Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1057/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1057/2019

Sentenza del 13 gennaio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________, per sé e in rappresentanza di

B.________ e C.________,

ricorrenti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Permessi di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2019 dal Giudice delegato del
Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2019.540).

Fatti:

A. 

Il 7 agosto 2019 A.________, cittadino italiano, agente per sé e in
rappresentanza della moglie, B.________ e del figlio, C.________, ha impugnato
dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la decisione del 14 giugno
2019 (la quale, dopo un tentativo infruttuoso di notifica per raccomandata, era
stata rispedita per posta semplice agli interessati per conoscenza) con cui la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato loro il
rilascio di permessi di dimora UE/AELS.

Con invio raccomandato dell'8 agosto 2019 gli insorgenti sono stati invitati a
versare, entro un termine di dieci giorni dalla ricezione dell'invio, un
anticipo delle spese di fr. 600.--, con l'avvertenza che in assenza di
pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato
inammissibile (art. 11 cpv. 1 della legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998, LALPS [RL/TI
143.100]). La lettera raccomandata è stata rinviata al mittente il 17 agosto
2019 siccome non era stata ritirata dai destinatari durante il periodo di
giacenza presso l'ufficio postale.

Il 25 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile,
l'anticipo richiesto non essendo stato versato entro il termine assegnato.

Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'8 novembre 2019.

B. 

Il 16 dicembre 2019 A.________, agente sempre per sé e a nome dei suoi
familiari, si è rivolto al Tribunale federale sostenendo di non avere mai
ricevuto la "fattura/bollettino" né un richiamo perché nel caso contrario
avrebbe provveduto al pagamento. Vi sarebbe quindi stato un errore o una
mancata ricezione della posta. Chiede pertanto di "rivedere la pratica in
oggetto e di ritornare la stessa all'Ufficio immigrazione per rivedere la sua
posizione (...) ".

Il 20 dicembre 2019 il Tribunale federale ha informato i ricorrenti che il loro
gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e li ha invitati a rimediare alle mancanze riscontrate
prima della scadenza del termine per ricorrere, in casu entro il 3 gennaio 2020
(art. 44 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. c, 48 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). I ricorrenti
non hanno dato seguito alla richiesta.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85
consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

2.

2.1 Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il
Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione,
confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile
il ricorso sottopostogli il 7 agosto 2019, quindi l'eventuale applicazione
arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone
alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale
ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed
esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41;
135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

2.2 Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo
all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale,
segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione
vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316
consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11
LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un
anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità
dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine
accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm (RL/TI
165.100), secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del
destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio
per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo
il primo tentativo di consegna infruttuoso (ciò che peraltro corrisponde alla
prassi di questa Corte cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230) o che ne
scaturirebbe formalismo eccessivo. Limitarsi ad addurre di non avere ricevuto,
non per colpa loro, la richiesta di anticipo spese, e che vi sarebbe stato un
errore o una mancata ricezione della posta non adempie all'evidenza le esigenze
dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.3 Infine, va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito (in
concreto quanto fatto valere dai ricorrenti riguardo alla loro situazione
personale) avverso un giudizio che concerne unicamente una decisione
d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo
specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib
134 consid. 2 pag. 136).

2.4 Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 LTF.

3.

Le spese seguono la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5
LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3. 

Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 13 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera Ieronimo Perroud