Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.2/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9F_2/2017

Sentenza del 4 maggio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Meyer, Glanzmann,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
Via Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, 6501 Bellinzona,
controparte.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_1/2017
del 6 febbraio 2017.

Fatti:

A. 
Con sentenza 9C_1/2017 del 6 febbraio 2017, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso di diritto pubblico del 28 dicembre 2016 di A.________
contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato
il 1° dicembre 2016, con il quale era stato confermato il rifiuto della
concessione della riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti come
indipendente.

B. 
In data 3 marzo 2017 (timbro postale), A.________ chiede al Tribunale federale
la revisione della sentenza menzionata. Con decreto del 7 marzo 2017 A.________
viene informata sui presupposti per la revisione di una sentenza del Tribunale
federale e che, non essendo gli stessi adempiuti nel caso concreto, le viene
conferito un termine scadente il 31 marzo 2017 per porvi rimedio.

Il 9 marzo 2017 (timbro postale), A.________ completa la sua istanza di
revisione della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2017,
sollecitando in tale contesto la commutazione del ricorso di diritto pubblico
del 28 dicembre 2016 in ricorso per violazione del diritto costituzionale
sussidiario, l'entrata in materia su tutti i singoli punti del gravame e
l'esonero del pagamento di tasse e spese di giustizia.

Diritto:

1. 

1.1. Conformemente all'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano
in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio
giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del
Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123
LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di
revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è
chiesta la revisione (cfr. sentenza 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1 e
sentenza 9F_5/2016 del 23 settembre 2016 consid. 1 con riferimenti). Attraverso
la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero
dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle
quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Come vale anche per gli altri
atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza
di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza
di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un
motivo di revisione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi
di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e
ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne
sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 9F_14/2010 del 16
marzo 2011 consid. 1).

1.2. L'istanza di revisione del 3 marzo 2017, segnatamente il suo complemento
del 9 marzo 2017, con cui vengono fatte valere le violazioni di norme
procedurali di cui all'art. 121 cpv. 1 lett. c e d LTF, è tempestiva (cfr. art.
124 cpv. 1 lett. b LTF) e adempie i requisiti di indicazione dei motivi di
revisione e di motivazione (cfr. consid. 1.1), cosicché è data la sua entrata
nel merito (cfr. sentenza 9F_10/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 1).

2.

2.1. L'istante rimprovera al Tribunale federale di non aver rilevato le errate
indicazioni fornite nel giudizio cantonale circa i rimedi giuridici, che
l'hanno condotta all'introduzione del ricorso in materia di diritto pubblico in
luogo di quello costituzionale sussidiario. A suo dire, tale svista
costituirebbe un fatto rilevante, con la conseguente applicabilità dell'art.
121 lett. d LTF.

Conformemente all'art. 121 lett. d LTF la revisione di una sentenza del
Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha
tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Tale è il caso quando
un atto del dossier non è stato considerato o è stato letto male, nel senso che
il Tribunale si è distanziato dal suo tenore esatto. Il Tribunale commette una
svista quando ignora o deforma involontariamente una constatazione di fatto che
lo lega o se trascrive in modo incompleto un atto del dossier, mettendosi in
contrasto con lo stesso. Il fatto è rilevante se idoneo a condurre a un
risultato favorevole all'istante (cfr. sentenza 9F_11/2015 del 10 febbraio 2016
consid. 3.1 con riferimenti). L'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel
giudizio cantonale non è un fatto rilevante del dossier ai sensi dell'art. 121
lett. d LTF che il Tribunale federale doveva considerare nell'ambito
dell'analisi dell'oggetto della lite ad esso sottoposto con il gravame del 28
dicembre 2016, segnatamente la questione della riduzione dei contributi
personali AVS/AI/IPG dovuti come indipendente. Nulla muta che nell'indicazione
dei rimedi di diritto del Tribunale cantonale (giudizio del 1° dicembre 2016)
non sia stata indicata la possibilità del ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Una censura di violazione dei diritti costituzionali non
sarebbe potuta essere sollevata con successo, perché dall'esame di tutte le
circostanze non risulta il benché minimo elemento per una violazione dei
diritti costituzionali. La censura dell'istante non merita dunque accoglimento.

2.2. L'istante rimprovera pure al Tribunale federale che "la dichiarazione
d'inammissibilità del ricorso presentato, nonostante esso indicava chiaramente
i singoli punti dei calcoli contestati che portavano a stabilire il minimo
vitale e quindi all'ammissione del diritto alla riduzione dei contributi AVS"
ha avuto come conseguenza che il Tribunale federale non ha giudicato sulle
singole conclusioni e dunque sarebbe dato il motivo di revisione di cui l'art.
121 lett. c LTF.

L'art. 121 lett. c LTF sanziona le omissioni di statuire sulle conclusioni di
cui il tribunale è validamente adito. Non vi è per contro omissione quando una
conclusione è stata dichiarata inammissibile o quando il tribunale si è
dichiarato incompetente per farlo (cfr. sentenza 8F_15/2016 del 24 novembre
2016 consid. 2.2). Nel caso concreto, la via del ricorso di diritto pubblico in
materia di condono non è data (art. 83 lett. m LTF), e dunque a giusto titolo
il Tribunale federale non è entrato nel merito, con la conseguenza che non vi è
spazio alcuno per una revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF. In effetti,
dichiarando inammissibile il gravame del 28 dicembre 2016, il Tribunale
federale nella sentenza del 6 febbraio 2017 ha manifestamente giudicato
sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del
motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF. Al Tribunale federale, che non
doveva decidere sulla questione, non si può imputare di non aver giudicato su
tale conclusione. Di conseguenza, anche questa critica dell'istante non merita
approvazione.

3. 
Visto quanto sopra esposto, la domanda di revisione della sentenza del 6
febbraio 2017 è respinta. Inoltre, relativamente alla richiesta di entrata nel
merito di tutti i singoli punti del gravame del 28 dicembre 2016 e di
commutazione del ricorso di diritto pubblico in ricorso di diritto
costituzionale, si tratta di questione già evasa nella sentenza del 6 febbraio
2017.

4. 
Considerate le circostanze particolari del caso, si prescinde dalla riscossione
delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di revisione è respinta.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 4 maggio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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