Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.163/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_163/2019

Sentenza del 20 marzo 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,

ricorrente,

contro

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sulle imprese
artigianali (CV-LIA),

patrocinata dall'avv. Anna Grümann.

Oggetto

Iscrizione all'albo degli artigiani,

ricorso contro la decisione emanata il 31 gennaio 2019 dal Giudice delegato del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.162).

Fatti:

A. 

Il 31 gennaio 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino ha stralciato dai ruoli il gravame esperito il 20 marzo 2018 e
completato il 16 aprile 2018 dalla A.________ contro la decisione del 26
febbraio 2018 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della
legge sulle imprese artigianali aveva rifiutato d'iscriverla all'albo delle
imprese artigianali. La Corte cantonale ha osservato che in seguito
all'abrogazione della legge sulle imprese artigianali, il gravame era diventato
privo d'oggetto. Osservando che se non fosse diventato privo d'oggetto, molto
verosimilmente il gravame sarebbe stato da accogliere per accertata
incostituzionalità della legge, la Corte cantonale ha prescisso dal prelevare
tasse e spese. Non ha invece accordato ripetibili all'interessata perché non
era patrocinata.

B. 

Il 12 febbraio 2019 la A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso
in materia di diritto pubblico che ha completato in data 13 marzo 2019, con cui
chiede che il giudizio cantonale sia annullato e la causa rinviata al Tribunale
cantonale amministrativo affinché statuisca sulla sua richiesta di risarcimento
danni. Censura la violazione del suo diritto di essere sentita e un diniego di
giustizia.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in
una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art.
100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1
LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico
(art. 82 segg. LTF).

1.3. Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con il ricorso in materia di
diritto pubblico non può essere criticata la violazione del diritto cantonale,
di cui è semmai possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto
federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag.
69 e rinvii). L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le
conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve
spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza
impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III
86 consid. 2 pag. 88). Per le violazioni di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione
sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e
spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa, attinente alla sentenza
impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283
consid. 1.2.2 pag. 286; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 e rispettivi rinvii).

2. 

2.1. Nel caso specifico la ricorrente non illustra in che la decisione di
stralciare dai ruoli la sua impugnativa, siccome diventata priva d'oggetto,
lederebbe il diritto cantonale procedurale. Allo stesso modo essa non indica
perché il fatto di non attribuirle delle ripetibili, visto che non era
patrocinata, rappresenterebbe un'applicazione arbitraria del diritto cantonale
di procedura. Al riguardo il suo gravame disattende le esigenze dell'art. 106
cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un esame di merito.

2.2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita
(art. 29 cpv. 2 Cost.) nonché del divieto del diniego di giustizia (art. 29
cpv. 1 e 6 CEDU) in quanto nella decisione di stralcio, nella quale si limita a
dare atto dell'abrogazione della LIA per accertata incostituzionalità, la Corte
cantonale non si è pronunciata invece sulla sua domanda di risarcimento danni e
per perdita di guadagno né le ha nominato un patrocinatore benché cosciente
della sua incapacità ad agire da sola. Sennonché, oltre al fatto che oggetto di
disamina in sede cantonale poteva essere unicamente il rifiuto di iscrivere la
ricorrente all'albo degli artigiani pronunciato il 26 febbraio 2018 dalla
CV-LIA, questi quesiti non sono oggetto dell'attuale contendere, la vertenza
potendo riferirsi unicamente alla decisione di stralciare dai ruoli il ricorso
diventato privo d'oggetto, ossia all'applicazione arbitraria del diritto
procedurale cantonale ciò che, come illustrato in precedenza, sfugge ad un
esame di merito (cfr. consid. 2.1). Anche su questi elementi il gravame è
irricevibile.

2.3. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può
essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

3. 

Si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66
cpv. 1 seconda frase LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità (art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 20 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud