Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.241/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_241/2019

Sentenza del 3 giugno 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Donzallaz,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Oggetto

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2009,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (80.2018.98, 99, 104,
105).

Fatti:

A. 

Nel dicembre 2010, i coniugi A.A.________ e B.A.________ hanno restituito
all'Ufficio di tassazione di X.________ (TI) il modulo per la dichiarazione
d'imposta 2009 non compilato, accludendo una copia della dichiarazione
presentata alle autorità fiscali del Canton Soletta, da cui risultava che i
contribuenti avevano il domicilio fiscale a Y.________ (SO).

Con decisioni dell'11 maggio 2017 e del 5 marzo 2018, in accoglimento di due
reclami di A.A.________ e B.A.________, il fisco solettese ha constatato che
nei periodi fiscali 2007, 2008 e 2009 essi erano assoggettati, per appartenenza
personale, nel Cantone Ticino. Preso atto del fatto che il fisco solettese
considerava che per i periodi fiscali 2007, 2008 e 2009 A.A.________ e
B.A.________ andavano imposti in via principale nel Cantone Ticino, mentre dal
2010 risultavano separati, con mantenimento del domicilio al sud delle Alpi da
parte del marito e spostamento del domicilio fiscale nel Canton Soletta da
parte della moglie, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha
allora informato in tal senso anche l'Ufficio di tassazione di X.________ (TI),
invitandolo a procedere agli accertamenti ancora necessari.

B. 

Con decisione del 19 dicembre 2017, relativa al periodo fiscale 2009, il fisco
ticinese ha accertato un reddito imponibile di fr. 134'700.-- per l'imposta
cantonale, di fr. 165'600.-- per l'imposta federale diretta e una sostanza di
fr. 0.--. La tassazione è stata trasmessa anche a B.A.________ " (...) quale
coniuge del signor A.A.________, solidalmente responsabile per i dovuti
d'imposta".

Pronunciandosi su reclamo il 2 maggio 2018, le autorità fiscali si sono quindi
riconfermate nelle loro conclusioni. In particolare, in tale contesto: da un
lato, hanno precisato che il fisco solettese aveva stabilito che nel 2009 i
coniugi A.________ erano illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino; d'altro
lato, hanno respinto la censura relativa alla prescrizione del diritto di
tassare, indicando che: (a) per giurisprudenza, anche la semplice richiesta di
documentazione rientra tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione; (b)
nel caso concreto, lo scritto del 30 giugno 2014 della Divisione delle
contribuzioni, del quale era stata confermata la ricezione, era atto ad
interrompere la prescrizione, prorogandola di ulteriori 5 anni. Adita con
impugnative separate sia da A.A.________ che da B.A.________, la Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino le ha respinte
entrambe, pronunciandosi al riguardo con sentenza del 4 febbraio 2019.

C. 

Con ricorso del 7 marzo 2019, A.A.________ ha impugnato questo giudizio davanti
al Tribunale federale.

Chiamati ad esprimersi, la Corte cantonale e il fisco ticinese hanno domandato
la conferma della querelata sentenza.

Diritto:

1.

1.1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame
non vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita
dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua del
querelato giudizio, cioè in italiano.

1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal
destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio
ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg.
LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre
1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID;
RS 642.14]; sentenze 2C_609/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1 e 2C_924/2014
del 12 maggio 2015 consid. 1).

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione
di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente
se sono state motivate in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II
249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando è stato eseguito
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche
l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va
dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di
fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere
posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid.
2.1 pag. 343 seg.).

2.3. Come indicato anche nel seguito, le critiche formulate rispettano solo in
parte i requisiti indicati. Nella misura in cui li disattendono, esse sfuggono
a un esame del Tribunale federale.

3. 

Come detto, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie la Camera di diritto
tributario ha avallato l'agire del fisco ticinese. Preso atto del fatto che sia
A.A.________ che B.A.________ facevano valere la prescrizione del diritto di
tassare, i Giudici ticinesi hanno spiegato che così non era, rilevando che
l'argomentazione rasentava la temerarietà. Essi hanno poi constatato che i
contribuenti non erano riusciti a comprovare una loro separazione di fatto nel
2009, venendo meno all'onere della prova che loro incombeva in tale contesto, e
che la decisione di procedere a una tassazione congiunta andava quindi
tutelata. Sempre al pari del fisco, hanno infine confermato che, in relazione
al periodo fiscale in questione, il marito non aveva diritto a nessuna
deduzione per spese di trasporto.

I.       Imposta federale diretta

4. 

In un primo capitolo della sua impugnativa, intitolato "willkürliche
Beweiswürdigung bezüglich Verjährung Urteil 1.1.3-1.8", il ricorrente in realtà
non denuncia un apprezzamento arbitrario delle prove, quanto piuttosto una
violazione del suo diritto di essere sentito.

In questo ambito, si lamenta in particolare del fatto che, a differenza di
quanto da lui richiesto in replica, non gli sarebbero state inviate le copie
delle "prove" prodotte dall'ufficio di tassazione con la risposta al ricorso
davanti all'istanza precedente e che non sarebbe stato dato riscontro alla sua
domanda di ottenimento di una proroga per esprimersi nuovamente sulla
fattispecie.

4.1. In forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto
di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di
determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi
di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni
allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché
possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione;
questa decisione non spetta al giudice (DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191; 135
V 465 consid. 4.3.2 pag. 469). Per quanto riguarda l'esame degli atti,
l'estensione di tale diritto risulta in primo luogo dalla legge (art. 114 LIFD;
DTF 144 II 427 consid. 3.1.1 pag. 435; sentenza 2C_301/2009 del 15 ottobre 2009
consid. 2.2).

In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le
argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse è
dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel
contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve
tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda
perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti
si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera
che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno
dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid.
5 con ulteriori rinvii).

4.2. Ora, facendo riferimento alla giurisprudenza citata, la Corte cantonale fa
notare nelle osservazioni al ricorso che l'insorgente ha reagito
all'intimazione della risposta del fisco ben dopo il termine di 10 giorni
indicato dalla giurisprudenza. Il contribuente ha infatti contestato i
contenuti di detto allegato, che ha ricevuto il 5 luglio 2018, solo il 17
agosto successivo. Visto che i Giudici gli hanno poi assegnato un termine per
presentare una replica e che la stessa è stata presentata il 3 settembre
successivo, la questione della tardività delle sue richieste non va però
approfondita.

Nella misura in cui si lamenta del fatto che non gli sarebbero state inviate le
copie delle "prove" prodotte dall'ufficio di tassazione con la risposta al
ricorso davanti all'istanza precedente e che non sarebbe stata data risposta
alla sua domanda di ottenimento di una proroga per esprimersi nuovamente sulla
fattispecie va invece rilevato che la violazione del diritto di essere sentiti
non è in realtà data. In effetti, non spettava alla Corte cantonale inviargli
tutti gli atti citati nella risposta del fisco, ma al ricorrente medesimo di
andare a visionarli (sentenze 2C_181/2019 dell'11 marzo 2019 consid.2.2.4;
2C_301/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 2.2; 2A.706/2004 dell'8 luglio 2005
consid. 3.2.2). Sempre in questo contesto va poi aggiunto che se è vero che con
la sua lettera del 3 settembre 2018 il contribuente non ha sortito più nessuna
reazione specifica da parte dell'istanza precedente, altrettanto vero è che il
giudizio impugnato è stato resto solo il 4 febbraio 2019 e che l'insorgente non
ha quindi più intrapreso nulla per dei mesi, di modo che ogni sua lamentala
appare oggi tardiva rispettivamente abusiva.

5. 

In un secondo capitolo della sua impugnativa, intitolato "Verjährung", il
ricorrente sostiene invece che lo scritto del 30 giugno 2014, il cui testo è
riportato anche nella querelata sentenza, non abbia interrotto la prescrizione
siccome "damit wurde keine Untersuchungshandlung eröffnet" e che il diritto di
tassare non sia più dato.

5.1. Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo
fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD); tuttavia, un nuovo termine decorre con ogni
atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale
comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (art. 120 cpv. 3
lett. a LIFD). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, ogni misura
dell'autorità tendente alla fissazione della pretesa fiscale e portata a
conoscenza del contribuente, così come semplici lettere o ingiunzioni, sono di
per sé atte a interrompere il termine di prescrizione e a farne decorrere uno
nuovo (DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 68 e 137 I 273 consid. 3.4.3 pag. 281;
sentenze 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 4.1 e 2C_1098/2014 del 1°
dicembre 2015 consid. 5.1). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso,
in 15 anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD).

5.2. Nel caso in esame, che concerne il periodo fiscale 2009, il termine di 15
anni previsto dall'art. 120 cpv. 4 LIFD non è evidentemente ancora raggiunto. A
differenza di quanto sostenuto nel gravame, senza per altro procedere a un
reale confronto con le argomentazioni addotte dai Giudici ticinesi, decorso non
è però nemmeno il termine di 5 anni di cui all'art. 120 cpv. 1 LIFD. Come
correttamente indicato da questi ultimi, questo termine è stato infatti
interrotto con l'invio della lettera del 30 giugno 2014, con cui il fisco
ticinese indicava - col preciso intento di evitare la prescrizione (cfr. la
dicitura "siccome con la dichiarazione 2009 entra in considerazione la scadenza
quinquennale alla fine di quest'anno") - di non intendere rinunciare a nessuna
delle sue prerogative, ma di voler attendere a procedere alla tassazione fino
all'evasione del reclamo interposto davanti alle autorità solettesi. Anche la
seconda critica del ricorrente va di conseguenza respinta.

II.       Imposte cantonali

6. 

Il quadro legale delineato dall'art. 120 cpv. 1, 3 e dall'art. 114 LIFD
corrisponde a quello previsto dall'art. 193 cpv. 1, 4 e dall'art. 187 LT/TI,
ragione per la quale, anche per l'imposta cantonale può essere fatto rinvio a
quanto osservato in materia di imposta federale diretta. Nel contempo,
differente conclusione non si giustifica evidentemente nemmeno in relazione
alle censure di natura puramente costituzionale (art. 9 e 29 Cost.). Il ricorso
interposto - con cui vengono in ogni caso formulate critiche e conclusioni
valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali - va
così respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.

III.       spese e ripetibili

7. 

Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Con riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.

2. 

Con riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è respinto.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 3 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli