Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.180/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_180/2019

Sentenza dell'11 marzo 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Donzallaz, Haag,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Giovanna Bonafede,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 gennaio
2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2019.15).

Fatti:

Il 4 agosto 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rinnovo
dell'autorizzazione di soggiorno. Questo perché, a seguito della separazione
dal marito, il motivo per cui era stata posta a beneficio di un permesso di
dimora UE/AELS era venuto a mancare. La legittimità di tale decisione è stata
confermata anche dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino (7 novembre 2018).
Un successivo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stato per contro
dichiarato inammissibile (8 gennaio 2019) a causa del mancato versamento
dell'anticipo spese entro il termine impartito.

Il 9 gennaio 2019 A.________ ha chiesto alla Corte cantonale la restituzione
del termine per il pagamento dell'anticipo. Con decisione del 17 gennaio 2019
il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia respinto
la sua domanda, nella misura in cui fosse ammissibile.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 febbraio 2019, A.________ ha
impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale. Nel seguito, lo
stesso ha domandato all'autorità inferiore la trasmissione degli atti. Non ha
però ordinato scambi di scritti.

Diritto:

1.

L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo
ticinese nel quadro di un litigio che riguarda il diritto degli stranieri.
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, valido anche in fattispecie come quella in
esame (sentenza 2C_611/2017 del 21 luglio 2017 consid. 2.2), il ricorso in
materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di
diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un
diritto.

Da una lettura del gravame, emerge che la ricorrente, in Svizzera da oltre otto
anni e che ritiene di essere integrata sia dal punto di vista lavorativo che
sociale, linguistico ed economico, considera (anche) di avere un diritto al
rinnovo del permesso di dimora a tutela della sua vita privata. Non risultando
questa conclusione d'acchito insostenibile, la clausola di eccezione non trova
pertanto applicazione (DTF 144 I 266 consid. 3.8 seg. pag. 277 seg.).

2.

Con il ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile censurare
la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende
i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447
seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non può
invece essere criticata la violazione del diritto cantonale, di cui è semmai
possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e,
segnatamente, del divieto d'arbitrio (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466). Di
principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art.
106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla
denuncia della violazione di diritti fondamentali, esaminate solo se
l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II
244 consid. 2.2 pag. 246). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale
fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario
(DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).

L'impugnativa adempie alle condizioni esposte solo in parte. Per quanto non le
rispetti, non può pertanto essere esaminata oltre.

3.

Lasciata indecisa la questione dell'effettiva proponibilità dell'istanza, e
rammentato che "i termini che non sono stati rispettati possono essere
restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non
averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa" (art. 15
cpv. 1della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm/
TI; RL/TI 165.100]), il Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese
ha giudicato che tale condizione non fosse rispettata, né per l'insorgente né
per la sua patrocinatrice.

Da un lato, perché era dubbio che lo stato di salute nel quale si è trovata la
ricorrente prima della scadenza del termine fosse tale da non permetterle di
fare eseguire a terzi il versamento richiesto e se anche così fosse detto stato
di salute era da ricondurre a un comportamento colpevole dell'insorgente
medesima, che aveva assunto in modo del tutto improvvido dosi eccessive di
svariati farmaci in combinazione tra loro. D'altro lato, poiché il decreto con
il quale è stato impartito il termine per il versamento dell'anticipo è stato
inviato a quella che era ed è ancora la sua legale e quest'ultima non ha
addotto, nemmeno lei, argomenti atti a dimostrare di essere stata a sua volta
incolpevolmente impedita ad agire per tempo per conto della propria cliente.

4. 

Con l'impugnativa, la ricorrente contesta le argomentazioni - alternativamente
- fornite per respingere l'istanza di restituzione dei termini. Ritenendole
entrambe infondate chiede quindi che l'incarto sia rinviato alla Corte
cantonale, affinché si pronunci nel merito. A torto, tuttavia.

Come già più volte indicato dal Tribunale federale, in casi in cui la richiesta
di anticipo spese viene inviata direttamente al patrocinatore, che poi la gira
al cliente, spetta infatti al legale assicurarsi che il pagamento sia
effettivamente avvenuto in tempo (non basta rendere attenti sulla necessità di
pagare) e se tale verifica viene omessa, il diniego di un comportamento
incolpevole non lede il divieto di arbitrio. Proprio così è però anche nella
fattispecie che ci occupa. Dal giudizio impugnato risulta in effetti che la
domanda di anticipo è stata inviata alla patrocinatrice della ricorrente e, non
avendo quest'ultima verificato l'avvenuto pagamento entro il termine, la Corte
cantonale poteva quindi - senza arbitrio - considerare che la condizione
dell'incolpevolezza richiesta dall'art. 15 cpv. 1 LPamm/TI non fosse rispettata
(sentenza 2C_530/2016 del 14 giugno 2016 consid. 2, con riferimento all'art.
148 CPC, che ammette la restituzione in assenza di colpa o in presenza di colpa
in lieve misura, e sulla base del quale è stato confermato il diniego della
restituzione del termine in un caso analogo; sentenza 2C_645/2008 del 24 giugno
2009 consid. 2.3.2, con riferimento all'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 VRG/
ZH, che esclude la restituzione del termine nel caso di una negligenza
grossolana, e applicando il quale è stato confermato il diniego della
restituzione del termine sempre in un caso analogo).

5. 

Per le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 11 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli