Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.115/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_115/2019

Sentenza del 21 aprile 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Beusch.

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tutte patrocinate dall'avv. Gianpiero Raveglia,

ricorrenti,

contro

Commissione di vigilanza sanitaria

del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

D.________,

patrocinato dall'avv. Andrea Sanna.

Oggetto

Violazione dei diritti dei pazienti,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13
dicembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.581).

Fatti:

A. 

Il 15 dicembre 2014 A.________, B.________ e C.________ hanno inoltrato alla
Commissione di vigilanza sanitaria del Cantone Ticino una denuncia ai sensi
dell'art. 21 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario del 18 aprile 1989 (LSan/TI; RL/TI 801.100) nei confronti del dr.
med. D.________ per violazione dei diritti dei pazienti. Essa concerneva le
cure prestate al defunto marito, rispettivamente padre, E.________, deceduto
il...

Preso atto della denuncia, la Commissione di vigilanza sanitaria ha informato
il dr. D.________ dell'apertura di un procedimento di accertamento giusta
l'art. 24 lett. a LSan/TI, invitandolo a produrre la documentazione sanitaria
in suo possesso ed a formulare eventuali osservazioni. L'11 settembre 2015, il
denunciato ha data seguito a tale richiesta, contestando ogni addebito.

B. 

Il 13 gennaio 2016, la Commissione di vigilanza sanitaria ha prospettato alle
denuncianti l'archiviazione del procedimento, essendo giunta alla conclusione
che non sussisteva violazione dei diritti dei pazienti.

Su richiesta delle stesse, il 20 dicembre 2016 ha quindi motivato
l'archiviazione della denuncia, rilevando di non avere riscontrato né ritardi
nella presa a carico del paziente, né carenze dal profilo delle informazioni
dispensate dal dr. D.________.

C. 

Con giudizio del 7 novembre 2018, il Consiglio di Stato non è entrato nel
merito dell'impugnativa inoltrata da A.________, B.________ e C.________ contro
l'avviso motivato della Commissione di vigilanza sanitaria del 20 dicembre
2016, dichiarandola irricevibile in difetto della necessaria legittimazione ad
insorgere delle denuncianti.

Esse si sono allora rivolte al Tribunale amministrativo ticinese il quale, con
sentenza del 13 dicembre 2018, ha però respinto il loro gravame.

D. 

A.________, B.________ e C.________ hanno impugnato quest'ultimo giudizio
davanti al Tribunale federale, con ricorso in materia di diritto pubblico del
28 gennaio 2019. Con la loro impugnativa chiedono: in via principale, che la
sentenza e le decisioni cantonali siano annullate rispettivamente che la
decisione della Commissione di vigilanza sanitaria sia dichiarata nulla e che
gli atti siano rinviati a quest'ultima e/o al Tribunale amministrativo per
nuovo giudizio; in via subordinata, che la sentenza del Tribunale
amministrativo e la decisione del Consiglio di Stato siano annullate e gli atti
rinviati a una di queste due istanze per nuovo giudizio; in via ulteriormente
subordinata, che la sentenza del Tribunale amministrativo sia annullata e gli
atti rinviati a quest'ultimo per nuovo giudizio.

La Commissione di vigilanza sanitaria e il Tribunale cantonale amministrativo
hanno domandato che il ricorso sia respinto. Da parte sua, D.________ ha
chiesto: in via principale, che il gravame sia dichiarato irricevibile; in
subordine, che lo stesso sia respinto. Il Consiglio di Stato ticinese si è
invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il 2 maggio 2019, le
ricorrenti hanno presentato ulteriori osservazioni, di cui verrà detto, per
quanto necessario, più oltre.

Diritto:

1.

1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da
un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e
cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni
previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_675/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1).
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv.
1 LTF) da persone legittimate a ricorrere contro una decisione che conferma che
le stesse, quali denuncianti, non hanno la qualità di parte (art. 89 cpv. 1
LTF; sentenze 2C_675/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1.2 e 2C_368/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 2.3 con ulteriori rinvii), va pertanto esaminata come
ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF.

1.2. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami interposti in precedenza le
insorgenti sono però legittimate a formulare conclusioni riguardanti solo
l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo; le
conclusioni con le quali le ricorrenti domandano l'annullamento dell'avviso
della Commissione di vigilanza sanitaria e della pronuncia del Consiglio di
Stato, sono pertanto inammissibili ed anche le critiche sollevate a sostegno di
queste domande non vanno approfondite (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
Altra questione è invece quella a sapere se la pronuncia della Commissione di
vigilanza sanitaria sia nulla; di essa verrà detto più oltre (successivo
consid. 7).

1.3. Fatta eccezione per la questione della nullità, l'oggetto del litigio non
può che vertere su un solo aspetto, ovvero quello del diniego della
legittimazione a ricorrere davanti al Consiglio di Stato, poi confermata dal
Tribunale amministrativo. Di conseguenza, ogni altro soggetto sollevato non
potrà essere esaminato (2C_734/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.3 con ulteriori
rinvii).

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1
pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo
rimedio non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale, di
cui può semmai venire denunciata un'applicazione lesiva del diritto federale e,
segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 133
III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2. Di principio, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il
Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della
violazione di diritti fondamentali, che vengono esaminate solo se l'insorgente
le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2
pag. 246).

2.3. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario
(sentenze 2C_728/2016 del 6 aprile 2017 consid. 2; 2C_550/2015 del 1° ottobre
2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali
è anche spiegato che aggiunte e precisazioni, formulate liberamente in un lungo
esposto dei fatti, non possono essere considerate). L'eliminazione del vizio
deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa,
condizione che, insieme a quella dell'arbitrio, va dimostrata da chi ricorre
(art. 97 cpv. 1 LTF).

2.4. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati
soltanto in parte. Per quanto li disattenda - in particolare, perché non si
confronta con il giudizio impugnato o formula critiche di natura costituzionale
solo accennate - esso sfugge pertanto a un esame del Tribunale federale.

3. 

Ripercorso l'iter procedurale, la Corte cantonale ha confermato la conclusione
dell'istanza precedente, osservando che la legittimazione a ricorrere al
Consiglio di Stato contro l'avviso della Commissione di vigilanza sanitaria non
era data. Inoltre, ha indicato che dati non erano neanche gli estremi per
constatare la nullità di questo ultimo atto, con il quale è stata formalmente
disposta l'archiviazione della denuncia.

3.1. In merito al primo aspetto (legittimazione), il Tribunale amministrativo e
il Governo ticinese, alle cui argomentazioni viene rinviato nel querelato
giudizio, indicano infatti:

che la competenza del Governo a dirimere la vertenza discendeva dall'art. 99a
LSan/TI e dall'art. 80 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013(LPamm/TI; RL/TI 165.100);

che riguardo a chi possiede la qualità per interporre ricorso contro una
decisione della Commissione di vigilanza sanitaria, l'art. 99a LSan/TI è
silente e che, al fine di determinare la legittimazione a ricorrere delle
insorgenti, in qualità di denuncianti, bisogna dunque riferirsi alla legge
ticinese sulla procedura amministrativa;

che per l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, relativo alla legittimazione, ha diritto di
ricorrere al Consiglio di Stato chi: a) ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, b) è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata, c) ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della stessa;

che l'art. 3 LPAmm precisa che sono parti le persone i cui diritti od obblighi
possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e
le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione (cpv. 1),
mentre - salvo esplicita disposizione di legge - il denunciante non ha qualità
di parte (cpv. 2);

che la denuncia nei confronti di un operatore sanitario per lesione della legge
sanitaria non è atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento
disciplinare o di contravvenzione eventualmente promosso dal titolare del
potere di vigilanza/dell'azione penale poiché, per sua natura, concerne solo
l'autorità e le persone soggette al controllo;

che la procedura disciplinare mira a verificare l'atteggiamento di un operatore
sanitario, sì da prevenire un'eventuale violazione dei suoi doveri
professionali ed etici nell'ottica della tutela della salute pubblica, non a
risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione morale alle
persone che si sentono lese dal comportamento che una tale procedura intende
reprimere;

che il denunciante non è pertanto legittimato ad impugnare né il provvedimento
disciplinare emanato nei confronti dell'operatore sanitario (art. 59 LSan/TI),
né le multe inflitte dalla medesima autorità (art. 95 LSan/TI) e che allo
stesso modo deve essergli negata la legittimazione attiva ad impugnare le
decisioni di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento (art. 10 del
regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria del 27 ottobre 1992
[RCVSan/TI; RL/TI 802.105]);

che la qualità per agire in giudizio non può essere dedotta nemmeno dal diritto
ad essere sentito, riconosciuto al denunciante nell'ambito delle indagini
esperite dalla Commissione (art. 6 cpv. 1 RCVSan/TI), rispettivamente in base
al fatto che il denunciante possa richiedere la motivazione scritta della
decisione (art. 10 cpv. 2 RCVSan/TI).

3.2. Riguardo al secondo aspetto (nullità), la Corte cantonale osserva invece:
(a) che se è vero che la nullità di una decisione può essere rilevata in ogni
tempo e da ogni autorità, è altrettanto vero che l'eccezione di nullità non è
un rimedio straordinario di diritto, ma piuttosto una questione pregiudiziale
da porre nell'ambito di un ricorso ricevibile; (b) che quest'ultima condizione
non è qui tuttavia data, visto che alle insorgenti difettava la legittimazione
ad agire in giudizio.

4. 

Richiamandosi all'art. 29 Cost. e all'art. 112 LTF, le ricorrenti ritengono che
la questione della legittimazione ad insorgere davanti al Consiglio di Stato
contro l'avviso di archiviazione della Commissione di vigilanza sanitaria sia
stata affrontata con considerazioni di carattere generale, omettendo di
indicare i motivi determinanti, di fatto e di diritto, indispe nsabili per
trattare il caso.

4.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
vari aspetti. Tra questi, il diritto ad una decisione motivata. Il diritto ad
una decisione motivata ha lo scopo di permettere alle parti di rendersi conto
della portata del provvedimento che le concerne e di poterlo se del caso
impugnare con cognizione di causa. Esso non impone tuttavia all'autorità di
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati;
quest'ultima può in effetti limitarsi a quelli che le appaiono pertinenti per
la decisione da prendere (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid.
3.2 pag. 236 seg.). Il diritto ad una motivazione risulta violato unicamente
quando l'autorità omette di pronunciarsi su censure di una certa pertinenza o
di prendere in considerazione allegazioni e argomenti importanti per la
decisione (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 125 III 440 consid. 2a pag.
441).

Dal punto di vista formale, l'art. 29 Cost. è rispettato anche se la
motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la
decisione, oppure da rinvii. Occorre però che ciò non ne ostacoli troppo la
comprensione o addirittura la precluda (sentenze 2C_583/2017 del 18 dicembre
2017 consid. 5.2.1; 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 6.1 e sentenza
2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1).

4.2. Una violazione del diritto a una motivazione sufficiente, garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., non è qui tuttavia data. Dalla motivazione contenuta
nel giudizio impugnato, come da quella fornita dal Consiglio di Stato, alla
quale la Corte cantonale lecitamente rinvia, le ragioni del diniego della
legittimazione risultano in effetti chiare. Il fatto che le insorgenti non
condividano queste argomentazioni, è una questione che riguarda il merito, non
il diritto a una motivazione sufficiente (sentenze 2C_513/2015 del 13 dicembre
2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).

D'altra parte, nella misura in cui l'argomentazione addotta dal Governo e dai
Giudici ticinesi è di natura giuridica ed essenzialmente legata al fatto che le
ricorrenti avessero il solo ruolo di denunciante, nemmeno è leso l'art. 112
cpv. 1 lett. b LTF. Questa norma richiede in effetti che le decisioni
impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale contengano i motivi
determinanti di fatto e di diritto e, segnatamente, l'indicazione delle
disposizioni legali applicate; proprio così ha però proceduto anche il
Tribunale amministrativo, in parte argomentando autonomamente, in parte
rinviando a quanto aveva osservato il Consiglio di Stato nella sua pronuncia
del 7 novembre 2018.

4.3. In parallelo, una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non è data nemmeno
in relazione alla denuncia della nullità dell'avviso di archiviazione del 22
dicembre 2016.

Come risulta dal precedente considerando 3.2, alla questione è stata in effetti
data una risposta precisa. Il fatto che le insorgenti non la condividano non
comporta nessun diniego di giustizia, ma solo la facoltà di riproporre la loro
argomentazione davanti all'istanza superiore, che la esaminerà a sua volta
(successivo consid. 7).

5. 

Come risulta dal precedente considerando 3.1, le autorità ticinesi hanno negato
alle ricorrenti la legittimazione ad insorgere davanti al Consiglio di Stato
ticinese fondandosi su ben precise norme del diritto cantonale. La prima
questione che si pone - sollevata anche nell'impugnativa - è quindi quella a
sapere se questa conclusione sia il risultato di un'applicazione arbitraria
della legislazione ticinese (in senso conforme, cfr. la recente sentenza 2C_675
/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 2, relativa ad una fattispecie analoga).

5.1. Il Tribunale federale si discosta dalla soluzione adottata in sede
cantonale solo se va considerata insostenibile, cioè in contraddizione
manifesta con la situazione effettiva, o se è stata adottata senza motivi
oggettivi e in violazione di un diritto certo; l'esistenza di queste condizioni
va dimostrata da chi insorge, con un'argomentazione conforme agli art. 42 cpv.
2 LTF e 106 cpv. 2 LTF (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 4; 139 I 229 consid. 2.2.
pag. 232; precedente consid. 2.2).

D'altra parte, non basta che i motivi della decisione criticata siano
insostenibili; occorre anche che questa sia arbitraria nel suo risultato. Se
l'interpretazione data al diritto cantonale dall'istanza precedente non è
irragionevole o manifestamente contraria al senso e allo scopo della
disposizione o della legislazione applicate, essa viene quindi confermata e ciò
anche se un'altra soluzione fosse concepibile o perfino preferibile (DTF 142 II
369 consid. 4.3 pag. 380; 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53; 140 III 167 consid. 2.1
pag. 168; sentenza 2C_675/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 2.1).

5.2. In relazione alla critica d'arbitrio, il rispetto delle condizioni di
motivazione richieste dalla legge è per lo meno dubbio. In effetti,
contrariamente a quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, le ricorrenti si
confrontano con le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato
rispettivamente con quelle del Consiglio di Stato, alle quali la querelata
sentenza rinvia, solo in parte. Inoltre, quanto indicato nell'impugnativa in
merito all'applicazione del diritto cantonale si esaurisce di fatto nella
presentazione di una diversa opinione, ciò che nell'ottica dell'art. 106 cpv. 2
LTF non è di per sé sufficiente.

5.3. Sia come sia, va constatato che l'argomentazione delle autorità cantonali,
riassunta nel considerando 3.1, non ha nulla di arbitrario.

La pretesa legittimazione a ricorrere delle insorgenti non risulta infatti
espressamente né dalla legge sanitaria (in particolare, dagli art. 21 e 99a
LSan/TI, menzionato dal Consiglio di Stato ticinese), né dal regolamento della
Commissione di vigilanza sanitaria (in particolare, dall'art. 6 RCVSan/TI,
sempre citato dal Governo cantonale, aggiungendo come il diritto di essere
sentito del denunciato sia già salvaguardato con l'esposizione della denuncia e
che quella di udirlo direttamente sia una facoltà non un obbligo). D'altro
canto, l'art. 3 cpv. 2 LPamm/TI, indica a chiare lettere che, salvo esplicita
disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte. Di conseguenza,
in assenza di una norma esplicita, che riconosca la legittimazione a ricorrere
ai denuncianti, la conclusione cui sono giunte le autorità di ricorso ticinesi
non solo non è insostenibile, ma appare invero del tutto condivisibile, e ciò
anche se la nota marginale del citato art. 21 LSan/TI porta la dicitura
"denuncia e legittimazione". Questa disposizione di legge non tratta infatti
delle vie di ricorso, ovvero del tema qui in discussione, bensì della denuncia
in quanto tale ed appare quindi più che plausibile constatare come essa
indichi: da un lato, le ragioni per le quali può essere sporta la denuncia
(ovvero: a causa della violazione dei diritti stabiliti dal II titolo della
legge sanitaria), d'altro lato, chi è legittimato a formularla (ovvero:
l'interessato, il suo rappresentante legale e ogni altra persona,
nell'interesse del paziente danneggiato).

5.4. In un'ottica più generale, occorre poi aggiungere che, mancando esplicite
norme che prevedano il contrario, anche le osservazioni della Corte cantonale
in merito al ruolo di un denunciante in procedure come quella che ci occupa non
sono criticabili.

Alla Commissione di vigilanza sanitaria compete infatti l'accertamento della
fondatezza delle denunce relative alla violazione dei diritti individuali
contenuti nel II titolo della legge sanitaria, quindi la formulazione di una
proposta al Governo in merito alla pronuncia di un ammonimento o di una revoca
rispettivamente all'adozione di una sanzione ai sensi dell'art. 95 segg. LSan
(art. 24 cpv. 1 e 2 LSan/TI). Tuttavia, come indicato dal Governo e dai Giudici
ticinesi, tale attività mira principalmente alla tutela dell'interesse
pubblico, non di quello privato del denunciante (sentenza 2C_675/2019 del 4
febbraio 2020 consid. 2.5).

5.5. Nel contempo, a diversa conclusione non conducono né il rinvio a norme di
altri ordinamenti cantonali, quali quello ginevrino e quello friborghese, né il
riferimento agli art. 89 e 111 LTF.

5.5.1. Già solo perché richiamati in relazione alla legittimazione del paziente
e non di terze persone - come nel caso che ci occupa - gli ordinamenti dei due
Cantoni citati non rivestono infatti rilievo alcuno (sentenza 2C_675/2019 del 4
febbraio 2020 consid. 2.5, che - proprio in un caso ginevrino - distingue
chiaramente tra l'eventuale legittimazione del paziente e quella dei suoi
parenti). Indipendentemente da ciò, la soluzione adottata da altri Cantoni in
un ambito in cui essi hanno ampia libertà di legiferare non dimostra di per sé
né l'arbitrio né altre lesioni della Costituzione federale.

5.5.2. In relazione agli art. 89 e 111 LTF va invece osservato che - per lo
meno nel contesto richiamato - il denunciante non si trova affatto in un
rapporto stretto e speciale con la questione litigiosa; inoltre, che egli non
può neanche invocare un interesse degno di protezione a che l'autorità di
sorveglianza intervenga. Come rilevato, la pronuncia di un ammonimento o di una
revoca rispettivamente l'adozione di una sanzione ai sensi dell'art. 95 segg.
LSan/TI tendono in effetti alla tutela dell'interesse pubblico, non di quello
privato di chi ha sporto la denuncia (sentenza 2C_675/2019 del 4 febbraio 2020
consid. 2.5 in fine, relativo - come detto - ad un caso analogo a quello in
esame).

6. 

Dipendendo la questione della legittimazione da un ragionamento puramente
giuridico (precedenti consid. 3.1 e 5.3), ed essendo le riflessioni svolte
dalle autorità ticinesi del tutto sostenibili, respinta dev'essere poi anche la
critica con cui le ricorrenti lamentano - in relazione all'aspetto della
legittimazione - l'assenza di tutta una serie di accertamenti di fatto.

Nell'ambito del quadro giuridico descritto, simili accertamenti sono infatti
superflui (art. 97 cpv. 1 LTF).

7. 

Resta infine da pronunciarsi sulla richiesta di accertare la nullità
dell'avviso della Commissione di vigilanza sanitaria, che le ricorrenti
motivano in sostanza: (a) da un lato, con il fatto che la Commissione non
avrebbe trattato il caso prima di decidere e di comunicare l'archiviazione il
13 gennaio 2016, ma solo in occasione della seduta del 20 luglio 2016; (b)
d'altro lato, con il fatto che la Commissione avrebbe commesso un arbitrio
nella valutazione di un mezzo di prova, denotando in tale contesto anche una
chiara malafede.

7.1. Una decisione è nulla soltanto quando è affetta da un vizio
particolarmente grave e manifesto, che sia riconoscibile con evidenza o
perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre
mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di
nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come
per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante; errori nel merito della
decisione provocano la nullità di un atto soltanto in casi eccezionali (DTF 138
II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 133 II
366 consid. 3.2). Di principio, se una decisione o un giudizio difettano di
qualsiasi forza obbligatoria a seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in
ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita, quindi anche dal Tribunale
federale (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3 pag. 226).

7.2. Riferendosi a una specifica voce di dottrina (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1101), la Corte
cantonale ritiene, come visto, che gli estremi per esaminare la critica con cui
viene fatta valere la nullità dell'archiviazione non sarebbero a priori dati
(precedente consid. 3.2). La questione sollevata dai Giudici ticinesi non
necessita di essere qui discussa in quando le condizioni per constatare la
nullità dell'avviso motivato del 20 dicembre 2016 non sono comunque date.

7.2.1. Vero è infatti che il contenuto del verbale del 20 luglio 2016 può
lasciare perplessi. In particolare, vero è che esso dà adito a seri dubbi in
merito al fatto che - al momento della comunicazione (senza motivazione)
dell'archiviazione, il 13 gennaio 2016 - il caso fosse stato trattato.
Altrettanto vero è però che da tale verbale così come dall'avviso motivato del
20 dicembre 2016 risulta che l'autorità adita, designata a questo scopo dalla
legge (art. 24 LSan/TI), il caso lo ha poi effettivamente (ri) esaminato, di
modo che per questo motivo la nullità non può essere ammessa.

7.2.2. Con la seconda critica le ricorrenti mirano invece solo a mettere in
discussione l'apprezzamento delle prove rispettivamente di una prova specifica,
formulando una censura che va semmai fatta valere - da chi ne è legittimato -
nell'ambito di un rimedio ordinario, e non eccependo addirittura la nullità di
un intero atto. Anche tale tentativo di ottenere, per altra via, un esame di
merito della fattispecie non può quindi essere tutelato e ciò neppure
richiamandosi - nel medesimo contesto - al diritto ad un procedimento
imparziale (art. 30 Cost.) e ad un "processo equo" (art. 29 Cost.) (sentenza
2C_675/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 3, da cui risulta che, in assenza della
legittimazione a ricorrere, il denunciante non può in sostanza riferirsi
nemmeno ai "classici" diritti di parte, lamentando ad esempio un diniego di
giustizia formale, come fanno anche le insorgenti in relazione ai tempi di
trattazione della procedura da parte della Commissione di vigilanza sanitaria
rispettivamente del Consiglio di Stato).

8. 

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
respinto, sia per quanto riguarda le domande presentate in via principale che
subordinata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a
carico delle ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in
solido.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti e di D.________, alla
Commissione di vigilanza sanitaria, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino. 

Losanna, 21 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli