Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 755/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_755/2017  
 
 
Sentenza del 21 settembre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Successione fu A.________, 
rappresentato da B._________ 
(coniuge del de cuius), Serbia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 21 luglio
2017 (C-2985/2017). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. Con giudizio del 13 dicembre 2016, passato incontestato in giudicato, il
Tribunale amministrativo federale ha riformato la decisione del 9 luglio 2014
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), nel senso di riconoscere a A._________, cittadino serbo nato
il 13 aprile 1949 e deceduto in Serbia il 13 dicembre 2016, il diritto a una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 2000
al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 al 30
settembre 2004 e a una rendita intera dal 1° ottobre 2004.  
 
A.b. Con decisioni del 20 aprile 2017 l'UAIE ha assegnato alla vedova
B._________, che nel frattempo aveva richiesto l'emanazione della pronuncia
delle prestazioni riconosciute al defunto marito nell'incontestato giudizio del
Tribunale amministrativo federale, le rendite d'invalidità svizzere spettanti
al defunto marito A._________ per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile
2014.  
 
B.   
Su ricorso presentato da B._________, con giudizio del 21 luglio 2017 il
Tribunale amministrativo federale ha respinto, nella misura in cui era
ammissibile, il gravame. 
 
C.   
Il 24 ottobre 2017 (timbro postale) B._________ inoltra un ricorso in lingua
serba al Tribunale federale (che si è premurato di far tradurre in lingua
italiana), cui chiede di annullare il giudizio del Tribunale amministrativo
federale e le decisioni dell'UAIE del 20 aprile 2017, e, stabilita
un'invalidità del 100 % dal 27 settembre 2000, essa rivendica il pagamento
della totalità degli arretrati di rendita d'invalidità, il rimborso di tutti i
danni causati e il versamento delle prestazioni LPP dovute, oltre che l'invio
della decisione concernente la pensione di vecchiaia. Con decreto del 21
novembre 2017, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, è
stato impartito alla ricorrente, per via diplomatica, un termine per designare
un recapito in Svizzera e per fornire l'anticipo spese di fr. 800.-. Con
scritto del 28 maggio 2018 B._________ solleva in risposta obiezioni a tal
proposito, come pure apporta chiarimenti nel merito della lite. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. La presente
sentenza viene di conseguenza redatta in italiano, lingua del giudizio
impugnato, sebbene il ricorso sia stato legittimamente redatto in serbo (art.
20 ^bis Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare
federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali; RS
0.831.109.818.1; di seguito: Convenzione).  
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare
solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Oggetto del contendere sono gli importi delle rendite d'invalidità secondo
i gradi di invalidità stabiliti nel dispositivo n. 1 del giudizio del Tribunale
amministrativo federale del 13 dicembre 2016 passato incontestato in giudicato
spettanti a A._________ dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2014 e, visto il
decesso intervenuto il 13 dicembre 2016, in sua vece ai suoi eredi. Di
conseguenza, quanto già deciso in tale giudizio, segnatamente il periodo e il
grado con cui le rendite d'invalidità devono essere erogate, come pure la
questione della rendita vecchiaia, delle prestazioni LPP, del risarcimento
danni alla salute, rispettivamente della responsabilità dei medici che
avrebbero distrutto la salute al defunto marito, sono questioni che esulano
dall'oggetto di esame in questa sede e sono di conseguenza d'acchito
inammissibili, come del resto lo erano già innanzi all'istanza precedente, dove
erano già state sollevate e giudicate manifestamente inammissibili. Non vanno
nemmeno considerati, in quanto tardivi (art. 100 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LTF), i
chiarimenti di natura materiale, rispettivamente le censure, ribaditi nel
memoriale del 28 maggio 2018.  
 
3.2. Nei considerando del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo
federale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi
giurisprudenziali applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, premessa l'applicazione della
legislazione federale svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, in ossequio
a quanto previsto dalla Convenzione, ha calcolato gli importi delle rendite
d'invalidità menzionati specificatamente al considerando 4.7 del giudizio
impugnato, in considerazione del periodo contributivo in Svizzera, dei redditi
dell'attività lucrativa svolta sul nostro territorio, nonché degli accrediti
per compiti educativi o d'assistenza (i coniugi A._______ hanno difatti due
figli, nati rispettivamente nel 1972 e nel 1977).  
 
4.2. La ricorrente censura segnatamente la correttezza del calcolo finale
dell'invalidità effettuato dall'UAIE e avallato dal Tribunale amministrativo
federale.  
 
5.   
Con il gravame la ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico che il
giudizio impugnato presenterebbe delle irregolarità, violerebbe le leggi - in
particolare la Convenzione - e non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, in
particolare difetterebbe un calcolo finale dell'invalidità che consideri
l'ultimo stipendio del defunto marito, rispettivamente dei suoi compensi
percepiti durante il periodo trascorso in Svizzera. Contrariamente a quanto
pretende la ricorrente, la sola lettura del giudizio impugnato è sufficiente a
dimostrare che il Tribunale amministrativo federale ha, in ossequio alle leggi
applicabili al caso concreto, ivi inclusa la Convenzione (cfr. in particolare
consid. 2 e 4 del giudizio impugnato), determinato gli importi delle rendite
d'invalidità svizzere spettanti al defunto marito, operando un calcolo che ha
considerato la totalità dei redditi - sia quelli provenienti da un'attività
lucrativa che gli accrediti per compiti educativi e d'assistenza - percepiti
durante la sua permanenza in Svizzera. In particolare dagli accertamenti del
Tribunale amministrativo federale è emerso che l'UAIE ha stabilito il reddito
annuo medio per i singoli periodi già determinati in maniera definitiva
vagliando, da un lato, i redditi da attività lucrativa contenuti nel suo
estratto del conto individuale per il periodo contributivo in Svizzera - di 8
anni e 11 mesi - e dall'altro, gli accrediti per compiti educativi e
d'assistenza relativi ai figli. Il reddito annuo medio determinante per i
singoli periodi che vanno dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2014 sono stati
menzionati dettagliatamente al consid. 4.6.3 del giudizio impugnato a cui si
rinvia, come pure i singoli importi mensili delle rendite d'invalidità
derivanti (cfr. consid. 4.7 del giudizio impugnato). Limitandosi a menzionare
in modo apodittico l'importo di fr. 1'050.- per una non meglio precisata
pensione di invalidità minima in Svizzera per lo stipendio minimo, la
ricorrente non allega, né tanto meno spiega (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; consid.
1) in che misura i calcoli operati e i relativi importi ottenuti dell'UAIE e
confermati dal Tribunale amministrativo sarebbero scorretti, rispettivamente
sarebbero stati eseguiti in violazione del diritto. Quanto accertato e
confermato dal Tribunale amministrativo federale merita pertanto piena
conferma. 
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve
essere respinto come manifestamente infondato secondo la procedura semplificata
dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. 
 
7.   
Contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente nel ricorso e nelle
successive osservazioni del 28 maggio 2018, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI non è
gratuita (cfr. art. 69 cpv. 1 ^bis LAI) e, considerata l'assenza di domanda di
assistenza giudiziaria (art. 64 LTF), esse sono dovute nel caso concreto. Ne
consegue che le spese giudiziarie che seguono la soccombenza, devono essere
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
8.   
Conformemente all'art. 39 cpv. 3 LTF, la presente sentenza non sarà notificata
alla ricorrente che non ha designato un recapito in Svizzera, malgrado l'invito
espressole per via diplomatica, ma il dispositivo le verrà comunicato per via
edittale. Un esemplare di questa sentenza è conservato a disposizione della
ricorrente al Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_536/2018 del 5 settembre
2018). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente (per via edittale), all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali. Il dispositivo della presente è notificato per via
edittale. Un esemplare di questa sentenza destinato alla ricorrente è
conservato nel fascicolo a sua disposizione al Tribunale federale. 
 
 
Lucerna, 21 settembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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