II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 793/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 9C_793/2017 Sentenza del 1° dicembre 2017 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Pfiffner, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.A.________, Kenia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 settembre 2017 (C-6558/2016). Visto: il giudizio del 7 settembre 2017 con il quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il ricorso di A.A.________ contro la decisione 20 luglio 2016 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, che ha disposto il pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli B.A.________ e C.A.________ direttamente alla moglie D.A.________, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invalidità, il ricorso di A.A.________ al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale amministrativo con cui chiede la sospensione dei pagamenti delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità per i figli, fino a quando un tribunale non avrà deciso la loro custodia nelle vertenze inerenti la separazione dalla moglie, considerando: che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio del Tribunale amministrativo è stato notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale in data 26 settembre 2017 (cfr. FF 2017 5169; cfr. art. 11 cpv. 3 PC in relazione all'art. 71 LTF, in virtù del quale il giorno della notifica coincide con quello in cui esce il Foglio federale), che il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo a tale pubblicazione (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 27 settembre 2017, giungendo a scadenza il 26 ottobre 2017, che il gravame, consegnato a un ufficio postale in Kenya il 2 novembre 2017 (cfr. busta di spedizione; invio n. RR 008002740 KE) e pervenuto alla Posta svizzera il 9 novembre 2017 (R in. 98.40.472361.11861962), è chiaramente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito, che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 1° dicembre 2017 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Pfiffner La Cancelliera: Cometta Rizzi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben