Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 81/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]             
9C_81/2017, 9C_92/2017     

Sentenza del 4 luglio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Meyer, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
9C_81/2017
  A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

 B.________, Italia,
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
opponente,

e

9C_92/2017
 B.________, Italia,
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
ricorrente,

contro

 A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorsi contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 dicembre 2016.

Fatti:

A. 

A.a. B.________, 1968, di professione gessatore, è stato attivo presso la ditta
C.________ in qualità di plafonatore dal 22 maggio 2012 fino al licenziamento
comunicato il 30 novembre 2012 per il 31 dicembre 2012.

L'11 dicembre 2012 B.________ è rimasto bloccato con la schiena su un cantiere,
il medico curante dott. D.________ ha diagnosticato una lombalgia con
importante blocco funzionale e note depressive, con conseguente incapacità
lavorativa. L'assicuratore malattia A.________ SA, presso cui la ditta
C.________ era affiliata, ha assunto il caso e corrisposto indennità
giornaliere per perdita di guadagno al 100% dall'11 dicembre 2012.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, segnatamente la
perizia del 20 dicembre 2013 ad opera del dott. F. E.________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica - in cui veniva attestata un'incapacità lavorativa del
50% nella sua professione di gessatore e una capacità del 100% in attività
leggere - con decisione del 18 settembre 2014 la A.________ SA ha comunicato di
sospendere le prestazioni - indennità giornaliere per un'incapacità lavorativa
del 100% dall'11 dicembre 2012 al 31 gennaio 2014 e del 50% fino al 31 maggio
2014 per agevolare il reinserimento professionale -e chiudere il caso dal 1°
giugno 2014. Considerata la tempestiva opposizione di B.________ nell'ottobre
del 2014, esperiti nuovi accertamenti medici - tra cui la perizia medica del 10
novembre 2015 della dott.ssa F. F.________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia) - la A.________ SA con decisione su opposizione del 10 dicembre
2015 ha confermato la sua pronuncia.

Il 7 gennaio 2016 B.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendo di versargli le residue indennità giornaliere al 100%
dal 1° giugno al 30 novembre 2014, per un importo di fr. 31'597.15. Con
giudizio dell'11 aprile 2016 il giudice di prime cure ha dapprima accertato la
discordanza di opinioni dei medici intervenuti sullo stato di salute e sulla
sua ripercussione sulla capacità lavorativa (evidenziando però che il Tribunale
amministrativo federale aveva nel frattempo ordinato all'Ufficio assicurazione
invalidità (di seguito: UAI) l'allestimento di una perizia pluridisciplinare
nell'ambito della procedura volta a stabilire l'eventuale diritto a prestazioni
ad opera dell'assicurazione invalidità), ha rilevato il corretto agire della
Cassa malati che ha concesso a B.________ un termine di adattamento di 4 mesi
per cambiare occupazione, come infine ha evidenziato l'assenza del calcolo
della perdita di guadagno malgrado una capacità residua totale in attività
confacenti. Per questo motivo il giudice cantonale ha concluso per
l'annullamento della pronuncia della A.________ SA e il rinvio degli atti per i
complementi istruttori necessari.

A.b. Con decisione del 13 giugno 2016 la A.________ SA ha confermato
l'incapacità lavorativa nella professione di gessatore nella misura del 50% e
una capacità totale in attività adeguate e ha accertato un grado di incapacità
al guadagno del 13,72% (confronto tra il guadagno annuale di B.________ prima
della malattia nella sua professione - fr. 74'995.20 - con il reddito ipotetico
esigibile in una attività leggera e ripetibile di cui ai dati statistici - fr.
64'704.- -), ha chiuso il caso dal 1° giugno 2014, negato il diritto a
ulteriori indennità giornaliere. Con decisione su opposizione del 31 agosto
2016 la A.________ SA, premesso che ai sensi delle sue CGA una indennità
giornaliera viene accordata con una incapacità al guadagno almeno del 25%, ha
confermato la chiusura del caso dal 1° giugno 2014 con l'assenza del diritto a
prestazione.

B. 
Il 21 settembre 2016 B.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione del
31 agosto 2016 e il versamento dell'indennità di malattia al 100% dal 1° giugno
al 30 novembre 2014 per un importo di fr. 32'583.15 e interessi di mora del 5%.
Con giudizio del 21 dicembre 2016 la Corte cantonale ha accolto il gravame nel
senso che all'insorgente sono state riconosciute indennità giornaliere del 26%
per la perdita di guadagno causata dalla malattia che gli ha provocato
un'inabilità lavorativa totale nella sua ultima professione, dal 1° giugno 2014
fino a esaurimento del suo diritto.

C. 
Il 30 gennaio 2017 la A.________ SA (timbro postale) inoltra ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio
del Tribunale cantonale e di confermare le sue decisioni, nel senso che
B.________ non ha diritto a ulteriori prestazioni oltre a quelle già ricevute,
dunque nessuna prestazione dal 1° giugno 2014. Con complemento del 3 febbraio
2017 (timbro postale) la A.________ SA trasmette copia della decisione dell'UAI
del 19 gennaio 2017, ribadendo quanto evidenziato nel gravame e sottolineando
che anche volendo considerare i parametri ritenuti dall'UAI il grado di
invalidità sarebbe sempre inferiore al 25%.

D. 
Il 31 gennaio 2017 (timbro postale) B.________ presenta ugualmente ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il
giudizio cantonale e ordinare alla Cassa malati di versargli l'indennità
malattia in misura del 100% dal 1° giugno 2014 al 30 novembre 2014 per un
importo di fr. 32'583.15, oltre interessi del 5%. In via subordinata egli
chiede l'allestimento di una perizia arbitrale.

Diritto:

1. 
I ricorsi di B.________ e della A.________ SA concernono fatti di ugual natura
e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la
congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (art. 24 cpv. 2 PC
combinato con l'art. 71 LTF).

2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente
inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art.
105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

3.

3.1. Considerate le conclusioni delle parti, l'oggetto della lite concerne il
diritto di B.________ alle indennità giornaliere per la malattia insorta l'11
dicembre 2012 da parte della A.________ SA dopo il 31 maggio 2014 e fino ad
esaurimento del diritto.

3.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto
in maniera dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali
applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione.

4.

4.1. Conformemente all'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore. A tale riguardo, B.________ afferma di essere inabile al lavoro al
100% da sempre, e a comprova allega documentazione medica degli ultimi mesi. A
parte il certificato del 25 ottobre 2015 del dott. U. Biasetti già considerato
dall'autorità inferiore, per quelli anteriori al giudizio impugnato
(segnatamente i certificati del dott. D.________ del 4 novembre e del 5
dicembre 2016 e quello del 25 novembre 2016 del dott. N. Poloni, B.________ non
spiega perché la decisione dell'autorità inferiore darebbe motivo di addurre
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; "unechte Nova"; cfr. DTF 133
III 393 consid. 3 pag. 395). Infine il certificato medico del 9 gennaio 2017
del D.________ è un nuovo mezzo di prova successivo al giudizio impugnato e
pertanto già di per sé inammissibile ("echte Nova"; cfr. fra tante, DTF 143 V
19 consid. 1.2 pag. 22; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548). Per questo motivo
la documentazione valetudinaria inammissibile non può essere considerata nella
presente vertenza.

4.2. Il complemento di ricorso di A.________ SA del 3 febbraio 2017 non può
essere considerato in quanto tardivo, perché prodotto fuori termine (art. 48
cpv.1 LTF).

5.

5.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria
di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa
dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura
in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita -
riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte
solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398).

5.2. La Corte Cantonale, vagliata la documentazione valetudinaria (comprensiva
delle valutazioni mediche dei curanti, dei medici fiduciari della Cassa malati
e degli specialisti intervenuti su mandato dell'AI nella relativa procedura),
ha fatto proprie le conclusioni della perizia pluridisciplinare SAM del 16
agosto 2016 (consulto neurologico, reumatologico, psichiatrico e
neuropsicologico), ritenendo le diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di "sindrome depressiva persistente (ICD-10, F34.1), sindrome
cervico e lombovertebrale soprattutto a livello L4-L5 e L5-S1, senza deficit
neurologici di tipo radicolare". Quale gessatore la capacità lavorativa è stata
valutata al 50% dal giugno 2014 mentre, in un'attività adeguata, all'80% dal
giugno 2014 al giugno 2015 e in seguito da luglio 2015 al 75%, vista la presa a
carico psichiatrica (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento
ridotto).

5.3. La A.________ SA censura l'apprezzamento, a suo dire erroneo, del grado di
abilità lavorativa residua in attività adeguate di B.________, postulando anche
in questa sede il 100% come già valutato nelle precedenti pronunce sulla base
delle proprie indagini mediche. Il Tribunale cantonale avrebbe operato una
valutazione delle prove del tutto errata, incompleta e anzi anche arbitraria,
segnatamente in quanto si sarebbe "essenzialmente (se non unicamente) " basato
sulla valutazione reumatologica del dott. G.________ emanata nell'ambito della
pratica AI, dove non era nemmeno parte. A mente della A.________ SA il dott.
G.________ avrebbe espresso una valutazione da un punto di vista psichico, ciò
che esulerebbe dalle sue competenze. In questo modo, il Tribunale cantonale
avrebbe in particolare tralasciato le valutazioni ortopediche e psichiatriche
dei suoi medici di riferimento, ovvero il dott. E.________ e la dott.ssa
F.________. La Cassa malati rimprovera segnatamente una violazione del diritto
di essere sentito per non aver minimamente considerato la relazione della
dott.ssa F.________ del 10 novembre 2015.

5.4. B.________ rimprovera al Tribunale cantonale di non aver considerato la
numerosa documentazione medica dei propri medici curanti, accordando valore
probatorio esclusivamente alle perizie dell'UAI, i cui specialisti, al
contrario dei medici curanti, non lo hanno in cura da tanto tempo e in modo
costante. Egli contesta ancora una sua qualsivoglia capacità lavorativa
residua: i suoi medici curanti avrebbero inequivocabilmente dimostrato la sua
inabilità al lavoro in misura del 100% che perdura tuttora.

6.

6.1. Le censure dalle parti sono infondate e non trovano riscontro nel giudizio
cantonale. Infatti contrariamente a quanto sostenuto da entrambi i ricorrenti,
il Tribunale cantonale non ha omesso di vagliare la documentazione
valetudinaria da loro prodotta. La Corte cantonale ha difatti menzionato tutte
le valutazioni valetudinarie agli atti da lei ritenute - tra cui gli atti dei
curanti e quelli degli specialisti della A.________ SA (in particolare al
consid. 2.6 del giudizio impugnato viene menzionata la relazione della dott.ssa
F.________ del 10 novembre 2015, di modo che non è data la pretesa violazione
del diritto di essere sentito, trattandosi in realtà di una questione di
apprezzamento delle prove, ossia di una censura sul merito della controversia)
- sia in tale procedura che anche nell'ambito della precedente vertenza
giudiziaria che si era conclusa con il giudizio di rinvio per nuovi
accertamenti d'ordine medico ed economico dell'11 aprile 2016 (cfr. consid. 2.6
del giudizio impugnato), illustrando poi in modo esauriente la scelta di
orientarsi sulle conclusioni dei periti SAM, il cui referto adempie i
presupposti giurisprudenziali per accordare pieno valore probante (sul valore
probatorio di un atto medico, cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V
351 consid. 31 pag. 352 con riferimenti).

6.2. I ricorrenti omettono sostanzialmente di menzionare su quali punti
rimproverano realmente alla giurisdizione cantonale - se non con affermazioni
apodittiche - di aver commesso un errore manifesto o aver apprezzato in maniera
insostenibile gli atti, avendo fatte proprie le conclusioni di cui alla perizia
SAM del 16 agosto 2016. Non spetta al Tribunale federale procedere a un nuovo
apprezzamento delle prove amministrate ma ai ricorrenti dimostrare che
l'apprezzamento del giudice cantonale è manifestamente inesatto,
rispettivamente arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF; su tale nozione oltre al
consid. 2 cfr. DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5).

6.3. In particolare il rimprovero della A.________ SA al Tribunale cantonale di
aver considerato unicamente la valutazione reumatologica del perito dott.
G.________ del 17 maggio 2016 - il quale avrebbe considerato l'aspetto
psichiatrico di B.________ (cfr. sindrome del dolore cronico) e non quello
fisico - è infondato, in quanto ancora una volta in contrasto con quanto
accertato dalla Corte cantonale. In effetti, se al considerando 2.8 all'inizio
del giudizio impugnato, i giudici cantonali hanno riferito quanto evidenziato
dal perito reumatologo dott. G.________, con una formulazione, se estrapolata
dal suo contesto, discutibile ("per contro un reumatologo è in grado di
riscontrare delle problematiche psichiche e di relazionarle con una diffusa
dolenzia qualificandola di carattere fibromialgico"), la Corte cantonale ha in
seguito specificato di potersi fondare sulle conclusioni tratte dal
reumatologo, in quanto fanno parte di una valutazione pluridisciplinare e come
tali possono essere perfezionate nell'ambito della valutazione globale che ne
discende, dopo che tutti gli specialisti si sono consultati tra di loro. Così è
avvenuto nel caso in rassegna. Come accertato dal Tribunale cantonale, le
conclusioni peritali - per quanto attiene al tema litigioso della capacità
lavorativa residua in attività adeguate - si fondano su un'esauriente
discussione tra i periti).

Infine, nemmeno il tentativo di B.________ di sminuire la perizia valorizzando
le conclusioni dei medici curanti, in quanto lo avrebbero seguito in maniera
costante e per più tempo, può essere condiviso. Il fatto che il medico curante
lo segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per
apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V
351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Per contro la prassi prevede che,
di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore
del paziente in ragione del rapporto di fiducia che ne è sotteso.

Ai ricorrenti va infine ricordato che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. sentenza 9C_303/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.2).
I ricorrenti non hanno dimostrato che la giurisdizione cantonale è incorsa
nell'arbitrio fondandosi sulle conclusioni della perizia SAM del 16 agosto
2016. Ne consegue la reiezione dei ricorsi su tale punto.

7. 

7.1. La Corte cantonale, accertato che dal giugno 2014 B.________ era in grado
di svolgere la sua professione di gessatore solo nella misura del 50% mentre in
una adeguata nella misura dell'80%, ne ha vagliato le conseguenze economiche.

7.1.1. Il Tribunale cantonale ha operato il confronto dei redditi utilizzando i
dati ricavati dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita
dall'Ufficio federale di statistica, concretamente un reddito da valido nel
2014 di fr. 68'281.22 con un reddito da invalido di fr. 66'138.41, quest'ultimo
diminuito dapprima del 20% per considerare la sua ridotta capacità lavorativa e
in seguito del 5% per tener presente le circostanze personali, giungendo così
all'importo di fr. 50'265.19. L'incapacità al guadagno è del 26%.

7.1.2. La A.________ SA disapprova le deduzioni dal reddito ipotetico da
invalido operate dal Tribunale cantonale. Essa confronta il reddito da valido
di fr. 68'281.22 con quello da invalido di fr. 66'138.41 (quest'ultimo nella
sua totalità visto che essa insiste sulla capacità lavorativa al 100% in
attività adeguata e sull'assenza di motivi per una riduzione sociale), non
raggiungendo quindi la soglia minima del 25%.

7.1.3. B.________ postula il confronto tra il guadagno annuo nella sua
professione presso la ditta C.________ di fr. 74'995, 20 e il reddito ipotetico
di fr. 0.- considerata la sua pretesa inabilità al 100% in qualsiasi
professione, giungendo a indennità giornaliere al 100%.

7.2. Le regole legali e giurisprudenziali sulle modalità di confronto dei
redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF 130 V 343
consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30).

7.3. B.________ non può pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr.
DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta
C.________, considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso
che egli era stato licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre
2012. Questo significa che indipendente dal danno alla salute B.________ non
avrebbe più percepito un reddito dalla ditta C.________. Vista la sua lunga
esperienza quale gessatore la Corte cantonale, come del resto la A.________ SA,
potevano ragionevolmente presumere che egli avrebbe continuato l'attività di
gessatore. Per questo motivo l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale
cantonale in applicazione dei dati statistici relativi al ramo costruzione,
peraltro non contestato dalla A.________ SA, merita conferma.

7.4. Il reddito da invalido accertato dal Tribunale cantonale in base ai dati
statistici per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di fr. 66'138.41,
non contestato nel suo complesso dalla A.________ SA, merita pertanto conferma.

7.5. La A.________ SA contesta per vari motivi la deduzione operata dalla Corte
cantonale dal reddito da invalido determinato sulla base dell'ISS per
considerare le particolarità professionali e personali del caso (cfr. sul tema
DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Il Tribunale cantonale, premesso
che eccezionalmente sostituisce il suo apprezzamento a quello dell'assicuratore
malattia, considerato che i periti SAM avevano ritenuto l'esistenza delle
limitazioni funzionali di carico che permettevano solo un'attività
medico-leggera senza particolari sforzi per il rachide, movimenti ripetitivi di
flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non
ergonomiche, ha considerato una riduzione del 5%, in luogo di quanto deciso
dalla Cassa malati, che non aveva ritenuto esservi motivi sufficienti per
accordare tale riduzione.

7.5.1. La censura di A.________ SA, secondo cui in assenza di limiti funzionali
e con un'abilità al lavoro al 100% non sono date deduzioni, non può essere
seguita per quanto detto in precedenza (cfr. consid. 5, 6 e 7.1).

7.5.2. A.________ SA contesta altresì la riduzione operata dalla Corte
cantonale benchè B.________ non l'avesse né addotta né motivata. Essa censura
anche la violazione della giurisprudenza federale, estrapolando una parte della
sentenza 9C_264/2016, in cui si evidenzia che una tale riduzione non è
automatica nel caso in cui per motivi di salute lavori pesanti non sono più
eseguibili ma risultano esigibili solo attività leggere. Tali critiche non
meritano accoglimento, considerato che A.________ SA sembra confondere le
regole di procedura dinnanzi alla Corte cantonale e quelle avanti al Tribunale
federale. Per quanto qui di rilievo conformemente all'art. 61 LPGA il Tribunale
cantonale, stabilisce i fatti determinanti e valuta liberamente le prove, senza
essere vincolato dalle conclusioni delle parti. Diverso è davanti al Tribunale
federale (cfr. consid. 2), dove sapere se si debba procedere a una riduzione
del salario statistico in considerazione di circostanze particolari (legate
all'handicap della persona o ad altri fattori) è una questione di diritto
liberamente riesaminabile, per contro, l'estensione di tale riduzione in un
caso concreto costituisce una questione attinente al potere di apprezzamento
(cfr. su tale questione DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72 seg.; 132 V 393
consid. 3.3 pag. 399).
Nel caso in rassegna questa Corte non ha motivi per distanziarsi dalle
conclusioni del Tribunale cantonale di applicare una riduzione. Estrapolare una
conclusione riferita a un caso specifico con le sue particolarità è inidoneo a
contrastare le conclusioni dei primi giudici previo esame di tutte le
peculiarità del caso concreto. Va infine rilevato che se le limitazioni sono
state considerate una prima volta per fissare la capacità lavorativa residua,
esse sono parimenti uno dei criteri riconosciuti dalla giurisprudenza per
giustificare una riduzione del reddito da invalido, segnatamente per le persone
tenute a lavorare in modo solo parziale a causa delle loro affezioni (cfr.
sentenza 9C_690/2016 del 27 aprile 2017 consid. 5 in fine). In tale senso non
sono giustificate le censure alla Corte cantonale di essersi riferita a criteri
inappropriati

7.6. I ricorsi anche su tale aspetto di natura economica devono essere
respinti.

8. 
Il giudizio cantonale merita pertanto conferma. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF) e non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art.
68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Le cause 9C_81/2017 e 9C_92/2017 sono congiunte.

2. 
I ricorsi sono respinti.

3. 
Le spese giudiziarie relative alla causa 9C_92/2017 di fr. 500.- sono poste a
carico di B.________.

4. 
Le spese giudiziarie relative alla causa 9C_81/2017 di fr. 500.- sono poste a
carico di A.________ SA.

5. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 4 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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