Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1074/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1074/2019

Sentenza del 21 gennaio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Beusch,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Decadenza di un permesso di domicilio (riesame) rilascio di un permesso di
dimora (caso di rigore), ammissione provvisoria,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza che è stata emanata
il 19 novembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2019.251).

Fatti:

A. 

A.________ è un cittadino tunisino nato nel... Egli è entrato in Svizzera nel
1988 per sposarsi. Col matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora. Dal 1999,
ha beneficiato di un permesso di domicilio.

Dopo accertamenti, con decisione del 15 ottobre 2015 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha decretato
che il permesso di domicilio di A.________ era decaduto poiché, in realtà, egli
viveva in Tunisia con la seconda moglie, i figli e altri parenti. Su ricorso,
tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal
Tribunale amministrativo, la cui sentenza del 16 marzo 2017 non è stata
impugnata. Nel seguito, gli è stato quindi fissato un termine per lasciare la
Svizzera.

B. 

Il 9 ottobre 2017, A.________ ha domandato alle autorità migratorie ticinesi di
riesaminare la decisione del 15 ottobre 2015, rispettivamente di concedergli un
nuovo permesso di domicilio o di dimora (caso di rigore). Nell'eventualità del
rigetto delle sue richieste, ha chiesto la pronuncia di un'ammissione
provvisoria. Il 24 ottobre 2018, la Sezione della popolazione: (a) ha deciso
che gli estremi per entrare nel merito della domanda di riesame non erano dati;
(b) ha respinto la richiesta di rilascio di un nuovo permesso di domicilio o di
dimora; (c) ha respinto anche la domanda di proporre alla Segreteria di Stato
della migrazione l'ammissione provvisoria.

La posizione delle autorità migratorie è stata in seguito condivisa da tutte le
istanze cantonali.

C. 

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 24 dicembre 2019, A.________ si
è allora rivolto al Tribunale federale domandando, come in precedenza: (a) un
riesame del caso e il ripristino del permesso di domicilio di cui disponeva
rispettivamente il riconoscimento degli estremi per un riesame e il rinvio
degli atti alle autorità ticinesi, affinché vi provvedano; (b) il
riconoscimento di un caso di rigore con conseguente rilascio di un nuovo
permesso di domicilio, in subordine di dimora, rispettivamente il rinvio degli
atti alle autorità ticinesi, affinché vi provvedano; (c) il riconoscimento
delle condizioni per un'ammissione provvisoria. Nel contempo, chiede
l'assistenza giudiziaria.

Con decreto presidenziale del 6 gennaio 2020, al gravame è stato concesso
l'effetto sospensivo. Il Tribunale federale non ha ordinato altre misure
istruttorie.

Diritto:

1. 

Giusta l'art. 83 lett. c LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è - tra
l'altro - inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cifra
2); l'ammissione provvisoria (cifra 3); le deroghe alle condizioni d'ammissione
(cifra 5).

1.1. Nella fattispecie, il ricorrente chiede il riesame del suo caso per
ottenere il ripristino del permesso di domicilio che aveva prima che ne fosse
dichiarata la decadenza (15 ottobre 2015). Così argomentando, non considera
tuttavia che il provvedimento con il quale è stata pronunciata la decadenza del
permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli è stato confermato su ricorso,
con decisione cresciuta in giudicato del Tribunale amministrativo ticinese (16
marzo 2017), su cui non è più possibile tornare (sentenze 2C_254/2017 del 6
marzo 2018 consid. 3.1 e 2C_634/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.2).

1.2. Ciò che resta in via di principio possibile è invece il rilascio di un
nuovo permesso di soggiorno, che pure è richiesto (2C_603/2017 del 6 marzo 2018
consid. 2.2; 2C_634/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.2 e 2C_689/2016 del 30
novembre 2016 consid. 2.2). L'art. 30 LStrI - unica base legale alla quale
l'insorgente, attraverso i suoi rappresentanti e patrocinatori, si riferisce in
concreto - ha tuttavia solo carattere potestativo e concerne inoltre le deroghe
alle condizioni d'ammissione di modo che, contro il diniego pronunciato dalla
Corte cantonale il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è
esperibile (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF; sentenze 2C_530/2018 del 21 giugno
2018 consid. 3 e 2C_765/2017 del 14 settembre 2017 consid. 3).

1.3. Sempre l'art. 83 lett. c LTF - in casu, però, la cifra 3 - osta infine
anche all'esame tramite ricorso ordinario di un gravame in materia di
ammissione provvisoria (sentenza 2C_1001/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4).

2.

2.1. Constatata l'inammissibilità di un ricorso ordinario, va ancora verificato
se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). Nella misura in cui adempie alle esigenze
formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, l'errata denominazione
del rimedio giuridico non comporta infatti pregiudizi per chi ricorre (DTF 133
II 396 consid. 3.1 pag. 399).

Con rimedio sussidiario è possibile censurare unicamente la lesione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF). Il loro rispetto non è inoltre esaminato
d'ufficio, ma solo se il ricorrente solleva e motiva le sue contestazioni (art.
106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF).

2.2. Ora, anche se in maniera piuttosto concisa, il ricorrente sostiene che il
diniego delle autorità ticinesi di proporre una sua ammissione provvisoria
violerebbe l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS
0.101).

Presentato nei termini (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) contro una sentenza finale
(art. 117 e 90 LTF) pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima
istanza (art. 114 e 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e con interesse ad
insorgere (art. 115 LTF; DTF 140 I 285 consid. 1.2 pag. 290 seg.; sentenza
2D_55/2015 del 9 maggio 2016 consid. 1.2), su questo punto la sua impugnativa è
pertanto ammissibile.

3.

3.1. Lo stato di salute dell'insorgente risulta dal considerando 4.3.2 del
querelato giudizio nel quale, riferendosi alla perizia medico specialistica
indipendente allestita il 3 ottobre 2018 dalla dr.ssa B.________, la Corte
cantonale osserva: (a) che egli soffre di un disturbo della personalità e di
stati di ansia che lo portano a consumare sostanze alcoliche; (b) che il
disagio psichico (sintomi ansiosi e depressivi) sviluppato dal 2015 è
essenzialmente correlato alle vertenze amministrative e legali in corso
(permesso di soggiorno e sospensione della rendita AI); (c) che una sindrome
depressiva ricorrente va invece esclusa; (d) che egli non ha mai nemmeno
presentato disturbi di tipo maniacale o ipomaniacale, rispettivamente affettivo
bipolare; (e) che non vi è dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool, ma
solo consumo occasionale; (f) che esclusi vanno infine sia un ritardo mentale
che disturbi psichiatrici gravi.

Indicato che la prognosi è favorevole, che non vi sono rischi "quo ad vitam",
che il ricorrente può essere trattato tramite visite in ambulatorio e che una
permanenza in Svizzera per ragioni di cura non appare pertanto necessaria,
sempre con riferimento alla perizia della dr.ssa B.________ il Tribunale
amministrativo rileva poi: (a) che egli potrà beneficiare di un trattamento
psichiatrico ambulatoriale anche in Tunisia, dove già era stato seguito in
passato, con sua piena soddisfazione; (b) che lì ritroverà pure la famiglia,
cui è molto attaccato; (c) che un allontanamento dalla Svizzera non mette
dunque in pericolo la sua vita, non essendo neppure state considerate come
necessarie delle misure di accompagnamento.

3.2. Osservato, richiamandosi pure ad altri pareri medici (espressi dal dr.
C.________, dallo psicologo D.________ e dal dr. E.________), che le principali
problematiche di salute psichica del ricorrente sono oggi strettamente
correlate alla partenza dalla Svizzera, i Giudici ticinesi mettono d'altra
parte in evidenza: (a) che conseguenze psico-fisiche legate a una decisione di
allontanamento sono nella natura delle cose; (b) che qualora la sua situazione,
attualmente sotto controllo, dovesse mutare e creare qualche apprensione, vi si
potrebbe far fronte con un'adeguata preparazione al ritorno; (c) che, giunto in
Tunisia, l'insorgente godrà comunque del sostegno dei familiari in loco.

Fatte queste ulteriori considerazioni, sottolineano infine che ad altra
conclusione non permettono di giungere: (a) l'argomento secondo cui un
allontanamento interromperebbe il legame con i medici curanti, perché la cura
potrà proseguire in Patria; (b) la perizia allestita dal dr. F.________ nel
contesto di una richiesta di rendita AI, risalente oramai a una dozzina d'anni
fa, e i nuovi certificati medici, allestiti nel 2019 dai suoi medici curanti;
(c) la necessità di essere seguito per altre patologie, poiché bisogna
considerare che - pure per queste - la Tunisia non è sprovvista di adeguate
strutture sanitarie e ha un sistema di assicurazione malattia, che garantisce
cure gratuite o sovvenzionate.

4.

4.1. L'art. 3 CEDU indica che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene
o trattamento inumani o degradanti. In base alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, l'esecuzione dell'allontanamento di persone che
soffrono di malattie fisiche o psichiche può entrare nel campo di applicazione
dell'art. 3 CEDU, se la malattia raggiunge una determinata gravità e viene
sostanziato, in maniera sufficientemente concreta, che in caso di rimpatrio la
persona malata correrebbe il rischio di essere trattata in maniera non conforme
all'art. 3 CEDU (sentenza della Corte EDU n. 26565/05 in re N. contro Regno
Unito del 27 maggio 2008, § 29 seg.).

Così è in particolare se una persona si trova in una condizione critica, che ne
comporta un pericolo per la vita, e nello Stato nel quale deve fare ritorno non
vi sono né strutture adeguate a garantirle sufficiente assistenza medica né
familiari che possono provvedere ai suoi bisogni vitali di base (sentenza della
Corte EDU n. 26565/05 in re N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, § 42; DTF
137 II 305 consid. 4.3 pag. 311 seg.; sentenze 2D_14/2018 del 13 agosto 2018
consid. 4.1 e 2C_1130/2013 del 23 gennaio 2015 consid. 3).

4.2. Più di recente, i Giudici di Strasburgo hanno approfondito ulteriormente
la questione. In questo contesto, hanno osservato che una misura di rimpatrio
viola l'art. 3 CEDU quando colpisce una persona minata nella salute e sussiste
il rischio concreto che, a causa dell'assenza di adeguate possibilità di
trattamento medico o dell'impossibilità di accesso ad esse, il suo stato di
salute subisca un serio, repentino e irreversibile peggioramento, con
sofferenza intensa o sostanziale diminuzione della speranza di vita (sentenza
della Corte EDU n. 41738/10 in re Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre
2016, § 183; sentenza 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 4.2).

Dall'art. 3 CEDU non risultano inoltre solo obblighi di natura materiale ma
anche di carattere procedurale. Quando la persona toccata dal provvedimento di
allontanamento ha sostanziato in maniera sufficiente l'esistenza di un rischio
reale che, a causa del suo stato di salute, potrebbe essere sottoposta ad un
trattamento inumano o degradante, occorre infatti fugare ogni ragionevole
dubbio in tal senso procedendo ad accertamenti. Nel verificare se e a quale
rischio di carattere sanitario questa persona va effettivamente incontro,
bisogna quindi tenere conto: da un lato, di rapporti di carattere generale,
come ad esempio quelli stilati dall'Organizzazione mondiale della sanità o da
organizzazioni non governative riconosciute; d'altro lato, della concreta
diagnosi formulata nel caso specifico. Non si tratta né di accertarsi del fatto
che la persona riceva in Patria un trattamento di medesimo standard di quello
possibile nel Paese di provenienza, né di dedurre dall'art. 3 CEDU il diritto a
una specifica cura, che non è a disposizione del resto della popolazione.
Piuttosto, è necessario valutare di caso in caso come le condizioni di salute
della persona potrebbero evolvere dopo l'allontanamento e farsi eventualmente
garantire dallo Stato di origine un trattamento sanitario adeguato (sentenza
della Corte EDU n. 41738/10 in re Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre
2016, § 183; sentenza 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 4.3).

5. 

Sennonché, preso atto della situazione descritta nel precedente considerando 3,
una violazione dell'art. 3 CEDU - sostenuta dal ricorrente basandosi su fatti
che non emergono dal giudizio impugnato, senza avere prima dimostrato il
sussistere delle condizioni per scostarsene, ed apprezzando nuovamente talune
prove senza prima sostanziarne una lettura arbitraria da parte dei Giudici
ticinesi (art. 118 in relazione con l'art. 116 LTF) - non è per nulla data.

5.1. In effetti, dal giudizio impugnato risulta che il ricorrente soffre
attualmente di un disturbo della personalità e di stati d'ansia; una sindrome
depressiva ricorrente, disturbi maniacali o dipendenze da sostanze specifiche
(alcool o droghe), così come disturbi psichiatrici gravi non sono stati invece
riscontrati. La situazione descritta, che ha portato il perito indipendente a
definire la prognosi come favorevole e quindi a escludere rischi "quo ad vitam"
richiede d'altra parte "solo" un trattamento ambulatoriale, possibile anche in
Tunisia, dove l'insorgente è peraltro stato seguito in passato.

5.2. All'assenza della gravità richiesta dalla giurisprudenza richiamata - che
parla in questo contesto di condizione critica, atta a comportare un pericolo
per la vita - e alle possibilità di cura constatate, va poi ad aggiungersi la
presenza in loco di parenti stretti. Come detto, la (seconda) moglie e i figli
minorenni (nati nel... rispettivamente nel...) vivono infatti da sempre nel
Paese di origine, ovvero in Tunisia, e potranno quindi a loro volta fornire
all'insorgente del sostegno, non appena egli li avrà raggiunti.

5.3. A diversa conclusione in merito al rispetto dell'art. 3 CEDU non conducono
infine le altre malattie di cui soffre (bronco pneumopatia, dispepsia, artrosi
diffusa di grado severo ed epilessia). Anche in relazione ad esse, non risulta
infatti nessuna situazione critica, che comporti un rischio reale per la sua
vita, rispettivamente una necessità di trattamenti qualificati che in Patria
non potrebbe trovare o ai quali non potrebbe avere un accesso.

6.

6.1. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile; trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il
gravame è invece respinto.

6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento
di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio - non può essere
accolta siccome il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di
probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese
giudiziarie all'insorgente, è comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv.
1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

2. 

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.

3. 

L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

5. 

Comunicazione al rappresentate rispettivamente alla patrocinatrice del
ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni,
al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché
all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 21 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli