Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 627/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_627/2017            

 
 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, Italia, 
patrocinata da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
dell'8 agosto 2017 (C-5764/2014). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nata nel 1971, cittadina italiana residente in Italia, ha lavorato
in Svizzera dal 1987 - alternando periodi di attività in Italia - svolgendo
diversi impieghi, da ultimo operatrice nella produzione di ormoni presso la
ditta B.________ SA (di seguito B.________ SA). Nel gennaio 2012 le viene
diagnosticato un carcinoma papillare maligno, a cui è seguito un intervento
chirurgico il 12 marzo 2012. A.________ ha interrotto l'attività lavorativa al
100% dal 12 marzo del 2012, con tentativi di ripresa al 50% da fine aprile
2012. Nel settembre 2012 A.________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI.
Con decisione dell'8 settembre 2014 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (di seguito UAIE) ha riconosciuto ad A.________ il diritto a un
quarto di rendita ordinaria d'invalidità dal 1° marzo 2013, come pure a una
rendita ordinaria per il figlio legata alla rendita della madre. 
 
B.   
A.________ si è aggravata al Tribunale amministrativo federale l'8 ottobre
2014, cui ha chiesto il riconoscimento di mezza rendita d'invalidità,
eventualmente di una rendita maggiore, dal 1° marzo 2013. Con giudizio dell'8
agosto 2017 la Corte federale adita ha accolto il gravame e riformato la
decisione impugnata nel senso di riconoscere ad A.________ il diritto a una
mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2013. 
 
C.   
L'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico il 14 settembre
2017 (timbro postale), cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
di annullare il dispositivo n. 1 (confermando la decisione dell'UAIE di
riconoscere il diritto a un quarto di rendita d'invalidità), rispettivamente il
n. 3 in relazione all'importo fr. 1'000.- per spese ripetibili da rifondere
all'assicurata. 
Con osservazione del 10 ottobre 2017 (timbro postale), A.________, che nulla
dice in relazione alla concessione dell'effetto sospensivo, ritiene comprovato
il suo diritto a una mezza rendita d'invalidità, concludendo pure per il
riconoscimento di un'adeguata indennità per ripetibili. Il Tribunale
amministrativo ha rinunciato a presentare osservazioni mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali non si è pronunciato. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF
) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto
(DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2
pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105
cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una mezza rendita ordinaria
dell'assicurazione per l'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2013. Avuto
riguardo alle censure del ricorrente, litigioso è in particolare il metodo di
calcolo utilizzato per determinare il tasso d'invalidità. Pacifica invece la
situazione valetudinaria e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr.
rapporto finale del Servizio medico regionale [SMR] del 10 febbraio 2014,
secondo cui dal gennaio [recte marzo] 2012 vi è una residua capacità lavorativa
del 50% sia nell'attività abituale che in sostitutive adeguate, ossia
compatibili con le numerose limitazioni funzionali ritenute; si rinvia
ugualmente al rapporto 28 gennaio 2014 della dott.ssa C.________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, capo clinica del centro D.________, incaricata
dall'UAI). 
 
3.   
Il ricorrente allega al gravame la disdetta del rapporto di lavoro del 24
settembre 2014 consegnata brevi manu ad A.________. In concreto tale documento
non costituisce un novum in senso proprio (ossia un fatto del tutto nuovo
successivo al giudizio impugnato e subito inammissibile: "echtes Novum"; cfr.
fra tante, sentenza 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 2 e DTF 143 V 19
consid. 1.2 pag. 23) ma rientra nella categoria degli pseudonova (ossia fatti
affermati per la prima ma già noti: "unechte Nova", sulla nozione cfr. DTF 143
III 272 consid. 2.2 pag. 275, come pure su tale distinzione cfr. sentenza
2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.4), ammissibile solo se ne dà motivo
la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Tale ipotesi non è però realizzata
nel caso concreto. A prescindere dal fatto che il ricorrente omette di motivare
le ragioni per cui la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF sarebbe realizzata
(cfr. sull'obbligo di motivare DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395), tale atto
sarebbe già potuto essere formulato e prodotto nella procedura giudiziaria
davanti al Tribunale amministrativo federale, ma non lo fu. 
 
4.  
 
4.1. In primo luogo in merito al metodo di calcolo, il Tribunale amministrativo
federale ha concluso che, considerate le circostanze specifiche, si poteva
eccezionalmente ricorrere al metodo del "Prozentvergleich". Il ricorrente
censura al Tribunale amministrativo federale di non avere verificato le
condizioni per l'attuazione del "Prozentvergleich", a suo dire esso si sarebbe
basato su supposizioni non motivate, soprattutto in assenza di un'attività
stabile presso il precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva appena
iniziato l'attività poco prima del danno alla salute e il contratto di lavoro
era stato disdetto.  
 
4.2. Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado
d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (
art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337).
Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi
ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado
d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale
("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314 seg. e in
particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce una
variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il
reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la
differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/
2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare
per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento
(reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo
sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e
inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito
ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze
note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile
(cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25
gennaio 2011 consid. 7.1).  
 
4.3. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto di redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (cfr.
sentenza 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.3 con riferimenti).  
 
4.4. Il ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del
confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento
dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività
lavorativa, A.________ era attiva quale operaia del controllo di qualità
nell'ambito della produzione di ormoni alla B.________ SA. Tale attività era
svolta dapprima dal 31 marzo 2010 tramite la E.________ SA, agenzia di
collocamento e, in seguito, con contratto fisso dal 1° aprile 2011.
Conformemente alla giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è
dunque determinabile in modo sufficientemente preciso e senza alcun onere
eccessivamente sproporzionato, di modo che non vi è spazio per l'applicazione
eccezionale del metodo del confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario
del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2,
come pure sentenza 9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4).  
 
5.   
 
5.1. Il Tribunale amministrativo federale ha censurato il reddito da valido
contemplato nella decisione impugnata - l'UAIE ha considerato il reddito
indicato dal datore di lavoro per l'anno 2012 per un importo di fr. 44'850.-
[fr. 3.450 x 13] - che, oltre a non essere stato indicizzato al 2013, non può
essere condiviso in quanto non sarebbe possibile fondarsi sull'ipotetico
salario indicato dal datore di lavoro quando sono disponibili sulla base
dell'estratto del conto individuale della cassa di compensazione, i dati
sull'ultimo reddito percepito dall'assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute. Il Tribunale amministrativo federale sulla scorta dei dati
estrapolati dal conto individuale trasmessogli pendente causa, ha accertato che
l'assicurata avrebbe percepito per il 2011 - ossia prima dell'insorgere del
danno alla salute - fr. 8'253.- dall'agenzia di collocamento E.________ SA per
i 3 mesi da gennaio a marzo e fr. 38'462.- dalla B.________ SA per i 9 mesi da
aprile a dicembre. Considerato lo stipendio percepito nei 9 mesi del 2011
presso la B.________ SA, l'assicurata nel 2012 sempre attiva presso la medesima
società, avrebbe percepito un salario di fr. 51'282.70 (ossia fr. 38'462./. 9
mesi x 12 mesi), indicizzato al 2012 a fr. 52'000.65 (+ 1.4%) e al 2013 a fr.
52'520.65 (+ 1%). Il ricorrente ha per contro evidenziato che, essendo presenti
dati certi in merito al reddito percepito prima del danno alla salute (esso
menziona specificatamente gli importi indicati sia dalla E.________ SA che
dalla B.________ SA), sarebbe arbitraria la scelta di preferire i dati
contenuti nel conto individuale.  
 
5.2. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa
guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più
concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del
danno alla salute (questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la
persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del
danno alla salute; cfr. sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2 con
riferimenti), se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (cfr. sentenza
9C_532/2016 del 25 novembre 2016 consid. 3.4.1 con riferimenti; DTF 139 V 28
consid. 3.3.2 pag. 30). Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare
da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico,
segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima
attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non
corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se
l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,
si fosse trovato in disoccupazione o avesse percepito una remunerazione
inferiore alle usuali norme salariali.  
 
 
5.3.  
 
5.3.1. Nel caso concreto emerge dagli accertamenti operati dal Tribunale
amministrativo federale che l'opponente era attiva quale operaia del controllo
di qualità nell'ambito della produzione di ormoni alla B.________ SA, dapprima
tramite agenzia di collocamento dal 31 marzo 2010 e, in seguito, con contratto
fisso dal 1° aprile 2011 (cfr. consid. 4.4). L'agenzia di collocamento
E.________ SA ha specificatamente evidenziato come l'attuale datore di lavoro,
pienamente soddisfatto dall'assicurata, l'abbia assunta con contratto fisso. Il
reddito da valido può pertanto essere determinato in maniera concreta così come
stabilito dalla giurisprudenza e ci si deve riferire ai dati relativi
all'attività presso la B.________ SA. A tal riguardo si rileva altresì che il
conto individuale della Cassa di compensazione viene in linea di principio
preso in considerazione per i lavoratori indipendenti (cfr. a tal riguardo
sentenza 8C_457/2017 dell'11 ottobre 2017 consid. 5 e 9C_852/2015 del 12
gennaio 2016 consid. 3.1, nonchè sentenza 8C_9/2009 del 10 novembre 2009
consid. 3.2 con riferimenti, pubblicata in SVR 2010 IV n. 26 pag. 80), come
pure in caso di sostanziali oscillazioni apparse a breve, presupposti non dati
nel caso in rassegna.  
 
5.3.2. Gli accertamenti effettuati dal Tribunale amministrativo federale che
hanno portato alla conclusione di ritenere un reddito da valido di fr.
52'520.65 per il 2013 sulla scorta dei dati contenuti nell'estratto del conto
individuale non possono essere condivisi, considerata una certa discordanza di
dati tra quelli del conto individuale riferiti all'attività presso la
B.________ SA e quelli indicati dal datore di lavoro. In particolare ci si
riferisce alle indicazioni fornite dalla B.________ SA per il 2011, ossia
l'importo di fr. 3'450.- mensili dal 1° aprile 2011 (cfr. formulario
concernente i dati aziendali compilato dalla B.________ SA in data 18 settembre
2012, che moltiplicato per 9 mesi permette di ottenere un importo di fr.
31'050.- che non coincide però con quanto iscritto nel conto individuale
trasmesso al Tribunale amministrativo pendente causa, ossia fr. 38'462.- (cfr.
consid. 5.1). Anche volendo aggiungere la tredicesima, che peraltro l'istanza
precedente nemmeno considera (si evidenzia a tal proposito che il datore di
lavoro non ne ha fatto menzione nel formulario indirizzato all'AI mentre per
contro l'ha menzionata nella sua notifica di malattia alla F.________ il 5
aprile 2012), non si giunge a parità di cifre. Si rileva altresì che
nell'estratto del conto individuale i mesi di contribuzione non sembrano
coincidere con l'attività effettivamente svolta dall'opponente: per il 2011
figurano difatti sia i 3 mesi presso la E.________ SA che i 12 presso
l'ulteriore datore di lavoro, benchè incontestato che il contratto con la
B.________ SA abbia esplicato i suoi effetti dal 1° aprile 2011, come pure per
gli anni 2012 e 2013 la situazione non appare per nulla chiara. Infine, visto
quanto sopra esposto, anche in contrasto con le allegazioni del ricorrente, i
dati indicati dal datore di lavoro non possono a questo stadio della procedura
essere ritenuti come certi. Per questo motivo il giudizio impugnato e la
decisione dell'UAIE devono essere annullati e gli atti retrocessi
all'amministrazione per complemento istruttorio, nel senso di stabilire nel
modo più concreto e verosimile possibile l'evoluzione del reddito da valido
dell'assicurata presso la B.________ SA. L'amministrazione dovrà rivolgersi
alla B.________ SA per conoscere la composizione e l'evoluzione del salario
dell'assicurata; in particolare saranno da vagliare, oltre agli eventuali
rincari previsti per i dipendenti della ditta, anche prospettive ipotizzabili
di carriera personale, se ve ne fossero già state le premesse.  
 
5.3.3. Medesima sorte è da riservare alla censura del ricorrente relativa
all'applicazione, a suo dire arbitraria, del principio del parallelismo dei
redditi o "gap salariale" (su tale tema cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag.
304 seg.), dove esso non può essere seguito. In effetti, affinchè si possa
procedere all'analisi del principio del parallelismo dei redditi, è necessario
che gli stessi siano stati correttamente determinati, ciò che non è ancora
avvenuto nel caso concreto. Ne consegue che tale principio dovrà essere
vagliato alla luce delle risultanze degli accertamenti ancora da esperire.  
 
Visto quanto sopra esposto, la causa è da ritornare all'amministrazione per le
relative indagini e per una successiva nuova determinazione del tasso
d'invalidità, fermo restando il diritto dell'opponente a un quarto di rendita
d'invalidità a partire dal 1° marzo 2013. 
 
6.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a
carico dell'opponente, in quanto il rinvio della causa equivale a un pieno
successo di causa (DTF 132 V 215 consid. 6 pag. 235 seg.). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). L'emanazione di questa
sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo formulata dal ricorrente. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale amministrativo federale, Corte
III, dell'8 agosto 2017 e la decisione impugnata dell'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero dell'8 settembre 2014 sono annullate. La causa
è rinviata all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero per nuova
decisione ai sensi dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie per la procedura innanzi al Tribunale federale di fr.
800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuova
decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella precedente
procedura. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 11 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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