di ammissione per il
corrente anno accademico. In seguito perché l'interesse di questi ultimi e
quello pubblico ad un corretto e imparziale svolgimento della procedura di
selezione dei candidati a una scuola universitaria professionale prevalevano
nel caso concreto su quello dell'insorgente.

5.2. Da parte sua la ricorrente afferma che non vi è nessuna illegalità,
siccome la situazione corrisponderebbe a quanto previsto dalla direttiva e che,
quand'anche la situazione non fosse conforme al diritto, ella avrebbe in ogni
caso tutti i diritti di beneficiarne, poiché a suo parere ciò non creerebbe
alcun danno ad altri studenti e non vi sarebbe alcun interesse pubblico o
privato che prevarrebbe sul principio della parità di trattamento. La critica
va disattesa.

5.3. Come appena illustrato (cfr. consid. 4.2) il fatto di esigere che l'esame
di graduatoria sia superato ogni anno corrisponde alla situazione legale,
ragione per cui ammettere un candidato ai corsi di laurea senza che debba
passare (di nuovo) detto esame (perché l'avrebbe già superato in precedenza)
violerebbe invece il diritto. Una tale situazione s'imporrebbe eccezionalmente
nell'ipotesi in cui vi fosse un diritto all'uguaglianza di trattamento
nell'illegalità. Un tale diritto può essere ammesso, in via eccezionale,
soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in
futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (cfr. DTF 139 II 49 consid.
7.1 pag. 61; 136 I 65 consid. 5.6 pag. 78 seg. e 132 II 485 consid. 8.6 pag.
510; sentenza 1C_536/2017 del 1° dicembre 2017 consid. 6.2.1 e numerosi
riferimenti). Sennonché, le citate esigenze, che devono essere adempiute
cumulativamente, non sono date in concreto. In effetti, quando viene constatata
l'illegalità di una prassi nell'ambito di una procedura giudiziaria, bisogna di
principio ritenere che l'autorità che l'ha sviluppata e applicata si adegui
alla legge e la cambi. E così è anche nella fattispecie che ci occupa. Infatti
occorre presumere che la Direzione della SUPSI (anche se in sede cantonale non
si è espressa sulle sue intenzioni future) si conformerà all'avvenire al
diritto (sentenza 2C_748/2017 del 15 giugno 2018 consid. 6.2 e ulteriori
riferimenti). La ricorrente non può pertanto appellarsi a una parità di
trattamento nell'illegalità. Anche in proposito il ricorso si appalesa
infondato e come tale va respinto.

5.4. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico in quanto
infondato va respinto, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale
si rivela inammissibile.

6. 

L'implicita istanza di assistenza giudiziaria, formulata in entrambi i ricorsi
e tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie, non può essere
accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive
di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Nell'addossare le spese
giudiziarie alla ricorrente viene comunque tenuto conto delle circostanze e
fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non
vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Le cause 2C_262/2019 e 2D_12/2019 sono congiunte.

2. 

Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

3. 

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

4. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

5. 

Le spese processuali complessive di fr. 400.-- vanno poste a carico della
ricorrente.

6. 

Comunicazione alla ricorrente, alla Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI) e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 29 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud